Il personale
docente/ata di ruolo iscritto al sindacato potrà ricorrere al giudice
del lavoro per vedersi riconoscere, anche ai fini contributivi per la
pensione, gli scatti di anzianità retributiva bloccati e dichiarati
irrecuperabili dall’art. 9 della legge 122/2010.
Come è stato ben evidenziato, infatti, in un articolo della Tecnica
della Scuola del 25 settembre scorso, a differenza di quanto riportato
da alcune OO. SS., è evidente che gli aumenti di stipendio ricevuti nel
cedolino di settembre si riferiscono agli scatti maturati nei sei anni
precedenti, come previsto dal c. 1 dell’art. 9 della legge 122/2010,
mentre a partire dal 2011 e fino al 2013 saranno bloccati e non
potranno essere recuperati ai sensi dei commi 17, 21 e 23 dello stesso
articolo di legge, come preventivato anche dalla Corte dei Conti nella
relazione tecnica allegata. Cioè, per la prima volta, si è deciso in
Parlamento che nel nostro Paese, una categoria di lavoratori, quella
della scuola, dovrà lavorare per tre anni senza poter veder
riconosciuto il merito del lavoro svolto (scatti di anzianità di
carriera), l’adeguamento dello stipendio all’aumento del costo della
vita (v. inflazione), il riconoscimento del lavoro per la pensione (i
maggiori contributi versati): in poche parole, si lavorerà senza alcun
riconoscimento economico, e per di più, senza poter per tutta la vita
recuperare il blocco previsto.
Né può consolare o rassicurare l’aggiuntivo c. 14 dell’art. 8 della
stessa legge, secondo cui il titolare del MIUR potrà con un semplice
decreto decidere a chi donare il 30% dei soldi risparmiati sui tagli
della scuola. Il fatto che il ministro Gelmini abbia promesso alle OO.
SS., la cui rappresentatività è stata prorogata per legge per il 2010,
di esser intenzionata a destinare tali risparmi per procedere ad
un’elemosina, una tantum, in favore dei portafogli del personale di
ruolo della scuola, non cancella la normativa che prevede come gli
aumenti di stipendio non possono essere disposti né figurare come
contributi versati ai fini della pensione. Né ci sembra legittimo il
blocco del CCNL da definire per il prossimo triennio previsto dal c. 17
dell’art. 9.
L’ANIEF ritiene che questo provvedimento leda i diritti dei lavoratori
docenti e ata della scuola in quanto palesemente incostituzionale per
violazione degli articoli 1, 3, 35, 36 e 39 della nostra Costituzione
che fonda la Repubblica sul diritto al lavoro, senza alcuna
discriminazione tra i lavoratori, tutela il lavoro in tutte le sue
forme e le sue applicazioni, cura l’elevazione professionale dei
lavoratori, promuove e favorisce gli accordi intesi ad affermare e a
regolare i diritti del lavoro, quali i contratti collettivi nazionali
di lavoro che possono essere stipulati, garantisce al lavoratore una
retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
Per tutte queste ragioni, l’ANIEF ha proclamato anche uno sciopero
generale per il 3 novembre prossimo alla cui partecipazione invita
tutto il personale della scuola per dare un segnale forte di protesta
al Governo,
e ha deciso di promuovere dei ricorsi al giudice del lavoro per
ottenere il recupero degli aumenti di stipendio anche ai fini
contributivi, dietro richiesta di remissione alla corte costituzionale
dei commi 1, 17, 21 e 23 dell’articolo 9 della legge 122/2010.
Il personale docente/ata interessato a ricorrere (iscritto all’ANIEF o
che per l’occasione intende iscriversi all’ANIEF) deve scrivere una
mail di pre-adesione (non vincolante per il proseguo del ricorso) entro
il 14 novembre 2010 a r.stipendio@anief.net con indicazione
nell’oggetto: pre-adesione ricorso recupero stipendio di anzianità e
nel testo: Cognome, Nome, Istituzione scolastica, Luogo di Lavoro,
Provincia del luogo di Lavoro, Regione del Luogo di Lavoro, Qualifica
(docente o ata), anno di maturazione dello scatto non riconosciuto
(indicare 2010, 2011, 2012, 2013), anzianità di servizio (indicare gli
anni). Successivamente a tale data riceverà una mail per la
comunicazione degli ulteriori dati utili per procedere eventualmente al
ricorso, secondo istruzioni specifiche.
L’articolo della Tecnica della Scuola
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=29823&action=view&word=aumenti
retributivi&mark=1
La legge impugnata
Legge 30 luglio 2010, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica
(G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)
CAPO III - CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO,
INVALIDITÀ E PREVIDENZA
Art. 9. Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo
dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso
il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso,
il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli
effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva,
ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati,
conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso
quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le
progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia,
missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo
quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’articolo 8, comma
14.
21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non
contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi
recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni,
che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli
stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai
rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le
progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai
fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le
progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per
i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
17. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure
contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale
di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. È fatta salva
l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure
previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2,
comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario
(A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai
fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
E' fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14.
CAPO II - RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
Art. 8. Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni
pubbliche
14. Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all' articolo
64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque
destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo,
del citato articolo 64, al settore scolastico. La destinazione delle
risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Gli articoli della Costituzione violati
ARTICOLO 1
L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro
ARTICOLO 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
ARTICOLO 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e le sue
applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e a regolare i diritti del lavoro
ARTICOLO 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa
ARTICOLO 39
I Sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
(http://www.anief.org/content_pages.php?pag=640&sid=)
redazione@aetnanet.org