Scrivo questa
lettera in risposta all’articolo della CISL scuola pubblicato su
Orizzonte Scuola in data 01/04/2011 in cui viene giudicato infondato il
ricorso “Adida” per la salvaguardia del valore abilitante del diploma
di Scuola e di Istituto Magistrale conseguito entro il 2002, in quanto,
a parere dello scrivente, nessuna parte dello Schema di Regolamento
sulla Formazione Iniziale dei docenti sembra minare questo presupposto.
http://sites.google.com/site/midanazionale/attivita-svolte/pubblicazioni/la-cisl-disinforma-adida-replica
A nostro avviso la questione non è affatto così e a tale scopo basta
ricordare che l’articolo 15 comma 16 del decreto 249/10 recita
esattamente che “le facoltà […] possono attivare percorsi
formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento
dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola
primaria destinati ai diplomati che hanno titolo
all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare
[…]”. Tenuto conto che gli unici diplomati aventi titolo
all’insegnamento nelle scuole primarie e dell’infanzia sono per
l’appunto i Diplomati Magistrali, va da se che tale articolo disconosce
implicitamente il valore abilitante del loro titolo di studio, in
quanto obbligherebbe tali soggetti alla frequenza di un corso
abilitante di durata annuale organizzato dalle Università al fine di
conseguire l'abilitazione all'insegnamento.
Ciò premesso, vorrei focalizzare la questione sull’opera di
disinformazione effettuata in passato, così come nel presente (la
pubblicazione dell’articolo citato in premessa ne è purtroppo una
triste dimostrazione), dai sindacati sulla questione III fascia
d’Istituto ed in particolare proprio in tema del valore abilitante di
tale diploma. Adida, che è bene ricordare esiste da poco più di un
anno, ha individuato e denunciato una serie impressionante di
illegittimità e violazioni a carico dei precari cosiddetti di III
fascia e ha dato avvio ad una seria lotta articolata in
trattative politiche, campagna stampa, ricerca giuridica e ricorsi
volti all’ottenimento del pieno rispetto dei diritti di questi
lavoratori.
Se da un lato tutto ciò può essere “pacificamente” considerato
positivo, ciò che viene da domandarsi è come mai SOLO Adida unica fra
tutti ha saputo informare questi docenti dei loro diritti e delle
violazioni perpetrate nei loro confronti? Come mai se questi diplomati
avevano diritto, a partire dal 2007, ad essere inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento dei precari abilitati e quindi ad accedere
agli incarichi di ruolo, NESSUNO dei sindacati ha informato questi
docenti dell’importantissima opportunità che si presentava loro, ma
adesso la CISL ne annuncia la definitiva estromissione in tono quasi
trionfale!?
Su questo punto, Adida rassicura che non è per nulla disposta a
darsi per vinta, ma anzi è prontissima a proseguire in ogni modo la
battaglia.
Come mai nessuno è intervenuto a favore dei precari non abilitati
quando sono state istituite le Graduatorie di Coda e quelle Prioritarie
del Salvaprecari?
Come mai nessuno ha fatto presente ai precari non abilitati che, ai
sensi del vigente CCNL che loro stessi avevano sottoscritto e
firmato, i docenti che stipulavano contratti con la Pubblica
Amministrazione avevano non solo il diritto di accedere direttamente
alla formazione , e perché no ai corsi abilitanti che, come lo stesso
Governo sta ribadendo sono alla base della formazione dei
docenti e che, addirittura, le spese di frequenza non potevano
essere in alcun modo a totale carico dei docenti?
Come mai nessuno ha detto ai precari non abilitati che la posizione di
un lavoratore non è giuridicamente equiparabile a quella di un non
lavoratore e che chi aveva prestato almeno 180gg. di servizio negli
ultimo 12 mesi alle dipendenze del Ministero aveva diritto alla
priorità assoluta nelle assunzioni sia a tempo determinato che a
tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che chi lo precedesse
in graduatoria fosse o meno abilitato? Quante volte è successo
che un abilitato senza alcuna esperienza “soffiasse” a precari non
abilitati anche con decenni di esperienza il posto di lavoro di fatto
rendendoli disoccupati?
Come mai nessuno ha detto ai precari di III fascia che ogni qualvolta
che il Ministero assume uno di loro viola la direttiva europea 70/99,
in quanto la stipula di contratti a tempo determinato è consentita per
le Pubbliche Amministrazioni solo a fronte di cause eccezionali e
temporanee, e che quindi l’impossibilità per questo personale di essere
stabilizzato era da considerarsi una gravissima violazione di tutte le
normative italiane ed europee in tema di sfruttamento del lavoro
precario?
Come mai solo Adida e pochi altri hanno intrapreso ricorso per lo
sfruttamento del lavoro precario e l’ottenimento della stabilizzazione
per i precari non abilitati, mentre tutti gli altri hanno scoraggiato
questi docenti ad intraprendere questo ricorso, quando invece le
violazioni più rilevanti sono state proprio operate nei confronti
di questa categoria di lavoratori?
Come mai se, ai sensi della direttiva 36/05 e del decreto attuativo
206/07, tutti i precari in possesso di un’esperienza di insegnamento
almeno triennale potevano essere considerati abilitati, in quanto tale
normativa equipara la formazione derivata dall’esperienza ad un
titolo formativo (come è appunto l’abilitazione all’insegnamento),
nulla si è fatto perché tutto questo trovasse piena attuazione?
Quest’elenco potrebbe continuare ancora a lungo, ma ritengo che queste
poche righe siano sufficienti a dimostrare quanto il silenzio e
l’inerzia dei sindacati abbia danneggiato, e rischi per sempre di
pregiudicare, il futuro di migliaia di onesti lavoratori che, al pari
dei colleghi inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, da anni
prestano il proprio servizio nelle scuole, spesso nelle sedi più
disagiate oppure occupandosi dei casi più difficili e delicati (stiamo
parlando degli incarichi di sostegno).
La disastrosa situazione in cui versano questi lavoratori che ora, per
opera dello Schema di Decreto sulla Formazione dei Docenti, rischiano
la definitiva cancellazione è anche merito del silenzio che vi è stato
in passato e dell’inerzia di molti nel presente.
Solo Adida e CUB sono “scesi in campo” per difendere il
valore abilitante del Diploma Magistrale ed è, senza mezzi
termini una vergogna che sindacati come la CISL, oltre ad aver operato
a favore di questi lavoratori in modo ampiamente insufficiente, si
permettano di attaccare chi davvero si sta muovendo con serietà
competenza e coraggio per rimediare alle loro stesse carenze!
Prima di chiudere vorrei far presente che l’associazione Adida ha in
serbo altre importantissime attività ed iniziative a favore di tutti i
precari di III fascia siano essi possessori o meno di un diploma
Magistrale conseguito entro il 2002.
Francesca Bertolini (Coordinatrice Nazionale Adida) -
www.associazioneadida.it
Per approfondi sulla questione del diploma magistrale invitiamo a
cliccare su uno dei due link qua sotto proposti:
http://alturl.com/i8ka5
https://sites.google.com/site/midanazionale/attivita-in-corso-1/ricorsi-adida-pagina-news/ricorso-adida-tfa/i-nuovi-disabilitati-previsti-dallo-schema-di-regolamento-sulla-formazione-iniziale-docenti
Testo della CISL
Ufficio Stampa Cisl Scuola - "E’ stata segnalata alla CISL Scuola
l’attivazione di ricorsi al TAR Lazio contro il regolamento sulla
“formazione iniziale dei docenti”, aventi per oggetto le modalità di
svolgimento del TFA (tirocinio formativo attivo), di cui si contestano
sia la previsione di un numero programmato, sia l’obbligo di accedervi
attraverso prove selettive. E’ prevista, inoltre, un’ulteriore
motivazione, che riguarda specificamente i docenti provvisti del
diploma magistrale, titolo di cui il nuovo regolamento, ad avviso dei
promotori del ricorso, avrebbe abrogato il valore legale.
Quest’ultima affermazione è assolutamente priva di fondamento
giuridico, perché in nessuna parte del regolamento si fa cenno alla
validità dei titoli di studio conseguiti in esito ai percorsi dell’“ex
istituto magistrale”.
Il valore legale del diploma è permanente.
Si ricorda che nel D.M. 10.3.1997, con cui veniva disposta la
soppressione degli istituti e delle scuole magistrali, all’art. 2,
comma 1, si riconosce in via permanente il valore legale dei titoli di
studio conseguiti con la frequenza dei corsi iniziati entro l’a.s.
1997/98 o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001/02; detti titoli di
studio, si aggiunge, consentono di partecipare ai concorsi ordinari per
la scuola materna ed elementare (oggi infanzia e primaria). Il
principio è stato poi ribadito anche nell’art. 15, comma 7, del dPR
23.7.1998 n. 323 (regolamento esami di stato).
Le graduatorie sono chiuse
Parimenti infondata è la rivendicazione di benefici correlati a tale
riconoscimento di validità, che secondo i promotori consisterebbero
nella possibilità di essere inseriti nelle “graduatorie ad
esaurimento”. A parte l’assurdo di ipotizzare ingressi in graduatorie
chiuse per legge, è bene precisare che il valore abilitante del diploma
magistrale non ha mai costituito requisito sufficiente per accedere
alle allora “graduatorie permanenti”, per le quali si richiedeva,
infatti, il superamento di un concorso per titoli ed esami (o in
alternativa di una sessione riservata di idoneità).
Restano “aperte” le graduatorie d’istituto e i concorsi
La validità “perenne” del valore legale esclude che si possa ipotizzare
il venir meno della possibilità di accedere, anche in futuro, alle
graduatorie di circolo o d’istituto di terza fascia,
così come attualmente possono fare i possessori di diploma magistrale.
Che utilità avrebbe, quindi, l’ulteriore titolo conseguibile al termine
dei corsi di cui al comma 16 dell’art. 15 del D.M. 249/10?
Per quanto sopra descritto, è evidente che potrà consentire a chi ne
sarà in possesso di accedere all’attuale seconda fascia delle
graduatorie di istituto.
I possessori del solo diploma accederanno, come avviene oggi, alla
terza fascia, conservando, inoltre, come previsto dal D.M. 10.3.1997,
il diritto di partecipare ad eventuali concorsi ordinari.
NOTA DI ADIDA: notare che la CISL da per assoldato che pure se
abilitati i diplomati magistrali per poter accedere anche solo alla II
fascia delle graduatorie d'Istituto, quando era nei loro diritti
entrare in prima fascia e nelle graduatorie ad esaurimento, debbano
RIABILITARSI, altrimenti il loro destino è quello di restare in terza
fascia!! Ci si domanda inoltre che senso abbia dichiarare abilitati i
diplomati magistrali e salvo il valore del loro diploma e poi subito
dopo ribadire che il trattamento a cui sono destinati questi questi
soggetti è pressoché identico a quello dei precari privi di
abilitazione, a meno che essi non si iscriveranno ai corsi previsti
dallo Schema di regolamento sulla formazione iniziale dei docenti!
Di doman non c’è certezza?
Questo è quanto discende dall’attuale quadro normativo. Soltanto nel
caso in cui la nuova normativa in fieri sul reclutamento dovesse
escludere tale possibilità (cosa che al momento non risulta alla CISL
Scuola avvalorata nemmeno in ipotesi) si porrebbero i presupposti per
impugnative che ad oggi risultano invece assolutamente non proponibili,
mancando l’oggetto di impugnazione.
Queste considerazioni tengono conto anche delle non poche
interlocuzioni svolte nei confronti dell’Amministrazione fin dal
momento in cui - in sede di espressione di parere sulla bozza del
regolamento - la CISL Scuola ha evidenziato come impropria la
previsione di percorsi definiti come “abilitanti” e destinati a
personale già in possesso di abilitazione. Non pochi equivoci sono
peraltro sorti, in passato, nell’uso dei termini “abilitazione” e
“idoneità” in ordine alla definizione dei requisiti di accesso alle
graduatorie per i docenti dell’allora scuola elementare.
La CISL Scuola - da sempre convinta sostenitrice della valenza
pienamente abilitante dei diplomi magistrali, con tutto ciò che da
questo consegue in termini di diritto ad accedere alle procedure di
reclutamento - non mancherà di attivarsi opportunamente qualora ci
fosse anche il minimo sentore di orientamenti che si muovano in
direzione difforme da quella che la CISL Scuola medesima ritiene
corretta e giuridicamente fondata."
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