Il collaudo dal latino “cum-laude”, ossia a regola d’arte, serve a verificare la corretta e regolare esecuzione dei lavori ad opera ultimata. Sintesi delle condizioni per poter serenamente lavorare in un ambiente scolastico …
Con la pubblicazione sul Supplemento ordinario della GU n. 101 del 30 aprile 2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs. 9 aprile 2008, n.81), si è definitivamente concluso l’iter legislativo di quello che viene definito, impropriamente, il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel decreto legislativo, come già era accaduto con il Dlgs 626/1994, gli istituti universitari e quelli di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado vengono considerati come uno dei comparti per i quali è necessario attendere un successivo decreto interministeriale che individui, “in relazione alle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”, le modalità attuative della nuova normativa.
Il decreto dovrà essere emanato entro aprile 2009 (art.3 comma 2); in assenza, scatteranno le norme del decreto legislativo appena emanato, ad oggi vi è proroga sino a Dicembre 2009.
La Legge n. 296 del 27/12/2006 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - al comma 625 dell’art. 1, precisa che per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, previste dai piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme di edilizia scolastica”, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato “patto per la sicurezza” tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
I documenti che dovrebbero essere in possesso da parte di ogni istituzione scolastica sono :
n.d.r. (Documento significa opere fatte e collaudate)
– piano di sicurezza con le misure di prevenzione e protezione;
– certificato prevenzione incendi rilasciato dal comando dei vigili del fuoco nel caso in cui le presenze contemporanee siano
superiori a 100 oppure, se meno di 100, certificazione rilasciata da tecnico abilitato (iscritto alla lista del Ministero del’interno
mediante corso ed esame effettuato dai vigili del fuoco);
– dichiarazione di conformità degli impianti secondo la legge n. 46/90 rilasciata da tecnico abilitato;
– dichiarazione di conformità delle attrezzature rilasciate del venditore;
– nulla osta tecnico sanitario attestante l’idoneità dei locali ad uso didattico;
– certificazione rilasciata da tecnico abilitato che l’edificio rispetta tutte le condizioni di sicurezza e di abbattimento delle barriere
architettoniche.
Relativamente alla perizia giurata essa deve attestare :
a) la rispondenza dei locali e delle attrezzature alla normativa in vigore;
b) la presenza di tutti i nulla osta e/o certificazioni di cui i locali devono essere in possesso ai sensi della normativa in vigore :
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Agibilità sanitaria;
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Agibilità statica;
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Barriere architettoniche;
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Antincendio centrale termica e libretti di manutenzione;
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Messa a terra e oneri previsti dalla legge n. 46/’90.
Salvatore Ravidà