Riportiamo
dal sito
www.dirigentisicilia.org dell'associazione sindacale DirigentiSicilia -
Confedir
La nefasta storia giudiziaria dei concorsi a preside si ripete
in Sicilia maniera implacabile e non da tregua e pace neanche a questa
ultima procedura di sanatoria dell’USR Sicilia, nata male e finita
peggio se non si interviene subito sospendendo per autotutela
l’indizione della prova scritta del 24 agosto 2015. Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo (Sezione Seconda)
con il suo Il Presidente Calogero Ferlisi ha pronunciato a razzo
battendo tutti i record, compresa la velocità della luce, 18 decreti
monocratici che sono la fotocopia l’uno dell’altro su altrettanti
ricorsi proposti da Daniela Albano (878), Pietro Scilabra (879) ,
Frasca Giorgio (892), Aquila Baldassarre (893), Barbagallo Rosetta
(894), Cacciatore Licinia (895), Ciccazzo Giuseppe (896), Di Caro
Giovanna (897), Di Rosa Domenico (898), Garofalo Salvatore (899),
Garraffo Ornella (900), Lupo Salvatore (901), Musumeci Salvatore (902),
Nocita Gabriella (903), Parrino Maria Rita (904), Sutera Margherita
(905), Traversa Giovanna (906), Tringali José (907). Tutti
rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Limblici e Francesco
Stallone, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Palermo, Via
Nunzio Morello N.40.
Il ricorso tende all'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
dei provvedimenti del 14 agosto 2015, il cui protocollo risulta
mancante, notificati in data 17 agosto 2015, di esclusione dei
ricorrenti dal corso intensivo di formazione e dalla prova finale,
previsti dalla procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico
di cui alla L. 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al D.M. n. 499 del 20
luglio 2015; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso,
consequenziale.
Il presidente Calogero Ferlisi Visti il ricorso e i relativi
allegati;Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai
ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;Visto il Decreto del
Presidente di questo T.A.R. n. 28/2015 che regola le funzioni cautelari
monocratiche nel periodo feriale e che, per il periodo dal 20.8.2015 al
31.8.2015 delega le relative funzioni al sottoscritto Presidente della
3^ Sezione interna;Rilevato, preliminarmente, che il provvedimento
impugnato risulta notificato alla parte ricorrente il 13.8.2015, ossia
a ridosso del Ferragosto, e che il ricorso risulta essere stato
sollecitamente notificato e depositato in data odierna; Considerato che
la parte chiede di essere ammessa alla prova finale fissata per il
giorno 24.8.2015, relativa al "corso intensivo di formazione" previsto
dalla speciale procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico
di cui alla L. 107/2015, art. 1, commi 87 e ss., e al D.M. n. 499 del
20 luglio 2015; Considerato che la prima Camera di consiglio utile per
la trattazione collegiale dell'istanza cautelare proposta col ricorso
in epigrafe è quella - tenuto conto dei termini dilatori fissati
dall'art. 55, co. 5, cod. proc. amm. - del 22 settembre 2015, come da
calendario della Sezione 2^, e che la stessa è oggettivamente
intempestiva ai fini di cui in ricorso; Considerato che la interinale
ammissione con riserva della ricorrente alla prova finale del corso in
parola è, al momento, l’unica misura cautelare possibile, ossia tale da
tenere la res adhuc integra e nel contempo tale da salvaguardare
(anche) l'interesse dell'Amministrazione e di tutti i concorrenti circa
la conclusione della procedura in itinere, fatti salvi ovviamente gli
ulteriori esiti cautelari e di merito del presente giudizio;
Ritenuto che l'avvenuta conclusione delle giornate di formazione non
rende priva di utilità l’adozione della richiesta misura cautelare
interinale tenuto conto della assoluta specialità che connota la
procedura in argomento in relazione ai fatti ed agli antefatti sottesi
alla eccezionale disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici
dettata dal comma 87 e ss della L. 107/2015; Ritenuto, di contro, che
il rigetto della misura cautelare monocratica potrebbe astrattamente
compromettere (tenuto conto della prevista proposizione di motivi
aggiunti) la correttezza, in tutto o in parte, dell'intero
procedimento, con le inevitabili complicazioni burocratiche ed in
particolare con le prevedibili complesse problematiche in sede di
rinnovazione del procedimento; Ritenuto, in concreto, che
dall'accoglimento della misura cautelare suddetta (ossia dalla mera
ammissione con riserva della ricorrente alla prova finale, con
esclusione di ogni ulteriore possibile effetto giuridico
dell'ammissione stessa) non sembra possa scaturire alcun inconveniente
per l'Amministrazione o altri soggetti interessati, trattandosi di un
semplice dato di fatto destinato ad essere superato, nella peggiore
delle ipotesi, o dall'esito negativo della prova stessa, ovvero dal
rigetto del presente ricorso; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare
interinale di cui in motivazione nei sensi e nei limiti ivi indicati.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22
settembre 2015.Così deciso in Palermo il giorno 21 agosto 2015.
Il Presidente Calogero Ferlisi depositato in segreteria il
22/08/2015 il segretario(art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Tempi da guiness da primato sconosciuti al resto della magistratura
italiana europea e mondiale e che pone il TAR di Palermo
all’avanguardia mondiale dell’esercizio della giustizia amministrativa.
A questo punto se la dott.ssa Altomonte, direttore dell’USR di Palermo,
riflettesse bene sulla faccenda ne trarrebbe subito le
conseguenze di sospendere almeno sino al 22 settembre in attesa della
definizione del merito del ricorso.
Avrebbe la dott.ssa Altomonte tutto il tempo per consultarsi con
l’avvocatura dello Stato di Palermo per preparare bene la difesa e ne
avrebbe anche l’occasione di fronte a un pronunciamento giudiziario di
avere una interpretazione certa della norma pasticciata della L. n. 107.
Veramente a questo punto non capiamo il perché si voglia intestardire
con i paraocchi a infilarsi in un tunnel pericoloso da cui non si
intravede alcuna luce o soluzione.
I posti liberi nel frattempo possono essere assegnati per reggenza e
per incarico di presidenza in attesa che la matassa della sanatoria si
sbrogli.
Noi per parte nostra come Dirigentiscuola-Confedir-Sicilia ci
costituiremo subito ad opponendum di fronte al TAR Sicilia per
difendere la dignità della scuola siciliana e la dignità di tutta la
categoria dei dirigenti scolastici siciliani offesi da questa vicenda.
Lo faremo subito dando mandato allo studio Lucania Anna di Palermo
depositando una memoria dettagliata e articolata corredata dai 18
fascicoli dei ricorrenti ricostruiti dai nostri legali dove viene per
ognuno ripercorsa la storia giudiziaria con la dimostrazione della
perenzione dei ricorsi o del loro rigetto e del venir meno del
contendere per ognuno di loro. Questo servirà ad adiuvandum per l’USR
Sicilia, consapevoli come siamo che spesso la tutela offerta
dall’Avvocatura dello Stato è inefficace o addirittura si ritorce
contro la stessa amministrazione, come ben sanno gli 800 presidi
siciliani spesso vittime inconsapevoli del fuoco amico dell’avvocatura
dello stato.
Questa volta non sarà così perché la Dirigentiscuola-Confedir-Sicilia
sarà il baluardo a difesa della scuola siciliana.
Salvatore Indelicato
Segretario Reg. Disconf Confedir Sicilia
s.indelicato@libero.it
cell 330365449