Qualche mese fa
Secondo Amalfitano, presidente di Formez Italia, società incaricata dal
MIUR di gestire l'estrazione dei quesiti e la successiva correzione
delle prove di preselezione al concorso per Dirigenti Scolastici
dichiarava. "La prova preselettiva si
è svolta in contemporanea in tutta Italia e tutto si è svolto alla
perfezione. Le 40 persone della task force, che ha assistito
telefonicamente i presidenti delle commissioni di vigilanza, hanno
assicurato il costante monitoraggio di ciò che succedeva in ciascuna
delle 113 scuole sede di prova. Non sono mancate piccole disfunzioni
che non hanno prodotto alcun danno sul corretto andamento della prova.
Il ritardo di somministrazione delle prove è legato
all'allineamento di tutte le scuole d'Italia rispetto al segnale di
partenza. Abbiamo svolto nel tempo di una normale mattinata di scuola
una selezione per circa 32 mila candidati. Siamo più che soddisfatti".
Quindi la società Formez Italia, pur ricordando al suo presidente che
la perfezione non è di questo mondo, era ed è soddisfatta, gli idonei
alla prova preselettiva, nella loro performance mnemonica, pure, gli
esclusi, abituati ad altre logiche di selezione professionale, e che in
questa prova hanno fatto da comparsa con il ruolo di vittime
predestinate, non lo sono. Dopo le ultime ordinanze del Consiglio di
Stato n. 64/2012 e n. 67/2012, la soddisfazione degli idonei, e
la insoddisfazione degli esclusi sembrano fondersi tutte insieme in una
ansiogena sensazione per la grande incertezza sul futuro iter
concorsuale. Gli esclusi dopo tante batoste da ordinanze
amministrative, si sono psicologicamente rinvigoriti dall’accertamento
ufficiale dell’errore da parte del CdS, gli idonei, lanciati verso le
prove orali, si difendono invocando i diritti acquisiti dalle molte
prove già sostenute. Ma esistono veramente questi diritti acquisiti ?
In materia di pubblici concorsi solo l'approvazione della graduatoria
segna un discrimine, in quanto idonea a far sorgere un diritto
soggettivo dei vincitori all'assunzione. Pertanto, se l'amministrazione
dovesse revocare il bando di un concorso, la controversia avente ad
oggetto l'accertamento della legittimità della revoca
difficilmente vedrebbe soccombere, ad esempio, nel caso del
concorso per Dirigenti Scolastici, il MIUR. La Pubblica
Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di
revocare un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non
sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i
partecipanti vantano una mera aspettativa alla conclusione del
procedimento. In tali circostanze il provvedimento può essere adottato
in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la
prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità,
laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando,
ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede
la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13,
primo comma, della L. n. 241 del 1990. Tutto questo viene ben esposto
nella Sentenza n. 4554, 1 agosto 2011 del Consiglio di
Stato, Sezione 3.
Aldo Domenico
Ficara
aldodomenicoficara@alice.it