Articolo 1
In applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. n. 7/2005, convertito con
modificazioni, nella Legge n. 43/2005, dall’anno scolastico 2006/2007
non sono più conferiti incarichi di presidenza, fatta salva la conferma
degli incarichi già conferiti.
La conferma dei suddetti incarichi è disciplinata per l’anno scolastico
2013/2014 dalle disposizioni che seguono.
Le disposizioni contenute nella presente direttiva sono pubblicate
dagli Uffici Scolastici Regionali - Uffici scolastici provinciali
mediante affissione all’Albo il 20 aprile 2013 e diramate a mezzo delle
reti INTERNET e INTRANET.
Articolo 2
Gli incarichi di presidenza già conferiti negli anni precedenti sono
confermati a domanda sui posti residuati dopo eventuali nomine in ruolo
e autorizzazioni all’accoglimento di istanze di riammissione e
trattenimento in servizio.
Qualora si verifichi una riduzione dei posti vacanti e disponibili
rispetto al numero degli aspiranti alla conferma sul posto ricoperto
nell’anno scolastico 2012/2013, gli stessi possono essere assegnati a
scuola o istituto nell’ambito della regione, secondo le modalità
previste nel successivo art. 3, comma 2.
Articolo 3
Il Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato
fornisce alle Organizzazioni Sindacali l’informazione in merito alla
situazione degli organici delle province e delle sedi vacanti e
disponibili.
Gli aspiranti alla conferma dell’incarico debbono presentare domanda,
in carta semplice, all’Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio
scolastico provinciale della provincia in cui hanno la sede di servizio
in qualità di preside incaricato nel corrente anno scolastico, nel
periodo dal 22 aprile al 21 maggio 2013. Nella domanda sono indicati il
punteggio conseguito nella graduatoria per il conferimento degli
incarichi di presidenza relativo all’anno scolastico 2005/2006,
le sedi preferite e le istituzioni scolastiche in cui gli aspiranti
desiderino essere assegnati, nonché il possesso di eventuali titoli di
precedenza nella scelta della sede di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M.
n. 40/2005.
Va altresì espressamente indicata l’eventuale preferenza ad essere
prioritariamente confermati nella sede di servizio occupata nell’anno
scolastico 2012/2013, ove disponibile, ovvero ad essere assegnati ad
altra sede. Gli interessati, nel caso di mancanza di sedi nella
provincia di appartenenza, devono dichiarare la propria eventuale
disponibilità ad essere assegnati ad istituti disponibili in altra
provincia della regione, indicando, nell’ordine, le province
nell’ambito delle quali gli stessi desiderino essere assegnati.
Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere nella stessa scuola o
istituto in cui ricoprano l’incarico di presidenza nell’anno scolastico
in corso, qualora, in relazione ai posti disponibili, rientrino nel
novero di coloro che abbiano titolo alla conferma secondo la
graduatoria formulata in base al punteggio attribuito nell’anno
scolastico 2005/2006 e sia disponibile la sede di cui trattasi, sono
confermati nel medesimo incarico, per esigenze di continuità di
direzione.
Successivamente si procede all’assegnazione della sede in relazione ai
posti conferibili - secondo il turno di nomina e tenendo conto delle
precedenze di cui all’art. 3, c. 4, della citata O.M. n. 40/2005 - sia
per coloro la cui attuale sede d’incarico non sia più disponibile per
conferma e sia nei confronti di coloro che desiderino essere assegnati
ad altra sede.
Dopo le conferme degli incarichi di presidenza, in caso di riduzione
dei posti vacanti e disponibili, il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale o suo delegato, acquisisce i nominativi
degli eventuali docenti che non hanno trovato conferma sul posto
ricoperto nell’anno scolastico 2012/2013 e che abbiano dichiarato di
voler essere confermati anche in altra provincia, il
punteggio ad essi attribuito nelle graduatorie relative all’anno
scolastico 2005/2006 e le province per le quali i medesimi abbiano
espresso la propria disponibilità ad essere assegnati.
Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato,
acquisite le sedi vacanti e disponibili nell’ambito delle province
della Regione, convoca i docenti che non hanno trovato conferma sul
posto ricoperto nell’anno scolastico 2012/2013 e li invita a scegliere,
seguendo l’ordine di punteggio, tra le sedi residue delle varie
province, quella in cui gli stessi desiderino essere assegnati.
Gli interessati che abbiano ottenuto l’incarico negli anni precedenti a
quello in corso possono presentare domanda, nei termini previsti dalla
presente direttiva, direttamente al Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale di appartenenza, indicando il punteggio conseguito
nella graduatoria per il conferimento degli incarichi di presidenza
relativa all’anno scolastico 2005/2006, il possesso di eventuali titoli
di precedenza di cui all’art. 3, c. 4, dell’O.M. n. 40/2005, la sede di
attuale titolarità, la sede nella quale hanno prestato l’ultimo
incarico di presidenza, le province nell’ambito delle quali siano
disponibili ad ottenere la conferma dell’incarico.
La fase di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 segue quella relativa alla
conferma degli incarichi in atto nell’anno scolastico 2012/2013.
Ai fini delle conferme nelle scuole aventi particolari finalità hanno
precedenza coloro i quali siano in possesso dei titoli di
specializzazione di cui all’art. 325 del D.lgs. n. 297/1994.
Articolo 4
I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle
disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente
conferiti con incarico di reggenza.
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