Ancora una volta si sottolinea che l'adesione ad un fondo pensione, a maggior ragione quando determina la trasformazione del tfs in tfr, rimane un atto volontario. Va rilevato che il termine per l’esercizio dell’opzione per l’iscrizione ai Fondi pensione, fissato inizialmente al 31/12/2001, dall’articolo 2, comma 3, dell’accordo quadro, è stato differito al 31/12/2005 dall'Accordo del 18 dicembre 2001, salvo successive proroghe che potranno essere disposte dalla contrattazione collettiva.
Per effetto delle norme di legislazione delegata che saranno emanate per dare attuazione alla legge del 23 agosto 2004, n. 243 "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e
per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria" il quadro attuale potrebbe subire rilevanti modifiche.
Come precisato nella informativa INPDAP del 5 agosto 2003, si ricorda che il riscatto di periodi valutabili ai fini del tfs può essere esercitato solo prima dell'adesione ad un fondo pensione complementare perché tale facoltà è preclusa una volta che il tfs si è trasformato in tfr.
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