Modifica composizione cattedra : Gavina Manunta
Domanda
La scrivente, titolare dop per la classe A019 (dichiarata in esubero nella provincia), da quattro anni viene utilizzata su cattedre variamente composte. Nel corrente anno scolastico la destinazione (pubblicata solo il 31 agosto) prevedeva una cattedra così composta: 3 ore presso un istituto, 8 ore a disposizione in un altro istituto al mattino (diventate 6 per decisione del dirigente che mi ha attribuito una 1°) e 5h + 2 a disposizione al serale, il tutto presso un comune a circa 60 km di distanza. Mercoledì 26 ottobre vengo a sapere, in via ufficiosa, tramite un impiegato della scuola dove ho le ore a disposizione, di una telefonata dell'USP in cui si preannuncia che ci sarebbero delle ore da coprire presso il comune di residenza (e di titolarità). Sabato 29 ottobre ricevo una telefonata dall'istituto dove dovrei svolgere queste ore di lezione (rimaste vacanti in seguito al trasferimento del collega titolare)in cui mi si chiede di presentarmi per la presa di servizio, dal momento che l'USP ha emesso il decreto di nomina. Premesso che il sabato è il mio giorno libero e che quindi per questa settimana ho ottemperato all'obbligo di svolgere le mie 18 ore di lezione(comprese le ore a disposizione in cui sono stata utilizzata per coprire i numerosi colleghi assenti) mi chiedo: è corretto il comportamento dell'USP che non ha ritenuto fosse necessario conferire con la scrivente quanto meno per informarla in modo ufficiale di questo cambiamento? è legittima la convocazione del sabato?
Risposta
Gli obblighi di servizio dei docenti, fermo il limite della prestazione di cui all’art. 28 del vigente contratto di lavoro (18 ore di insegnamento settimanali) devono essere resi noti agli interessati secondo i canoni di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile. Ciò incontra il limite, evidentemente, dell’adempimento della prestazione ordinaria, atteso che, altrettanto evidentemente, non è dovuto obbligo alcuno, da parte del prestatore di lavoro, in eccedenza a tale limite.Detto questo, l’assegnazione della docente ad altra disponibilità sopravvenuta è da ritenersi legittima, atteso che lì’obbligo di completare l’orario è espressamente previsto dall’art.28, comma 6, del vigente contratto di lavoro.
Legge 170 : Giacomo della Rondinella
Domanda
Vorrei sapere se un genitore di alunno dislessico è tenuto a consegnare alla scuola ogni anno il certificato medico/specialistico o lo stesso ha durata quinnquennale? Il consiglio di classe con alunno dislessico, deve approntare ogni anno il percorso personalizzato per l'alunno dislessico?
Risposta
L’art. 2 comma 3 del DM 5669 emanato il 12 luglio 2011 dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca dispone che: “La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di maggiore età alla scuola o all’università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.”. Dal tenore letterale della disposizione si evince che la presentazione del certificato vada effettuata in occasione di ogni cambio di scuola e che tale presentazione valga per tutto il periodo di permanenza dell’alunno nella scuola ove tale certificato risulti depositato. Milita in favore di questa tesi l’assenza di avverbi o di incidentali che inducano a ritenere che tale presentazione debba essere ripetuta annualmente; nonché il carattere permanente del disturbo in parola. Il piano didattico personalizzato va predisposto ed attuato avuto riguardo a tutto il periodo di permanenza dell’alunno nella scuola di riferimento seguendo la medesima cadenza temporale della programmazione didattica ordinaria.
Anno di prova : Daniela Spinella
Domanda
Premetto che quando sono entrata in ruolo non ho potuto effettuare i 180 gg per sopravvenuta gravidanza, sono rientrata da questo periodo dopo due anni scolastici. Volevo sapere entro quanti anni dall'immissione in ruolo bisogna effettuare l'anno di prova.
Risposta
Il ministero dell’istruzione, con nota 39/2001 ha chiarito che, se non si raggiungono i 180 giorni previsti dalla legge ai fini dell’anno di prova: “ Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazio
Ore di programmazione : Anna Maria Belli
Domanda
Il mio Dirigente Scolastico parlando al collegio docenti ha detto che le due ore di programmazione quest'anno sarammo destinate alle supplenze, il CCNL vigente, all’art.28 dice in modo chiaro che queste ore vanno dedicate alla programmazione. La CGIL asserisce" utilizzare per altri scopi le ore di programmazione è pratica illegittima e sanzionabile".Come? Bisogna chiedere l'ordine di servizio? Grazie
Risposta
La prestazione dei docenti è infungibile. Tanto rileva dalla espressa definizione della stessa operata dal contratto di lavoro e dall’art. del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009, che testualmente recita: “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro…”. Giova ricordare, peraltro, che tale disposizione recepisce l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, in funzione nomofilattica, hanno stabilito che: “I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato” (cfr. Cass.,Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009).Tanto premesso, è evidente che i docenti non possano essere distratti dallla prestazione tipica, nel caso di specie dall’attività di programmazione, atteso che lo svolgimento di tale attività è obbligatoria in quanto espressamente prevista dal contratto. Non è obbligatorio, invece, lo svolgimento di supplenze, atteso che ciò non è previsto tra gli obblighi contemplati nel contratto collettivo di lavoro.Per impugnare l’ordine di servizio (che può essere anche disposto oralmente) i docenti interessati possono utilizzare in via preliminare lo strumento dell’atto di rimostranza di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n.3/57 per effetto del rinvio operato dall’art. 146 del vigente contratto di lavoro.
da www.treccani.it