(Dopo il glossario sulle pensioni, quello che segue riguarda la previdenza complementare che d’ora in poi avrà una importanza notevole per incrementare la pensione di “diritto”. La semplicità scelta dal Sole 24 Ore è segno di chiarezza e completezza. Quando c'è un problema (e quello delle pensioni sta diventando troppo grave) occorre sempre sapere di che cosa stiamo parlando. L'Explicatio terminorum ci permette di entrare alla pari in una qualsiasi querelle)
Giovanni Sicali
- Banca depositaria. Banca munita di apposita autorizzazione della Banca d'Italia presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione.
- Benchmark. Parametro di riferimento per valutare la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare.
- Comunicazione periodica agli iscritti .Documento che la forma pensionistica complementare invia con cadenza periodica (almeno annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sull'andamento della gestione complessiva e sull'ammontare della posizione individuale.
- Conferimento (del TFR). Versamento del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare mediante manifestazione di volontà esplicita o tacita (vedi silenzio assenso).
- Contribuzione. Versamento alle forme pensionistiche complementari di somme a carico dell'iscritto e, per i lavoratori dipendenti, anche a carico del datore di lavoro nonché di quota parte o dell'intero TFR.
- Contribuzione definita. Meccanismo di funzionamento delle forme pensionistiche complementari secondo il quale l'importo dei contributi è predeterminato dall'iscritto. Tale meccanismo, unito al principio della capitalizzazione delle forme pensionistiche complementari, determina che l'importo della prestazione varia in relazione ai contributi versati e all'andamento della gestione. E' il sistema che deve essere applicato ai lavoratori dipendenti 'nuovi iscritti'. Si differenzia dallo schema a prestazione definita.
- COVIP. Autorità pubblica istituita con lo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.
- Deducibilità. Beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari diminuiscono l'imponibile fiscale.
- Fondo pensione aperto. Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.
- Fondo pensione negoziale. Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o, in mancanza, di regolamenti aziendali diretta a soggetti individuati in base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. una regione o una provincia autonoma)..
- Forma pensionistica individuale. Forma di previdenza complementare che si attua mediante l'adesione, su base individuale, ad un fondo pensione aperto oppure mediante contratto di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale.
- Forme pensionistiche complementari. Forme di previdenza ad adesione volontaria istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico attuate mediante i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali di tipo assicurativo.
- Liquidazione in capitale. Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla maturazione dei requisiti di pensionamento: è ammessa sino al 50% del totale maturato, salvo eccezioni.
- Montante finale. Ammontare della posizione individuale accumulata al momento del pensionamento da convertire in rendita.
- Portabilità. Possibilità di trasferire la posizione individuale da una forma pensionistica complementare ad un'altra decorsi due anni dalla iscrizione.
- Posizione individuale. Importo determinato sulla base dei versamenti effettuati e dei rendimenti ottenuti con la gestione, accantonato, per ciascun iscritto, in un conto individuale.
- Prestazione. Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria e di apartenenza dell'iscritto con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. La prestazione può essere percepita in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (di regola, fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato). Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.
- Prestazione definita (sistema a). Meccanismo di funzionamento di alcune forme pensionistiche complementari preesistenti secondo il quale l'ammontare della prestazione è prefissato in funzione di determinati parametri e non risulta strettamente collegato all'ammontare dei contributi versati. Tale sistema può essere applicato, tra i lavoratori dipendenti, solo ai 'vecchi iscritti'.
- Previdenza complementare. Sistema di previdenza, ad adesione volontaria, per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
- Riscatto parziale. Restituzione parziale nella misura del 50 per cento della posizione individuale nel caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo da 12 a 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
- Riscatto totale. Restituzione dell'intero importo accumulato nel caso di invalidità permanente o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi o in altre cause di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previste negli statuti e nei regolamenti.
- Trasferimento (della posizione individuale). Possibilità di trasferire l'intero importo maturato al fondo pensione al quale si accede in relazione alla nuova attività lavorativa (trasferimento per perdita dei requisisti di partecipazione) o volontariamente decorsi due anni di iscrizione alla forma pensionistica (vedi Portabilità). Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità di iscrizione maturata presso il fondo di precedente appartenenza.
- Trattamento di fine rapporto (TFR). Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda, rivalutata, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.
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