Definizione delle
caratteristiche delle prove di accesso e delle modalità di svolgimento
dei percorsi formativi di abilitazione per la scuola dell’infanzia e
per la scuola materna di cui all’articolo 15, comma 16, del decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre
2010, n. 249.
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 10 settembre 2010, n.249, concernente il regolamento
sulla “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità
della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo
grado” e, in particolare, l’articolo 15, comma 16 che prevede
la possibilità per i diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella
scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 di conseguire
l’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria
mediante la frequenza di percorsi formativi attivati dalle facoltà di
scienze della formazione e da altre facoltà autorizzate dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad attivare il corso
di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e
nella scuola primaria;
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo
1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 “Riforma degli ordinamenti
didattici universitari”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, “Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate” e successive modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 concernente “Norme in materia
di accessi ai corsi universitari”;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62 sulla parità scolastica;
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n.170 “Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” e, in
particolare l’articolo 5;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59 recante
la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia
e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge
28 marzo 2003, n.53;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n.89 concernente “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo
dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 64, comma 4 del decreto legge
25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n.133″ e, in particolare l’articolo 1, comma 3;
VISTO il decreto ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8 “Programma di
esame concorso magistrale”;
VISTO il decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 “Programma di
esame dei concorsi per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento nella scuola materna e per l’accesso ai ruoli
provinciali del personale docente della scuola materna statale”
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n.509″;
RITENUTA la necessità di definire le modalità ed i contenuti delle
prove di ammissione ai percorsi riservati ai soggetti di cui
all’articolo 15, comma 16, del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249:
D E C R E T A:
ART. 1
1. Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010,
n.249, di seguito denominato Decreto, possono attivare, ai sensi
dell’articolo 15, comma 16 del medesimo Decreto, distinti percorsi
formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione
per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria destinati ai
diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna,
ovvero nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 175 del 29 luglio 1997.
2. L’ammissione a ciascun percorso è subordinata al superamento di una
prova di accesso svolta secondo le modalità di cui all’articolo 2.
3. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi
finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all’articolo 2 del
Decreto. La tabella A definisce i crediti formativi e i risultati di
apprendimento da raggiungere, con particolare riferimento a quanto
disposto dall’articolo 3, comma 4, del Decreto, ovvero:
a) l’acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di
livello B2 previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le
lingue”, di seguito denominato QCER adottato nel 1996 dal Consiglio
d’Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze
costituisce requisito essenziale per conseguire l’abilitazione ed è
svolta rispettivamente dagli Atenei o certificata da Enti certificatori
formalmente riconosciuti, direttamente ovvero tramite Istituzioni
appositamente incaricate, dai Governi dei Paesi nei quali la lingua
inglese è lingua ufficiale;
b) l’acquisizione delle competenze digitali previste dalla
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di
utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la
comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali
e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori
virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni
con bisogni educativi speciali, i contenuti digitali devono essere
definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibilità;
c) l’acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto
disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni e delle competenze didattiche atte a favorire gli
apprendimenti degli alunni con Disturbi specifici di apprendimento, ai
sensi della legge 8 ottobre, 2010, n. 170.
4. Il corso è superato con il conseguimento di 60 crediti
formativi universitari, da acquisire in non meno di otto mesi, ed a
seguito dell’esito positivo dell’esame finale di cui all’articolo 9.
5. Le assenze sono accettate nella percentuale del 10% di ciascun
insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività
on-line, predisposte dal titolare dell’insegnamento.
6. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività
laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, è
espressa in trentesimi. Per accedere all’esame finale, i candidati
dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni
riferite agli insegnamenti.
7. Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante per il
rispettivo grado di scuola e che consiste nella redazione e nella
discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del
percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le
competenze acquisite.
8. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e
da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale. Il
punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione
all’insegnamento.
9. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento
dell’abilitazione.
ART. 2
(Accesso ai percorsi di abilitazione)
1. L’ammissione degli studenti ai percorsi di cui all’articolo 1
avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle
disposizioni di cui al presente decreto, che integrano le disposizioni
di cui all’articolo 15, comma 16, del Decreto.
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, che attivano i percorsi
curano lo svolgimento delle prove d’accesso.
3. Possono partecipare alle prove di accesso esclusivamente i diplomati
che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione
10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio
1997, purché non già in possesso di titolo utile all’iscrizione nelle
graduatorie ad esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, lettera
c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 o all’iscrizione nella II
fascia delle graduatorie di istituito di cui all’articolo 5 del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007.
4. Le prove di accesso hanno per oggetto rispettivamente i programmi di
cui decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 26 e al decreto
ministeriale 18 gennaio 1999, n. 8, integrati dalle indicazioni
nazionali di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 come
aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio
2007, “Indicazioni per il curricolo”.
5. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del Decreto la prova di accesso
consta di:
a) un test preliminare predisposto dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
c) una prova orale.
6. Il test preliminare di cui al comma 6, lettera a), si svolge
in base a un calendario fissato con Decreto Direttoriale della
competente Direzione generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con cui
è altresì fissata la data entro la quale i candidati debbano presentare
la domanda di iscrizione alla prova di accesso.
7. Il test preliminare mira a verificare le conoscenze didattiche,
pedagogiche e disciplinari di cui al comma 4, relativamente alla scuola
dell’infanzia o alla scuola primaria.
8. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno
formulato con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato
deve indicare l’unica corretta. Un numero pari a 10 quesiti è volto a
verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti
inerenti la comprensione di uno o più testi scritti. Gli altri quesiti
sono inerenti a quanto disposto al comma 7.
9. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5
punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la durata
di tre ore.
10. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve
conseguire una votazione nel test preliminare non inferiore a 21/30.
11. L’articolazione della prova scritta di cui al comma 5,
lettera b), valutata in trentesimi, è stabilita dalle università
secondo i seguenti criteri:
d) la prova verifica le conoscenze di cui al comma 4, le capacità di
analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua
italiana e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
e) nel caso di abilitazione per la scuola primaria, è integrata da una
prova specifica in lingua inglese di livello B1 del QCER.
12. Per essere ammesso alla prova orale di cui al comma 5 lettera
c), il candidato deve conseguire un voto nella prova scritta non
inferiore a 21/30. Nel caso di cui al comma 11 lettera b), il voto è
unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti nella
prova scritta e nella prova in lingua inglese, ciascuno dei quali deve
essere comunque non inferiore a 21/30.
13. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il
candidato riporta un voto non inferiore a 15/20. La prova è svolta
tenendo conto delle specificità della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria. Nel caso della scuola primaria, la prova contempla una
parte in lingua inglese di livello B1 del QCER.
14. Sono ammessi ai percorsi di cui all’articolo 1 i candidati
che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova
orale con votazioni non inferiore a 21/30 per il test, non inferiore a
21/30 per la prova scritta e non inferiore a 15/20 per la prova orale.
15. La graduatoria degli ammessi ai percorsi non può essere in nessun
caso integrata con altri candidati.
ART. 3
(Bando per la procedura di accesso)
1) Per l’accesso ai percorsi di cui all’articolo 1, comma 1, ciascuna
università emana il relativo bando che prevede:
a) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni
giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7
agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
b) le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento
dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello
svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all’esercizio
della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli
articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
c) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto
previsto dal presente decreto.
ART.4
(Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento)
1) Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei
tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità,
a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni,
e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della
legge 8 ottobre 2010, n. 170.
ART.5
(Validità dei titoli)
1) I titoli conseguiti al termine dei percorsi di cui all’articolo 1
danno diritto, rispettivamente per la scuola dell’infanzia o per la
scuola primaria, all’iscrizione in II fascia nelle graduatorie di
istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007 e costituiscono requisito di ammissione alle
procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 402 del Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
ART.6
(Norma finanziaria)
1) Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 11 novembre 2011
f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini
redazione@aetnanet.org