Il MIUR ha emanato l'interpetrazione autentica della Circolare Ministeriale n. 85 del 3.12.2004 relativa alla tematica della valutazione. Dalla lettura degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19.2.2004, n. 59 , sembrava che la valutazione di scrutinio era demandata solo ai docenti, invece con Circolare Prot. n. 4212 del , 09-05-2005 viene chiarito che nulla è cambiato, in merito alla valutazione, sui componenti che hanno diritto al voto in sede di scrutinio .
L’”èquipe pedagogica” che valuta gli allievi, composta dai docenti responsabili, altro non è che il Consiglio di classe (articolo 5 del Decreto Legislativo 297/94) non abolito da nessuna norma.
La presidenza del Consiglio di classe spetta al Dirigente Scolastico che anche nella fase della valutazione degli alunni, “assicura la gestione unitaria dell’istituzione”… “secondo criteri di efficienza ed efficacia formative” (decreto legislativo 165/2001).
Negli scrutini valgono ancora le seguenti regole :
la presenza obbligatoria di tutti i docenti responsabili dei processi educativi dell’alunno;
l'obbligatorietà dell’espressione del giudizio di voto, criterio della maggioranza e minoranza con la prevalenza del voto del Dirigente Scolastico in caso di parità.
Salvatore Ravidà
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici - Uff.I
Prot. n. 4212 | Roma, 9 maggio 2005 |
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI |
Oggetto: Valutazione alunni e ruolo dirigenti scolastici.
Pervengono numerosi quesiti intesi a chiarire il ruolo dei dirigenti scolastici nelle valutazioni periodiche e finali degli apprendimenti degli alunni.
I dubbi che vengono sollevati si legano alle considerazioni svolte nella Circolare Ministeriale n. 85 del 3.12.2004 relativa alla tematica della valutazione interna propria delle istituzioni scolastiche alla quale sembra in numerosi contesti, essere stata attribuita una valenza interpretativa ultronea rispetto al quadro normativo complessivo in vigore.
Al riguardo si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
gli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19.2.2004, n. 59 relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado, incardinano nei docenti la primaria responsabilità valutativa dei discenti sottolineando un aspetto della funzione che costituisce da sempre ineliminabile prerogativa degli stessi;
il procedimento valutativo non è espressione peraltro di giudizi espressi solo singolarmente essendo i Consigli di classe la sede nella quale i giudizi si arricchiscono delle valenze del confronto interdisciplinare;
gli organi collegiali della scuola, le cui norme disciplinatrici non sono state oggetto di abrogazione, sono presieduti dai dirigenti scolastici che costituiscono il necessario momento di sintesi delle attività scolastiche e sono onerati della rappresentanza esterna delle istituzioni.
Ne deriva che per tali aspetti le norme di riforma del primo ciclo non hanno portato a significative innovazioni e che nelle fasi della valutazione i dirigenti scolastici conservano tutte le pregresse prerogative.
La circostanza che il modello di scheda allegato alla circolare ministeriale n. 85 sopracitata evidenzi spazi riservati alla firma dei docenti delle classi non vuole, né potrebbe essere altrimenti, essere modificativa degli assetti giuridici sopra descritti. Infatti il modello proposto costituisce una mera indicazione esemplificativa in un contesto nel quale anche la scelta della modulistica viene rimessa alle libere determinazioni dell'autonomia di ogni singola scuola, sicchè la firma dei docenti non è da considerare elemento essenziale degli atti in cui la valutazione si esprime a differenza di quella del dirigente scolastico per la rilevanza comunicativa esterna che i modelli di valutazione esprimono.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione ai presenti chiarimenti fra tutte le dipendenti istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.
Si ringrazia per l'attenzione.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli