Per disinnescare i
ricorsi futuri dei docenti precari il ministero dell'Istruzione torna
all'antico. E sostanzialmente rispolvera la stessa interpretazione
restrittiva della direttiva europea sui contratti a termine già
prevista nel Dl «salva-precari» di un anno e mezzo fa ed eliminata in
aula alla Camera. A contenerla è un emendamento alla legge comunitaria
2010, che è stato messo a punto dai tecnici di viale Trastevere e che
dovrebbe essere depositato mercoledì al comitato dei nove della
commissione Politiche comunitarie di
Montecitorio.
Con un articolo in due soli commi il Miur pensa di debellare il
rischio di nuovi maxi-risarcimenti per la mancata stabilizzazione degli
insegnanti che hanno ottenuto tre supplenze annuali consecutive ma non
sono stati stabilizzati, come quello stabilito dal Tribunale di Genova
il 25 marzo scorso. Il primo comma reinterpreta l'articolo 14-bis che
il decreto legge «salva-precari» 134/2009 ha aggiunto alla legge
124/1999 nel senso che «i contratti a tempo determinato» per le
supplenze di docenti e personale tecnico-amministrativo non possono «in
alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato né
consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima
della immissione in ruolo».
Fin qui la norma riproduce la versione originaria dell'articolo 1,
comma 1, del Dl 134, a suo tempo riscritto su insistenza
dell'opposizione. Preoccupandosi poi di lasciare una porta aperta a un
piano straordinario di assunzioni a cui il ministro Mariastella Gelmini
sta pensando ma che deve essere autorizzato dal suo collega
dell'Economia, Giulio Tremonti. L'emendamento infatti specifica che in
quel «in nessun caso» non rientra «la procedura autorizzatoria per
l'immissione in ruolo e sulla base delle graduatorie previste ai sensi
delle disposizioni vigenti».
Il secondo comma interviene invece sul decreto legislativo 368/2001 con
cui l'Italia ha recepito la direttiva 1999/70/Ce che fissa un tetto di
tre anni per la durata dei contratti a termine. Aggiungendo l'articolo
4-bis che ribadisce come la scuola faccia storia a sé. «Sono altresì
esclusi dall'applicazione del presente decreto – viene precisato – i
contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente e Ata in ambito scolastico». Con la
previsione ulteriore che «in ogni caso non si applica l'art. 5, comma
4-bis, del presente decreto». Cioè la disposizione che nel settore
privato permette di derogare per una sola volta al tetto di tre anni
dopodiché scatta la stabilizzazione automatica.
La strada dell'emendamento non si annuncia comunque semplice: per la
formalizzazione mercoledì prossimo al comitato dei nove della
commissione Politiche comunitarie di Montecitorio si attende la
relazione tecnica della ragioneria generale dello Stato e, subito dopo,
il parere della commissione Bilancio. Superato poi l'esame del comitato
dei nove, concentrato tra l'altro anche sulla responsabilità civile dei
magistrati, l'articolo aggiuntivo sui precari della scuola potrebbe
approdare all'esame dell'Aula. (di Eugenio Bruno e Marco Mobili Il
Sole 24Ore)
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