L’INPDAP
ha trasmesso la nota operativa n. 27 del 21
luglio u.s. che illustra le innovazioni introdotte in materia
previdenziale con
la recente “Manovra correttiva” (D.L. n. 98/2011 convertito con
modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111). Alla nota è allegata una utile
appendice
normativa che riporta lo stralcio delle disposizioni oggetto di
analisi.
Le
parti della circolare che interessano direttamente
i lavoratori della scuola
sono contenute nei paragrafi 3.2 e 3.4 di cui riportiamo di seguito una
breve
sintesi elaborata dall’Ufficio Legislativo della CISL Scuola.
3.2
Adeguamento dei
requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, co. 4)
Il
sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a
pensione previsto dall’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge
n.
122/2010, è stato modificato anticipando al 1° gennaio 2013
l’adeguamento
automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita
(individuato
dall’Istat in 3 mesi) che era stato già programmato per il 2015.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2013 il cosiddetto sistema delle
quote
subisce la variazione riportata nella tabella seguente nella quale sono
riportati, incrementati di 3 mesi, i nuovi requisiti anagrafici
prescritti per i pensionamenti di vecchiaia e i requisiti di età e i
valori di
somma di età anagrafica e di anzianità contributiva ( Tabella B
allegata alla
legge 23 agosto 2004 n. 243) .
ANNO
|
REQUISITO
ANAGRAFICO |
REQUISITI
PENSIONE |
2013 |
65
anni e 3 mesi |
61
anni e 3 mesi di età
62
anni e 3 mesi di età (quota
97 e 3)
|
3.4.
Accesso al
trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito
della massima anzianità contributiva (art. 18, comma 22-ter, 22-quater,
22-quinquies).
Riguardo
l’accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo
requisito della
massima anzianità contributiva (40 anni), la nota INPDAP afferma
con
chiarezza che le nuove disposizioni introdotte (che aumentano
progressivamente
la durata della finestra mobile di un mese dal 2012, due mesi dal 2013
e tre
mesi dal 2014) non si applica al personale della scuola per il
quale
viene confermata l’applicazione del comma 9, dell’art. 59 della legge
449/1997
con il quale si prevede come unica finestra di uscita l’inizio di
ciascun anno
scolastico (per coloro che maturano il requisito di 40 anni entro il 31
dicembre).
Per
mera informazione
evidenziamo che le modifiche introdotte, per la restante generalità di
lavoratori comportano le seguenti condizioni per l’accesso al
pensionamento:
- dopo 13 mesi per coloro che maturano i 40 anni contributivi nel 2012
- dopo 14 mesi per coloro che maturano i 40 anni contributivi nel 2013
- dopo 15 mesi per coloro che maturano i 40 anni contributivi dal 2014 .