SCHEMA DECRETO LEGGE
– SEMESTRE EUROPEO - RECANTE PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA
(Testo provvisorio non ancora bollinato dalla Ragioneria Generale dello
Stato)
Art. 9
Scuola e merito
19. Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124
si interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati
per il conferimento delle supplenze del personale docente e
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo,
non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini
retributivi prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base
delle graduatorie previste dalle disposizioni vigenti, esclusivamente
su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni.
(blocca ricorsi anzianità di servizio e conversione da tempo
determinato ad indeterminato)
21. Il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 3
luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333 è fissato al 31 agosto di ciascun anno. (immissioni
in ruolo entro il 31 agosto e non più entro il 31 Luglio)
22. Il primo periodo dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, è così modificato “a decorrere dall’anno scolastico
2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in
forza dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è effettuato con cadenza triennale e con possibilità di
trasferimento in un’unica provincia”.
(carattere triennale delle graduatorie ad esaurimento 2011-2014)
23. L’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, così come modificato dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente “i docenti
destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno
scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione
provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di
effettivo servizio nella provincia di titolarità.”
(solo per coloro che entreranno in ruolo a partire dal 2011/2012 vale
la regola dei cinque anni per richiedere il trasferimento ecc. ecc.
...... niente retroattività)
24. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e
educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella
pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli
obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica
sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per
il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di
invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, nel rispetto degli obiettivi
programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano
triennale per l’assunzione a tempo indeterminato, di personale docente,
educativo ed ATA, per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti
e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto
personale e degli effetti del proce sso di riforma previsto
dall’articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano è
annualmente verificato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze
e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai
fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni.
(piano triennale di immissioni in ruolo, non sono evidenziati i
"numeri", di conseguenza anno dopo anno il Miur indicherà i contingenti
dopo aver sentito i sindacati. La dicitura "sulla base dei posti
vacanti e disponibili in ciascun anno" evidenzia che le immissioni in
ruolo non saranno effettuate "su tutti i posti vacanti e disponibili"
in quell'anno ma "sulla base" di quelli, quindi i numeri circolati in
questi giorni sono quelli dei posti vacanti per il 2011/2012 su cui poi
si dovranno "stabilire" le immissioni in ruolo. Per questo i sindacati
"concertativi" hanno chiesto un incontro!!! Noi come USB scuola Palermo
vogliamo le immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
anno per anno fino ad esaurimento definito delle graduatorie ad
esaurimento)
USB Scuola Palermo
redazione@aetnanet.org