Il diritto
all’assegnazione di un insegnante di sostegno “in deroga” non comporta
automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di
sostegno per l’intero monte ore di frequenza settimanale, trattandosi
di conclusione:
a) per un verso, non conforme alla normativa vigente (che è chiara
nello stabilire che l’insegnante di sostegno, una volta assegnato,
assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, e
partecipa alla programmazione educativa e didattica al pari degli altri
docenti, essendo perciò da escludersi che la designazione
dell’insegnante di sostegno sia destinata in via esclusiva ad una
specifica docenza di un alunno individuato);
b) per altro verso, incompatibile con il principio della non necessaria
coincidenza del monte ore di frequenza settimanale dell’alunno con
l’orario – cattedra settimanale del singolo docente (che potrebbe, in
concreto, rivelarsi insufficiente a coprire l’intero monte ore di
frequenza settimanale, specie nei casi in cui l’alunno abbia optato per
una frequenza a tempo pieno);
c) per ulteriore profilo, incompatibile, nella sua rigidità, con
lo spirito della normativa di settore, notoriamente volta a favorire in
ogni caso l’integrazione scolastica degli alunni e non si tradurrebbe
in un intervento individualizzato e commisurato alle specifiche
esigenze dell’alunno, le quali necessitano sempre di una valutazione il
più possibile individualizzata e congruamente motivata, laddove la
assegnazione dell’insegnante di sostegno “in deroga” deve essere volta
a volta commisurata alle specifiche difficoltà riscontrate nell’area
dell’apprendimento, variabili da soggetto a soggetto in relazione al
tipo di handicap, al suo livello di gravità, alle connotazioni ed alla
possibile evoluzione della malattia, anche in relazione ad eventuali
effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per il decorso
della malattia oppure anche grazie agli interventi attuati.
Invero, in astratto ed in via di principio, non può ritenersi di per sé
illegittimo un intervento di sostegno minore (quando non sia scalfito
il nucleo indefettibile del diritto), ma solo se motivato dall’analisi
accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli
oggettivamente operanti: di tal che, in definitiva, dalla accertata
situazione di gravità del disabile può o meno conseguire la
determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore
di frequenza, fermo restando che, in ogni caso, la scelta deve essere
in concreto motivatamente orientata verso la più ampia ipotesi
possibile di sostegno nelle condizioni date.
(da
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