La novità di rilievo è costituita dal fatto che la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi di imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto.
Restano comunque ferme le condizioni previste della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, art. 12, comma c, per cui i familiari fiscalmente a carico:
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non devono superare un reddito annuo lordo di euro 2.840,51;
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la richiesta delle detrazioni per i figli a carico deve essere obbligatoriamente ripartita al 50% per entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati, o in alternativa, previo accordo tra le parti, possono essere richieste al 100% dal genitore con il reddito più alto. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordi, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario, in caso di affidamento congiunto, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limite di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Secondo i principi generali, la detrazione per ciascun figlio di età inferiore a tre anni spetta dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste e compete sino al mese in cui la stessa cessa, pertanto sarà applicata fino al mese in cui viene compiuto il terzo anno di età;
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i figli portatori di handicap sono riconosciuti tali secondo il disposto dell’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
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per “gli altri familiari a carico” si considerano a carico i soggetti con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Essi sono i genitori, ascendenti prossimi, discendenti prossimi, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, gli adottanti (art. 433 c.c.).
Premesso quanto sopra sarà cura degli interessati che vorranno usufruire mensilmente delle detrazioni in parola di presentare la domanda compilando, con estrema precisione, l’apposito modulo allegato consegnandolo all’Ufficio IV – Matricola – di questa Direzione.
Non si trascura di ripetere che la legge finanziaria per l’anno 2008 prevede l’obbligo di comunicare ogni anno il diritto alle detrazioni fiscali.
La presente circolare sarà pubblicata sulla INTRANET del Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Antonio Coccimiglio