Nessuna
deroga o dietro front sull’Alternanza Scuola-Lavoro. Le interpretazioni
secondo le quali la recente circolare esplicativa inviata alle scuole
sarebbe la prova della mancata obbligatorietà dell’Alternanza nel
percorso scolastico sono destituite di ogni fondamento. La circolare
risponde, infatti, ad alcuni quesiti delle stesse istituzioni
scolastiche in merito, in particolare, ai prossimi esami di Stato a cui
parteciperanno, per la prima volta, studentesse e studenti che hanno
completato il primo triennio di Alternanza secondo quanto previsto
dalla legge 107 del 2015. Proprio quella legge, va ricordato, prevede
l’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per 200 ore nei
licei e 400 negli istituti tecnici e professionali negli ultimi tre
anni di scuola, con 100 milioni all’anno stanziati per sostenere i
percorsi.
La partecipazione all’Alternanza non è facoltativa e rientra, come
ricordano anche le Linee guida inviate alle scuole dopo l’approvazione
della legge 107, nel curricolo del triennio finale della scuola
secondaria di secondo grado. La certificazione finale delle competenze
viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni
di studio, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline
coinvolte nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e,
quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli Esami ed è
inserita nel curriculum dello studente.
Alla legge 107 del 2015 hanno fatto seguito, poi, alcuni decreti
attuativi, approvati in modo definitivo nel mese di aprile 2017. Uno di
questi, il decreto n. 62, quello sulla valutazione, ha stabilito che, a
partire dall’anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento delle attività
di Alternanza è criterio di ammissione all’esame di Stato. Tutto questo
è noto dalla data di approvazione del decreto, dunque dal 2017. E la
circolare del 24 aprile non fa che ribadirlo. In attesa che a giugno
2019 vada a regime la nuova regola sull’ammissione agli Esami, già oggi
il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle
esperienze di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti
disciplinari e sul voto di comportamento. E lo fa sulla base della
certificazione delle competenze acquisite entro la data dello scrutinio
di ammissione all’esame di Stato.
Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe – come
ribadisce la circolare – tengono esplicitamente conto di questi esiti.
E, secondo quanto ricordato anche nell’Ordinanza relativa agli esami di
Stato, la Commissione d’Esame, in sede di predisposizione della terza
prova scritta e di organizzazione del colloquio, terrà conto, ai fini
dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle
eventuali esperienze condotte in Alternanza Scuola-Lavoro, indicate nel
documento del Consiglio di classe. Nessuno stop, nessun dietro front
sull’Alternanza. Solo norme che vanno a regime secondo le scadenze già
note.
miur.gov.it