Cattedre a 20 ore
sì o no?: Giacomo della Rondinella
Domanda
Sono un docente titolare da 25 anni della cattedra A025 di Disegno e
storia dell'Arte e il mio orario settimanale è stato sempre di 20 ore
di insegnamento. Dal prossimo anno scolastico, secondo quanto mi è
stato comunicato dal DS, il mio orario sarà ridotto a 18 ore. Desidero
innanzi tutto sapere se la cattedra A025 prevede o meno un orario di 20
ore. Non mi risulta che sia stato abrogato quanto disposto dal Decreto
Ministeriale del 1 dicembre 1952 in merito agli orari e agli obblighi
di insegnamento, né che tale DM sia stato superato dalla riforma
Gelmini. C’è poi un aspetto di carattere economico. Finora la mia
retribuzione e la base pensionistica sono state calcolate rispetto a un
orario di 20 ore. Cosa accadrà con la contrazione del mio orario a 18
ore? Presumo che ne ricaverò un danno. Vorrei un parere sull’intera
questione e se del caso sapere se ci sono gli estremi per un eventuale
ricorso per il danno economico, sia stipendiale sia pensionistico, che
potrei ricevere dal cambio di orario.
Risposta
La riconduzione a 18 ore delle cattedre di interesse è atto dovuto,
atteso che la durata della prestazione è tassativamente indicata
nell’art. 28 del vigente contratto di lavoro, a nulla rilevando
l’esistenza di eventuali prassi derogatorie. Si veda anche l’art. 40
del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs.
150/2009.
Ore di supplenza: Stefano
Bottarelli
Domanda
Nel mio Istituto all'inizio dell'anno scolastico una circolare prevede
la possibilità di svolgere ore di supplenza a pagamento in sostituzione
di docenti assenti secondo un elenco predisposto, sottolinea che in
tali ore il docente non si deve limitare a una mera sorveglianza della
classe, ma deve effettuare attività didattica. E’ legittimo chiedere ai
docenti di sostituirsi ai colleghi assenti (al di là della coincidenza
della materia), in un'attività didattica una tantum e improvvisata,
senza rispettare il metodo del docente assente, unico titolare di tale
attività, anche per un discorso di rispetto del metodo impostato sulla
classe da parte di quest'ultimo?
Risposta
L'obbligazione contrattuale dei docenti è costituita in via prioritaria
dalla prestazione di insegnamento. La prestazione di vigilanza, pur
essendo consustanziale alla prestazione di insegnamento è collegata a
quest'ultima da un mero rapporto di sussidiarietà. La pretesa del
dirigente scolastico, dunque, risulta informata alla normativa vigente.
Anno di prova: Pasquale Barone
Domanda
Sono risultato vincitore del concorso per docenti per la classe A059.
Al momento sono in possesso di un assegno di ricerca presso
l'università. Se mi metto in aspettativa, questo crea problemi per
l'anno di prova? Quante volte può essere rinviato l'anno di prova?
Risposta
Ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del decreto legislativo 297/94: “
Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di
effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con
provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in
ruolo.”. Non di meno, il Ministero dell’istruzione, con nota prot.
n.39/segr. dir. pers. del 28 maggio 2001, ha chairito che: “Il rinvio
ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni (meno
di 180) può avvenire più volte senza limitazioni.”.
Permesso breve e programmazione:
Lia Farris
Domanda
Sono un'insegnante di scuola primaria, ho chiesto due ore di permesso
in orario di programmazione. Può il DS chiedere di recuperare tali ore
in attività di insegnamento?
Risposta
Ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del vigente contratto di lavoro, le
cosiddette ore di programmazione, nella scuola primaria, rientrano tra
le attività di insegnamento. Conseguentemente, la pretesa del dirigente
scolastico di disporre il recupero tramite altre ore di insegnamento è
da considerarsi legittima.
Treccani.it