Errori opinabili,
presunti e obiettivi sono le definizioni che il TAR del Lazio e il
Consiglio di Stato hanno dato dell’errore docimologico presente nella
prova preselettiva del concorso per Dirigenti Scolastici. Si legge in
alcuni interventi sul web di possibili ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica, dopo gli esiti negativi riscontrati a
livello di CdS da parte di migliaia di ricorrenti alla preselezione. In
questo contributo si vuole sottolineare che il ricorso straordinario al
Capo dello Stato è alternativo alla via giudiziaria, per cui se si
utilizza questo strumento, poi non si può più ricorrere ai T.A.R. o al
Consiglio di Stato, come se si ricorre a questi, poi non è più
esperibile il ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato.
Fino all'entrata in vigore della legge
111/2011 (finanziaria 2012), il ricorso straordinario al Capo dello
Stato, fatte salve le spese di notifica, era completamente gratuito.
Con l'art. 37, comma 6, della legge suddetta è stato invece introdotto
un contributo di euro 600 (seicento), con lo scopo evidente di
scoraggiare il ricorso a questo rimedio giurisdizionale da parte dei
cittadini lesi nei propri interessi legittimi. Il ricorso va
proposto entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento. Va notificato entro il termine predetto ad almeno uno
dei controinteressati (coloro che hanno un interesse contrario a quello
del ricorrente, il quale impugna l’atto e ne chiede l’annullamento
mentre il controinteressato che ha un vantaggio da quell’atto ha una
posizione che collima con quella dell’amm.ne, cioè difende l’atto
perché gli dà un vantaggio) e presentato con la prova della notifica
all'organo che ha emanato l'atto o al ministero competente. Se
presentato all'organo questo lo trasmette immediatamente al Ministero
competente. I controinteressati possono entro 60 giorni presentare
deduzioni e documenti. Va specificato che, in sede di pubblico concorso
(Cons. Stato, sez. V, sent. 24 settembre 2003, n. 5462 - Consiglio di
Stato, IV, sentenza 5 settembre 2007, n. 4659), la notifica ai presunti
controinteressati non è necessaria qualora il provvedimento impugnato
riguardi il procedimento concorsuale ancora in corso, ovvero non sia
ancora avvenuta la nomina e/o assunzione dei vincitori, in quanto prima
della nomina non sono configurabili controinteressati in senso tecnico
con riguardo al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione
dalla procedura di concorso, attesa l'insussistenza della lesione di un
interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante
dall'eventuale accoglimento del ricorso stesso.
Aldo Domenico
Ficara
aldodomenicoficara@alice.it