Dopo la pronuncia
del Consiglio di Stato che pure ha respinto la richiesta di ammissione
alle prove scritte dei non-idonei, si profilano venti di tempesta per
chi si è seduto alle prove scritte, viste le diverse censure mosse dai
legali che saranno affrontate nel merito. Il ministro, nel frattempo,
scarica Formez.
Sono destinate a essere annullate le prove scritte svolte sia dai
non-idonei ammessi con riserva dai Tar regionali sia dagli idonei
ammessi dal Miur perché la mancata ammissione con riserva agli scritti
di tutti gli altri non-idonei ricorrenti al Tar Lazio, per le censure
mosse nei ricorsi, secondo i giudici di secondo grado che hanno letto
le carte, porterà nel merito, se accertate, l’annullamento di tutta la
prova pre-selettiva, delle prove scritte e la rinnovazione delle
procedure concorsuali da parte degli idonei e di tutti i non-idonei
ricorrenti.
Pertanto, i ricorrenti devono aspettare ora soltanto le udienze
pubbliche di merito dei ricorsi presentati, sia presso il Tar Lazio che
il CdS, per sapere quando tale polveriera esploderà, per buona pace di
chi si affanna a difendere la scelta del Miur di aver affidato a Formez
la somministrazione di quesiti errati o non congrui a quanto previsto
dal bando di concorso (quando proprio un quinto di questi quesiti fu
ritirato a una settimana prima della prova e quando lo stesso ministro
Gelmini dichiarò ai giornali di voler muovere causa al Formez per
danni, sconfessando la nomina dei membri incaricati di formulare i
quesiti), e di aver inibito il diritto alla difesa in appello,
comprimendo i termini di svolgimento delle prove senza attendere, con
senno, la camera di consiglio del 20 dicembre fissata dai giudici di
secondo grado.
Già, perché vorrà dire qualcosa se sarà il CINECA e non più il FORMEZ a
predisporre le prove del futuro concorso per il reclutamento dei
docenti, dopo aver organizzato tutti gli ultimi concorsi della pubblica
amministrazione. E vorrà dire qualcosa se mentre i giudici di primo
grado, in sede cautelare, non hanno rinvenuto incredibilmente alcun
fumus, ritenendo non ammissibile la domanda di ammissione con riserva,
i giudici di secondo grado, invece, in base alle evidenti carte
processuali, hanno prospettato il possibile annullamento del concorso e
la rinnovazione delle prove. L’Anief, già in sede di camera di
consiglio al Tar Lazio, aveva depositato l’elenco dei ricorrenti con i
rispetti punteggi, elenco che era stato proposto anche in CdS. Ora, con
l’occasione di depositare entro il 3 gennaio motivi aggiunti con cui
segnalare per ogni ricorrente anche le singole risposte che ha
sbagliato, si chiederà ai giudici di primo grado l’istruzione di una
perizia tecnica su tutti i quesiti somministrati il giorno delle prove
pre-selettive, e non soltanto sui 18 da noi censurati, l’annullamento
delle prove scritte e una rapida decisione di merito, visti i dubbi
sollevati dal Consiglio di Stato. L’accertamento di un solo quesito
errato, a questo punto, farà saltare il banco per colpa di chi si è
opposto all’ammissione con riserva degli stessi ricorrenti, non certo
dell’Anief che ha sempre chiesto il proseguimento del concorso con
l’ammissione con riserva dei non-idonei.
Per quanto riguarda il rinnovo dell’invito rivolto agli idonei a
costituirsi ancora ad opponendum da parte di alcune OO. SS., è a dir
poco inutile. Si ricorda, infatti, che non è il numero dei
contro-interessati a influire sull’esito del contenzioso ma le
eventuali contro-deduzioni presenti nella memoria che è già stata
presentata dal legale della stessa O. S. che si è costituita in fase
cautelare. Per quanto riguarda, invece, i ricorsi presentati dai
non-idonei ai Tar regionali, è evidente che quando in camera di
consiglio si discuterà la conferma del provvedimento monocratico di
ammissione con riserva, questo stesso potrà essere annullato su
richiesta sia dell’Avvocatura dello Stato sia del legale di un
contro-interessato per incompetenza territoriale del giudice adito,
essendo competente in quella fase e per quelle richieste il Tar Lazio,
come ha ribadito il Tar Puglia citando l’Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato. A tale annullamento potrà essere associata anche
una severa condanna alle spese se il ricorrente aveva presentato
analogo ricorso al Tar Lazio, non essendo ammesso nel nostro
ordinamento giuridico il ricorso in più sedi.
(da Anief)
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