Riportiamo dal sito
www.dirigentisicilia.org dell'associazione sindacale DirigentiSicilia -
Confedir
Pubblichiamo l’istanza inviata all’USR in data 12.08.2015 dal sindacato Confedir-Sicilia.
Il sottoscritto Prof. Salvatore Indelicato, nella sua qualità di segretario regionale del sindacato di dirigenti scolastici DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR della Regione Sicilia, già accreditato presso l’USR Sicilia e già rappresentativo della categoria dei dirigenti scolastici con l’attuale rilevazione delle deleghe da parte dell’ARAN,
avvalentesi dell’assistenza dello studio legale Ann. Anna Maria Lucania del foro di Palermo presso il cui studio in Palermo Via Massimo D'azeglio, 27/C - 90143 intende esplicitamente eleggere domicilio ai fini della presente istanza, indicando per le comunicazioni la seguente mail studiodazeglio@libero.it;
PREMESSO CHE
-l’USR Sicilia detiene i documenti relativi alla Procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al DM n. 499 del 20 luglio 2015. Corso intensivo di formazione.
- è interesse dell'istante, nella sua qualità di rappresentante sindacale dell’associazione in intestazione, di poter accedere a tali documenti per tutelare sia i propri iscritti (nel caso i presidi incaricati espunti dall’elenco) sia per tutelare più ampiamente la categoria dei dirigenti scolastici siciliani intaccati da questa procedura anomala;
- che in SICILIA l’USR ha inteso procedere, [con nota prot. n 11466 del 6.08.2015 pubblicata in pari data sul sito dell’ Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e con nota Prot. MIUR.AOO.DIRSI.REG.UFF. 11631 dell’ 08/08/2015] , applicando una fattispecie diversa dalle altre regioni indicendo un corso-concorso siciliano atipico, per sanare situazioni che nulla hanno a che vedere con le casistiche della Lombardia, Toscana, Campania, ripescando una platea di 153 docenti che non hanno mai avuto alcun contratto di dirigenti scolastico e addirittura sono stati ammessi alla frequenza del corso quei docenti che inizialmente non avevano i titoli per partecipare al concorso e che fecero ricorso e ammessi con riserva ed avendo oggi un contenzioso presumibilmente non chiuso pur a distanza di 11 anni vengono ripescati e inseriti nel gruppo.
- che nell’elenco degli attuali 153 docenti ammessi al corso di sanatoria in Sicilia nessuno è mai stato dirigente scolastico perché nessuno di questi 153 ha superato le prove concorsuali ; ci sono alcuni che non solo non hanno superato la prova scritta, ma dalla correzione e rifacimento della suddetta prova, sono stati ancora una volta bocciati. Alcuni hanno partecipato alla selezione del successivo concorso e non sono stati neanche ammessi agli orali e qualcuno per giunta, ammesso agli orari è stato persino bocciato al colloquio.Si tratta di una interpretazione giuridica della norma estensiva e arbitraria che rasenta l’abuso di ufficio e l’eccesso di potere, senza aver prima fatto nessun serio controllo delle posizioni individuali dei 153 ammessi, seppur con riserva di verificare la loro situazione.
FA ISTANZA
acciocché l’ amministrazione voglia autorizzarlo ad accedere ai documenti sotto indicati, comunicando a tal fine l'ufficio presso il quale tali documenti sono conservati ed il funzionario responsabile dello stesso, con facoltà di prenderne visione e di estrarne copia:
-Fascicoli dei 153 ammessi al corso-concorso per come dall’elenco pubblicato sul sito dell’USR che qui si intende integralmente riportato
-Tutte le istanze pervenute all’USR da parte di richiedenti l’inclusione nell’elenco e relativi provvedimenti di rigetto;
All’uopo dichiara che l’interesse concreto ed attuale che legittima la richiesta è l’esercizio delle prerogative dell'organizzazione sindacale, e in particolare l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che trova collegamento con i documenti che si vuole conoscere.
A tal uopo si richiama il pronunciamento del Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 6 marzo 2009, n. 1351: diritto di acceso ai documenti amministrativi da parte del sindacato. Le organizzazioni sindacali hanno diritto ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l’ associazione. Sul punto sono del resto concordi gli arresti della giurisprudenza di questo Consiglio che danno rilievo al duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali sia «iure proprio», sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata (cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 9158 del 30.12.2003; n. 752 del 05.05.1998).
La giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva già avuto modo di affermare la sussistenza in capo all’organizzazione del diritto ad esercitare l’accesso agli atti per conoscere documenti che possano riguardare tanto il ruolo del sindacato considerato quale soggetto esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, che le posizioni di lavoro di suoi singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza l’organizzazione opera (Cfr. Consiglio di Stato Sezione V, sentenza n.24 del 11/03/2010).
Nel solco di siffatto orientamento una recente sentenza dello stesso Consiglio ha, pertanto, ribadito che le organizzazioni sindacali sono legittimate ad agire a tutela sia degli interessi delle organizzazioni stesse, sia degli interessi giuridicamente rilevati degli appartenenti alla categoria rappresentata. Nel caso di specie ne consegue, pertanto, per l’esercizio di tali prerogative è sufficiente rilevare la collocazione istituzionale, in attuazione della normativa di
settore, dell’organizzazione sindacale nell’ambito dell’organizzazione datoriale per ritenere presente questo primo presupposto.
Per quanto attiene, poi, all’interesse reale ed effettivo in relazione all’oggetto dell’istanza di accesso, è stato ulteriormente ribadito il costante orientamento (Cfr. Consiglio di Stato, sezione III,sentenza n.116 del 13/01/2012) in base al quale il “collegamento” tra l’interesse giuridicamente rilevante del soggetto e la documentazione oggetto della richiesta di accesso deve rivelarsi “genericamente” quale mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante.
Il sottoscritto
avverte
che in caso di diniego della richiesta autorizzazione e, comunque, decorsi 30 giorni dalla presentazione della presente istanza senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si procederà ai sensi dell'art. 25 della L. 241/90, che prevede la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale avverso le determinazioni concernenti il diritto di accesso.
Fatti salvi ulteriori valutazioni in ordine a fattispecie di carattere penale, qualora si ritenesse esistenti e si volessero azionare, quali l’omissione di atti di ufficio o abuso
Eventuali comunicazioni potranno essere inviate a
studio legale Ann. AnnaMaria Lucania del foro di Palermo presso il cui studio in Palermo Via Massimo D'azeglio, 27/C - 90143 Palermo intende esplicitamente eleggere domicilio ai fini della presente istanza, indicando per le comunicazioni la seguente mail studiodazeglio@libero.it;
Palermo 12.08.2015
Salvatore Indelicato
Segretario Reg. Disconf Confedir
s.indelicato@libero.it
cell 330365449
Spett Direttore USR Sicilia
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo –
Tel. +39 091 6909 111 Fax +39 091 518136 –
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