CONTRIBUTO PROFESSIONALE
Indennità di disoccupazione semplificata
In seguito alla convenzione del 05 agosto 2009 stipulata tra il MIUR , L’INPS e il MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI IL 16 DICEMBRE SCORSO L’INPS HA DIRAMATO LA CIRCOLARE N. 125 CONTENENTE PROPRIO LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER USUFRUIRE DELL’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA.
Destinatario del beneficio e’ tutto il personale docente , amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche già titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008/2009 che non otterrà un analogo nuovo contratto nell’anno 2009/2010, a seguito delle razionalizzazioni di spesa previsti dal decreto legge n. 112 del 25.06.2008, art. 64, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 06.08.2008.
A tale personale spetterà per i periodi di utilizzo il normale trattamento economico previsto dal ccnl comparto scuola e riferito alle ore di servizio effettivamente svolto, mentre l’indennità ordinaria di disoccupazione per i periodi di non lavoro.
Un ulteriore beneficio è arrivato, poi, con il D.L. n. 134 del 25 settembre 2009 ( convertito dalla Legge 24 novembre 2009 n. 167 ) laddove ha previsto che “per il corrente anno scolastico l’amministrazione scolastica è tenuta ad assegnare le supplenze – indipendentemente dalle graduatorie di istituto- al personale inserito, invece, nelle graduatorie ad esaurimento” e che “si possono promuovere in accordo con le regioni, progetti da tre ad otto mesi mediante l’utilizzo proprio di questa particolare tipologia di precari, percettori dell’indennità di disoccupazione, con la corrispensione di un’indennità di partecipazione con risorse messe a disposizione dalle regioni” .
Gli interessati devono sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione personale (pena la decadenza) utilizzando l’apposito campo della domanda, ai sensi del D.lvo 185/08, art. 19, c. 10 – convertito nella legge n. 2/2009 e dell’art 4 della convenzione del 05.08.2009.
I lavoratori in questione dovranno presentare domanda, da subito, utilizzando l’apposito modello DS21 scaricabile dal sito http://www.inps.it/.
La domanda va presentata direttamente alla struttura inps di residenza del lavoratore consegnando presso la scuola di servizio a.s. 08/09 la copia della domanda o l’attestazione della presentazione o anche per tramite di un patronato sempre con copia o attestazione alla predetta scuola
Nell’ipotesi in cui il lavoratore ha già presentato domanda di disoccupazione, la stessa viene considerata valida nel caso contrario valgono le norme anzidette.
Le scuole devono inviare , a propria cura, con celerità, eventuali domande presso di loro giacenti alla sede territoriale INPS competente.
Resta a carico delle scuole, inoltre:
1) comunicare attraverso UNILAV ed EMENS , punto 3 della convenzione, il conferimento di supplenze temporanee di qualsiasi durata e il termine delle stesse;
2) comunicare, in forma cartacea, in attesa delle istruzioni per lo scambio telematico, i casi di rifiuto immotivato delle offerte di contratti di supplenza temporanea, indicando i dati anagrafici del lavoratore, il codice fiscale e la data del rifiuto . questa mancanza può comportare responsabilità per danno erariale ( d.i. 19 maggio 09 – art. 12, c. 3);
Per il dipendente resta l’obbligo di recarsi al CENTRO PER L’IMPIEGO COMPETENTE, per certificare il proprio stato di disoccupazione, mentre e’ facoltativo recarsi all’INPS competente per comunicare la supplenza o la cessazione della stessa.
I requisiti per beneficiare dell’indennità sono:
1) 2 anni di anzianità assicurativa (assicurativo);
2) 1 anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nel biennio (contributivo)
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 8 mesi al lavoratore disoccupato con età inferiore ai 50 anni; per il disoccupato ultracinquantenne, l’indennità può essere corrisposta fino a 12 mesi, ed entrambi i casi spetta in diverse percentuali riportate.
Misure dell’indennità:
1) 60% della retribuzione media degli ultimi 3 mesi precedenti la disoccupazione per i primi 6 mesi;
2) 50% della retibuzione media degli ultimi 3 mesi precedenti la disoccupazione per i successivi 2 mesi;
3) 40% della retribuzione media degli ultimi 3 mesi precedenti la dissocupazione per i restanti mesi.
Si richiama l’attenzione, infine , su quanto previsto all’art. 5 del decreto n. 100 del 17.12.09 (integrazioni al decreto n. 82 /09 con la possibilità per docenti ed ata di essere inseriti negli elenchi prioritari anche se nell’A.S. 08/09 abbiano ottenuto tramite le graduatorie di istituto una supplenza di almeno 180 giorni, in un’unica scuola, anche con proroghe o conferme contrattuali ) vale a dire la decadenza dal diritto a percepire l’indennità di disoccupazione qualora spettante e fatte salve eventuali diverse determinazioni già assunte, in presenza di rinuncia, senza valido motivo all’offerta di partecipazione al progetto regionale, la cui disponibilità deve essere presentata entro il termine dell’08 gennaio 2010, cosi come già avviene per quella di inclusione negli elenchi prioritari ( al riguardo consultare il D.M. n. 100/09 e relativi allegati).
Lì, 21.12.2009 D’INTESA CON IL PRESIDENTE
IL COORDINATORE NAZIONALE
DELLA CONSULTA A.A.
Saverio Prota