Personale della scuola - Indennità di disoccupazione - Nuovo modello INPS DL86/88 bis
L’INPS ha rinnovato la modulistica relativa alla dichiarazione del datore di lavoro da allegare alla domanda di indennità di disoccupazione con “requisiti ridotti”.Nel ricordare che la domanda è da presentare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti per la disoccupazione, si precisa che tale indennità spetta se l'interessato possiede:
- almeno una settimana contributiva versata all’INPS prima degli ultimi due anni;
- almeno 78 giornate lavorative, anche in settori diversi, nel periodo 1 gennaio/31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della domanda. Sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate come malattia, maternità, ecc.;
si riportano, qui di seguito, le variazioni al nuovo modello denominato DL 86/88 bis:
- esso è composto di 3 pagine comprese le istruzioni di compilazione del modello stesso;
- nel quadro A – il tipo di “attività esercitata” prevede la specifica dell’attività stessa (insegnante, ecc.);
- nel quadro C - (dati relativi al rapporto di lavoro) viene prevista l’indicazione se il contratto di lavoro è subordinato o meno ed è inserita una casella per indicare se il rapporto di lavoro è in corso alla data del 31 dicembre. In tal modo si comunica all’INPS il motivo per il quale non si può indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro come accadeva precedentemente;
- nel quadro D - non viene più previsto che esso sia sostitutivo del certificato di servizio per gli insegnanti;
- nel quadro E - viene inserito il nominativo del lavoratore ed i dati relativi all’assegno per il nucleo familiare;
- nel quadro F - viene previsto l’inserimento della data di decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Tale innovazione consente l'indennizzo delle giornate non lavorate coperte da nomina giuridica del rapporto di lavoro. Tale aspetto riguarda il personale della scuola che ha stipulato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica antecedente a quella economica. Infatti, l'INPS ha modificato il precedente orientamento del non indennizzo del periodo compreso tra la decorrenza giuridica e quella economica del rapporto di lavoro a tempo indeterminato poiché riteneva che potesse essere riscattato. Pertanto, la retrodatazione agli effetti giuridici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non fa venir meno la possibilità di corresponsione dell'indennità di disoccupazione in quanto la regolarizzazione di tale periodo è rimessa alla volontà dell'interessato;
- il quadro G - non è altro che l’ex quadro H di cui riporta gli stessi dati.