
Ma veniamo al CdS che con le ordinanze nn. 5358/11, 5359/11 ha respinto gli appelli del ministero dell'Istruzione tesi ad annullare le ordinanze cautelari ottenute dai 500 docenti che avevano fatto ricorso contro l'esclusione ed erano stati ammessi con riserva alla prova preliminare del 12 ottobre scorso. Nelle ordinanze, in sintesi, viene espresso un giudizio per cui, in base alla direttiva 1999/70/Ce i periodi di servizio svolti come insegnante a tempo determinato hanno la stessa "valenza" di quelli svolti dopo l'assunzione a titolo definitivo: pertanto non è corretto escludere un candidato precario dal concorso per diventare dirigente scolastico. L’errore è quello di aver concepito un bando concorsuale, dove al comma 1 dell’art 3 si dice “ Al concorso di cui all’art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola “, pur essendo a conoscenza del contrasto normativo con la direttiva comunitaria 1999/70/Ce. La domanda nasce spontanea, perché il MIUR dopo aver perso in primo grado al TAR del Lazio sulla questione del contrasto tra normativa nazionale (DPR 140/2008) e la normativa comunitaria 1999/70/Ce, continuò imperterrito le procedure concorsuali ? Questo perseverare nell’errore ha creato tutto il disagio che oggi affligge migliaia di docenti onesti ed operosi, costretti a sostenere spese ingenti ( libri, codici, corsi, viaggi, pernottamenti, pranzi e cene fuori sede ) per partecipare ad un concorso, che la ragione del buon senso lo vede già annullato.
Aldo Domenico Ficara
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