Quota 95 per la pensione di anzianità
In vista della imminente scadenza per la presentazione della domanda di pensionamento, il Miur, con nota prot. 193131 del 21 dicembre 2009, ha richiamato le disposizioni in materia, ricordando, in via preliminare, che per le dimissioni dal servizio (pensione di anzianità) occorre arrivare a quota 95. Quota 95 è la somma dell'età e dell'anzianità di servizio (almeno 35 anni).
Ai fini del raggiungimento della " quota 95", prevista per l'a.s. 2009-2010, i requisiti minimi richiesti sono di 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva o 60 di età e 35 di anzianità contributiva.
Requisiti, precisa la nota, che devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento.
Per raggiungere quota 95 si possono anche sommare le frazioni di età e le frazioni di anzianità di servizio contributivo ( ad es. per l'anno 2010 si può raggiungere la quota 95 con 59 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio).
Per il personale scolastico vi è inoltre una clausola di salvaguardia derivante dal fatto che, a differenza di altri dipendenti pubblici, esso è costretto a lasciare il servizio soltanto dal 1° settembre. L'art. 59, comma 9, della legge 449/97 consente infatti l'accesso al pensionamento all'inizio del nuovo anno scolastico, anche se i requisiti prescritti maturano entro il 31/12/ del medesimo anno.
In questo caso quota 95 viene calcolata a tutto il 31 dicembre 2010 (età e anzianità) anche se al 1° settembre 2010 l'esatta quota non è ancora stata raggiunta.
Il personale scolastico femminile a tempo indeterminato che entro il 31/12/2010 compie 61 anni di età (a condizione che il requisito minimo contributivo sia comunque maturato entro il 31/8/2010) matura il diritto alla pensione di vecchiaia; può, cioè lasciare il servizio anche se ha meno di 35 anni di anzianità.
In vista della imminente scadenza per la presentazione della domanda di pensionamento, il Miur, con nota prot. 193131 del 21 dicembre 2009, ha richiamato le disposizioni in materia, ricordando, in via preliminare, che per le dimissioni dal servizio (pensione di anzianità) occorre arrivare a quota 95. Quota 95 è la somma dell'età e dell'anzianità di servizio (almeno 35 anni).
Ai fini del raggiungimento della " quota 95", prevista per l'a.s. 2009-2010, i requisiti minimi richiesti sono di 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva o 60 di età e 35 di anzianità contributiva.
Requisiti, precisa la nota, che devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento.
Per raggiungere quota 95 si possono anche sommare le frazioni di età e le frazioni di anzianità di servizio contributivo ( ad es. per l'anno 2010 si può raggiungere la quota 95 con 59 anni 10 mesi e 15 giorni di età e 35 anni 1 mese e 15 giorni di servizio).
Per il personale scolastico vi è inoltre una clausola di salvaguardia derivante dal fatto che, a differenza di altri dipendenti pubblici, esso è costretto a lasciare il servizio soltanto dal 1° settembre. L'art. 59, comma 9, della legge 449/97 consente infatti l'accesso al pensionamento all'inizio del nuovo anno scolastico, anche se i requisiti prescritti maturano entro il 31/12/ del medesimo anno.
In questo caso quota 95 viene calcolata a tutto il 31 dicembre 2010 (età e anzianità) anche se al 1° settembre 2010 l'esatta quota non è ancora stata raggiunta.
Il personale scolastico femminile a tempo indeterminato che entro il 31/12/2010 compie 61 anni di età (a condizione che il requisito minimo contributivo sia comunque maturato entro il 31/8/2010) matura il diritto alla pensione di vecchiaia; può, cioè lasciare il servizio anche se ha meno di 35 anni di anzianità.