La Consulta ha
rigettato una questione di legittimità costituzionale relativa ad una
norma che preclude solo al personale della scuola la possibilità di
andare in pensione 5 anni prima del 40esimo anno di servizio (n.283 del
20 ottobre scorso).
In tale periodo, gli impiegati delle altre amministrazione prendono
mezzo stipendio e in cambio non vanno a lavorare.
Ma al compimento del 40esimo anno prendono la pensione intera, come se
fossero rimasti in servizio anche nel periodo di esonero.
Ciò non di meno, la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la
preclusione prevista solo per la scuola. Perché,mentre nella altre
amministrazioni statali i lavoratori a mezzo stipendio non vengono
sostituiti, nella scuola bisognerebbe provvedere all'assunzione di
supplenti e quindi alla fine non ci sarebbe alcun risparmio. E siccome
lo scopo dell'art. 64 del decreto legge 112/2008 è proprio quello di
ridurre i costi della pubblica amministrazione, il diverso trattamento
previsto per la scuola è costituzionalmente
legittimo.
La norma esaminata dalla Consulta è l'art. 72, primo comma, del
decreto legge 112/2008, che preclude al personale della scuola di
accedere all'esonero nell'ultimo periodo del comma 1.Tale esonero
consiste nella sospensione dal servizio per un periodo massimo di
cinque anni. E si pone sostanzialmente come una forma di collocamento a
riposo, consistente, a domanda dell'interessato, nell'esonero
anticipato per i dipendenti pubblici, che abbiano una anzianità
contributiva vicina ai 40 anni. Secondo la Corte, però, l'esclusione è
legittima, perché risponde alla logica contenuta nell'art.64 dello
stesso decreto legge, il cui fine è quello di elevare il rapporto
docente:alunni di almeno un punto. In ciò determinando una forte
riduzione dell'organico del personale. E tale logica si scontrerebbe
con la ratio dell'ultimo comma dell'art. 72, che è quella di far
diminuire i costi dell'amministrazione. Ciò spiega la diversità di
trattamento tra la scuole e le restanti amministrazioni statali. La
normativa del comparto scuola presenta, infatti, talune specificità
legate, in particolare, all'esigenza di garantire il rispetto
dell'ordinamento didattico e la continuità dell'insegnamento, tali da
rendere necessaria una regolamentazione derogatoria di quella vigente
per altri comparti dell'impiego alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni.
In questo contesto si inserisce la disposizione di cui all'ultima parte
del primo comma dell'art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, che
esclude il personale scolastico dalla facoltà di accedere alla
procedura di collocamento a riposo anticipato, delineata dai commi da 1
a 6 dell'articolo stesso. Tale scelta limitativa deve ritenersi dettata
dalla necessità di rispettare, anche nel caso di cessazione dal
servizio, i criteri informatori della normativa in questo settore, in
base ai quali, in caso di collocamenti a riposo, è necessario procedere
alle sostituzioni del personale cessato dal servizio mediante il
ricorso a supplenze o all'immissione in ruolo di altri docenti iscritti
nelle graduatorie permanenti.
E per questi motivi la Consulta ha ritenuto che la posizione dei
dipendenti pubblici appartenenti agli altri comparti di contrattazione
collettiva non fosse confrontabile con quella dei dipendenti della
scuola. Anche perché gli interventi normativi che riguardano l'ingresso
e la cessazione dal servizio di questi ultimi devono tenere
necessariamente conto di esigenze e ragioni organizzative
differenziate, che rendono giustificabile la diversità di discipline
normative per quanto attiene alla previsione dell'esonero anticipato. E
dunque, sempre secondo la Corte, la disposizione di esclusione del
personale scolastico dall'area di operatività dell'art. 72 del
decreto-legge si presenta in sintonia con il disegno del legislatore,
che appare diretto a realizzare una riduzione del numero dei dipendenti
pubblici altrimenti non raggiungibile se il'accesso all'esonero venisse
consentito anche al personale della scuola. (da
ItaliaOggi di Antimo Di Geronimo)
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