La maggioranza
sembra aver fatto dietrofront sul blitz d'agosto sulle pensioni di
anzianità, almeno per quanto riguarda servizio militare e laurea. A
questo punto però quali sono i punti fermi sulle pensioni introdotti
dalle due manovre, quella di luglio (decreto legge 98 convertito dalla
legge 111) e quella di Ferragosto (decreto legge 138)? Quali quelli
cancellati e in discussione?
PROVVEDIMENTI CERTI
Sono quelli della manovra di luglio, convertita dalla legge 111 del 15
luglio 2011. I principali sono:
Perequazione
automatica
Viene introdotto un meccanismo di limitazione crescente della
perequazione, cioè dell'adeguamento delle pensioni al costo della vita.
La limitazione non tocca le pensioni che arrivano fino a 1.428 euro,
mentre viene riconosciuto solo il 70% della rivalutazione alle pensioni
della fascia intermedia. Oltre i 2.300 euro viene confermato il blocco
totale della perequazione. Dal 1° gennaio 2014, salvo ulteriori
interventi futuri, riprenderà la disciplina ordinaria, senza alcun
diritto di recuperare gli importi bloccati nel biennio 2012-2013.
Speranza di vita
Il sistema introdotto dalla manovra d'estate dello scorso anno (legge
122/2010) garantisce un adeguamento permanente dei requisiti
pensionistici: ogni tre anni l'Istat certifica le speranze di vita e,
se queste crescono, automaticamente crescono i requisiti anagrafici per
le pensioni di vecchiaia e di anzianità. Questo sistema doveva entrare
in vigore nel 2015, la "manovra di luglio" lo ha anticipato al 1°
gennaio 2013. Da tale data, quindi, si verificherà una crescita secca
di 3 mesi dei requisiti anagrafici di tutte le pensioni, di vecchiaia e
di anzianità, e con cadenza triennale tali requisiti potranno ancora
crescere.
Contributo di solidarietà
È una trattenuta secca che si applica sulle pensioni più alte. Sono
previsti tre scaglioni: fino a 90 mila euro lordi di pensione, non si
applica alcuna trattenuta. Per lo scaglione di pensione compreso tra 90
mila e 150 mila euro lordi, si applica una trattenuta del 5%; per lo
scaglione successivo, la trattenuta cresce al 10%.
Quarant'anni di contributi
È una novità che riguarda i soggetti che vanno in pensione con 40 anni
di contributi, e quindi non sono soggetti ad alcun requisito
anagrafico. Per queste persone si introducono delle mini finestre che
avranno l'effetto di ritardare il godimento della pensione (che fino a
ieri non era soggetto a limiti). Per chi matura i requisiti nel 2012,
la pensione slitta di un mese; i mesi salgono a due per chi matura il
diritto nel 2013, e arrivano a tre per le pensioni maturate a partire
dal 1° gennaio 2014. È escluso dalle regole chi matura la pensione
entro il 31 dicembre 2011, oltre a un gruppo predefinito di 5mila
persone, da selezionare tra quelle che matureranno il diritto dopo tale
data e che abbiano determinate caratteristiche (lavoratori in mobilità,
titolari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà).
Pensione di vecchiaia delle donne
Dal 1° gennaio 2020, inizieranno a crescere i mini scalini che nel 2032
porteranno l'anzianità anagrafica minima delle lavoratrici del settore
privato a 65 anni (più i mesi aggiuntivi dovuti alla speranza di vita).
Dal 2020 il requisito anagrafico di 60 anni per l'accesso alla pensione
di vecchiaia sarà incrementato di un mese. Dal 1° gennaio 2021 di
ulteriori due mesi; dal 2022 di ulteriori 3 mesi, dal 2023 di ulteriori
quattro mesi; dal 2024 di ulteriori cinque mesi e così via.
PROVVEDIMENTI CANCELLATI
È saltata la stretta sulle pensioni di anzianità, che escludeva il
servizio militare e gli anni di studi universitari dal calcolo dei 40
anni di contribuzione (contenuta nell'accordo di maggioranza sulla
manovra di Ferragosto), misura a forte rischio di contenzioso.
PROVVEDIMENTI POSSIBILI
È possibile che venga anticipato al 2012 l'ultimo scalino relativo alle
pensioni di anzianità, che attualmente è previsto per il 2013: i
lavoratori dipendenti, per lasciare anticipatamente il lavoro -
sommando età anagrafica e anzianità contributiva - devono raggiungere
quota 97, con il vincolo di avere compiuto almeno 61 anni; i lavoratori
autonomi, per lasciare anticipatamente il lavoro, devono invece
raggiungere quota 98, con il vincolo di avere compiuto almeno 62
anni di età. Potrebbe anche arrivare uno scalone che prevede "quota
100" nel 2015.
Non è poi escluso che venga anticipato al 2013 o addirittura al 2012
l'avvio del meccanismo di innalzamento dell'età pensionabile delle
lavoratrici private (nel 2012 alle lavoratrici del pubblico impiego si
applicherà il requisito dei 65 anni).
(da IlSole24Ore)
redazione@aetnanet.org