Cara/o collega,
In questi giorni molti dirigenti scolastici vincitori sia del
precedente concorso sia dell’ultimo chiedono alle strutture e al
sindacato nazionale quale sia il nostro giudizio sulla sentenza n.
231//14 del 10/07/2014 del Il Giudice del Lavoro di Como che ha accolto
un ricorso sulla perequazione interna, patrocinato dalla
DIRIGENTISCUOLA, che segue a distanza di 2 anni quello del Tribunale di
Roma del 30 novembre 2012 e quali iniziative intenda assumere la FLC
CGIL a tutela dei dirigenti iscritti.
Della sentenza del giudice del Lavoro di Como attendiamo la
pubblicazione e ne analizzeremo risvolti e potenzialità, mentre per
quello di Roma come già detto in altra occasione è l’esito di un
ricorso di 35 dirigenti, promosso dalla DIRIGENTISCUOLA (all’epoca
DirPresidi - una organizzazione sindacale dei dirigenti scolastici
priva del numero minimo di iscritti per essere rappresentativa), che
lamentava la differenza di retribuzione, a parità di lavoro e di
responsabilità, rispetto ai dirigenti provenienti dalla carriera dei
presidi e dei direttori didattici o ex presidi incaricati. La sentenza
aveva accolto il ricorso e disposto il pagamento di una “specie” di
retribuzione individuale di anzianità derivante, per ciascuno dei
dirigenti, dalla carriera come docente. La sentenza ha anche disposto
la liquidazione degli arretrati.
Ricordiamo che in tal caso l’Amministrazione non si è costituita e il
Tribunale l’ha dichiarata contumace condannandola anche al pagamento
delle spese.
L’obiettivo del superamento della differenziazione retributiva interna
alla categoria dei dirigenti è uno dei nostri obiettivi. La FLC CGIL e
la struttura di comparto dei dirigenti hanno sempre denunciato questa
come una delle ingiustizie che colpiscono i dirigenti. Insieme ad essa,
comparsa di recente (dal 2007) sulla scenario sindacale, va richiamata
l’iniqua differenziazione salariale che riguarda tutti i dirigenti
scolastici rispetto al resto dell’intera dirigenza pubblica che, a
parità di retribuzione tabellare per tutti i dirigenti di seconda
fascia, ha una retribuzione di posizione e di risultato notevolmente
più alta.
Nel 2008, insieme a CISL e SNALS, la FLC assunse numerose iniziative
per raggiungere l’obiettivo della equiparazione esterna avviando (in
questo caso solo con la CISL) anche la via del giudice del lavoro. A
tutt’oggi i “ricorsi pilota” predisposti dall’ufficio legale nazionale
non hanno avuto esito positivo. L’ultimo CCNL, sottoscritto il 15
luglio 2010, non ha potuto risolvere il problema della equiparazione
esterna né quello della equiparazione interna per l’insufficienza delle
risorse disponibili, determinate dal Governo solo in riferimento
all’inflazione ed al recupero (parziale) del potere d’acquisto delle
retribuzioni. Il CCNL conteneva una dichiarazione congiunta, OO.SS. e
ARAN, che faceva riferimento alla possibilità di una ulteriore
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sessione contrattuale per utilizzare 5 milioni di euro “promessi” dal
MIUR e da impiegare, una tantum, solo per i vincitori di concorso.
Quell’impegno non è mai stato onorato dal Governo.
L’attuale fase economico e sindacale (blocco della contrattazione e dei
contratti pubblici, blocco delle retribuzioni pubbliche, invasioni
unilaterali e per legge sui diritti contrattuali retributivi – blocco
dei CIR dello scorso anno e mancata ripartizione FUN 2013-2014) non
consente spazi contrattuali per dare risposta alle giuste
rivendicazioni dei lavoratori e per superare iniquità e disparità di
trattamento interne alla categoria.
Il contenzioso davanti ai giudici del lavoro rappresenta quindi una
strada che è possibile percorrere ma naturalmente nella chiarezza delle
condizioni per non alimentare speranze infondate.
Nel caso in specie non appare opportuno attivare una vertenza generale
e ricorsi da parte di tutti i lavoratori perché:
• c’è stato il pronunciamento di soli 2 tribunali (Roma e Como) a
distanza di 2 anni;
• in quello di Roma nella discussione del ricorso il MIUR non si è
presentato;
• è solo il primo grado di giudizio;
• l’estensione degli effetti della sentenza a tutti (quasi 5.000
dirigenti così detti ordinaristi) avrebbe costi rilevanti che non
potranno che essere contrastati dalla Amministrazione;
• il costo del ricorso, anche presentato collettivamente dai dirigenti
del territorio di riferimento di ogni Tribunale, non potrebbe essere
“contenuto” considerato che sono necessari calcoli individuali
piuttosto complessi.
Per questi motivi riteniamo che possa essere assunta la seguente
iniziativa:
• invio al Miur ed all’USR di riferimento, da parte di ogni dirigente
interessato, di una richiesta per estensione degli effetti del
giudicato che consenta la messa in mora dell’Amministrazione e
l’interruzione dei termini di prescrizione (vedi in allegato modello di
diffida predisposta dall’ufficio legale nazionale);
Per il periodo successivo, dopo l’analisi e valutazione della sentenza
di Como, abbiamo previsto:
• incontri sindacali a settembre con i dirigenti interessati su
iniziative ed effetti attesi;
• la presentazione di ricorsi pilota in alcune regioni sulla base di
uno schema predisposto dall’ufficio legale nazionale che dovrebbe
essere presentato da due soli dirigenti che siano di riferimento
territoriale (uno del concorso bandito nel 2004, con inizio attività
dirigenziale nel 2007 e uno dell’ultimo concorso bandito nel 2011);
Un caro saluto ed un augurio di buon lavoro Gianni Carlini Responsabile
della Struttura di Comparto Nazionale dei Dirigenti Scolastici FLC CGIL
FLC-CGIL