LA FINANZA CREATIVA E’ FINITA? In premessa, la Nota informa che la dotazione finanziaria ordinaria è stata determinata in applicazione del D.I. 44/2001 e del D.M. 21/2007: “Si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2012 è pari ad euro... Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07)…La risorsa finanziaria di euro…deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001).” Almeno a livello formale, la finanza creativa è finita; le buone notizie, però, finiscono qui, perché i parametri fissati dal D.M. 21/07 sono del tutto irrealistici, per cui si continuerà ad andare avanti con integrazioni della dotazione ordinaria che il MIUR continuerà ad assegnare non si sa bene in base a quali criteri. Questa indeterminatezza quest’anno sarà ancora più pesante: “La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2012 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.” Le scuole faranno un programma annuale, ma di fatto sarà un programma fino ad agosto, anche per le scuole che non sono oggetto di dimensionamento. La possibilità di ulteriori finanziamenti, inoltre, è prevista per: - ex LSU, CO.CO.CO, Ex Appalti Storici - legge 440/97 - alternanza scuola lavoro - mensa gratuita da parte del personale scolastico - misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio - pagamento visite fiscali. Cosa si possa programmare in queste condizioni, è difficile dirlo; di fatto, siamo ormai ad una gestione di cassa, al giorno per giorno.
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In questa sezione sono ricomprese diverse tematiche, per gran parte di natura contrattuale, ma anche alcune che non lo sono affatto; più correttamente, la sezione si sarebbe dovuta chiamare “CEDOLINO UNICO”, perché in effetti vengono presi in esame tutti gli emolumenti accessori che sono liquidati al personale con questa modalità di pagamento, sia di natura contrattuale che extra-contrattuale. Non è che si voglia fare una questione di principio puramente formale, il fatto è che mescolare istituti di natura giuridica diversa crea confusione e soprattutto dà al Ministero la possibilità di operare “tagli mascherati". Segnaliamo in particolare la questione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, oggetto di molta confusione da diversi anni; facciamo una ricostruzione filologica della normativa, noiosa ma speriamo utile. Nella Nota si parla di “ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL), compreso l’incremento disposto ai sensi dell’Intesa del 10 novembre 2011” ; ora, nell’art. 30 del CCNL si parla di due cose, attività aggiuntive ed ore eccedenti:
“ART. 30 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E ORE ECCEDENTI Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all’atto delle stipula del presente CCNL.” Si dice altresì che restano disciplinate dalle norme contrattuali e dalla legislazione. Tradotto in italiano, questo vuol dire che le attività aggiuntive per l’arricchimento dell’offerta formativa sono parte del contratto, ivi compresi i relativi oneri, come chiaramente detto all’art. 88, rubricato
“INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO”, al comma 2: “Con il fondo sono, altresì, retribuite: … b. le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995…. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5;” Sono quindi escluse le “attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995”, articolo che riportiamo di seguito: ART. 70 - Ore eccedenti “1. Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all'art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato.” Finalmente, oltre alle attività aggiuntive, compaiono le ore eccedenti, che sin dal primo CCNL le OO.SS hanno scelto di non contrattualizzare, di lasciarle nel precedente regime pubblicistico, per l’ovvia ragione che in questo modo gli oneri rimanevano a carico della fiscalità generale. Per finire, va detto che attività aggiuntive di insegnamento e ore eccedenti vengono pagate con importi diversi, le attività aggiuntive d’insegnamento 35 euro l’ora (Tab. 5 allegata al CCNL 2006/2009) e le ore eccedenti 1/78 dello stipendio tabellare, equivalenti a 1/18 dello stipendio settimanale (Art. 88, comma 4, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Di fatto, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti sono scomparse dall’orizzonte del MIUR; dalla Nota si potrebbe arguire che anche queste sono a carico del FIS, ma la cosa non ha senso, anche perché non si saprebbe con quale importo pagarle: 35 euro l’ora o 1/78 dello stipendio? Se le si fa rientrare nel FIS, andrebbero pagate 35 euro l’ora! Che fare? Onestamente, non si sa che cosa consigliare a Dirigenti e DSGA; sarebbe assolutamente necessario un chiarimento, perché nella situazione attuale, qualsiasi cosa si faccia, si fa male.
LA QUESTIONE DEL DOCENTE VICARIO Per quanto riguarda la questione delicatissima del docente vicario, nella Nota si arriva alla ufficializzazione dell’assurdo giuridico; andiamo per punti. “Per gli istituti contrattuali di cui all’art. 146 (CCNL), che non gravano sul FIS, non è prevista l’assegnazione di una risorsa finanziaria all’Istituzione scolastica.” Il MIUR ci dice due cose: - ci sono degli istituti contrattuali in base a cui i lavoratori hanno diritto di percepire dei compensi, nel caso naturalmente effettuino le prestazioni previste da tali istituti - il datore di lavoro pubblico non intende onorare i suoi obblighi, dato che non assegna alle scuole i fondi necessari per liquidare tali emolumenti. Non c’è che una soluzione: fare in modo che le prestazioni di cui si sta parlando non vengano effettuate. Ma quali sono le “prestazioni” di cui si sta parlando? “In particolare, circa la sostituzione di un dipendente assente con altro soggetto cui si chiede di svolgere funzioni superiori, si richiama, tra l’altro, quanto disposto dall’ art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 in merito alla possibilità di adibire il prestatore di lavoro a mansioni proprie della qualifica superiore in caso di assenza del dipendente, fermo restando la necessità di disporre della copertura finanziaria, che per l’indennità in questione, come detto, non è assegnata a codesta istituzione scolastica. Peraltro, a tal riguardo giova ribadire che la disposizione di cui al citato art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, sanziona con la nullità l’eventuale assegnazione disposta al di fuori dei casi di cui al comma 2, con correlata responsabilità del dirigente che l’ha ordinata.” Si sta parlando del docente vicario; il MIUR dice che alla scuola non vengono assegnati i fondi per la corresponsione delle indennità di funzioni superiori e di direzione, per cui l’unica soluzione possibile per il Dirigente è di non nominare il docente vicario, o meglio di non nominarlo con delle modalità che prevedano la corresponsione delle citate indennità. L’unica possibilità di pagamento è quella legata al FIS e alla contrattazione di istituto: “Quanto sopra fatta salva naturalmente la possibilità per i dirigenti scolastici di avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti collaboratori, la cui attività è retribuibile, in sede di contrattazione di istituto, a carico del FIS (cfr. art. 34 CCNL).” In termini puramente teorici, la cosa sarebbe anche sostenibile: non ci sono i soldi, per cui non se ne fa niente, quanto previsto dall’art. 146 del CCNL rimane una possibilità non realizzabile per mancanza di fondi. C’è però qualche piccolo problema. Nei casi normali, la competenza e la responsabilità in merito alla nomina del docente vicario e al relativo trattamento economico ricadono sul Dirigente Scolastico, ma nel caso delle scuole date in reggenza la situazione è ben diversa. La corresponsione delle indennità di funzioni superiori e di direzione al docente vicario deriva ex se dal provvedimento stesso che dispone la reggenza, non c’è bisogno di alcun altro atto discrezionale; ora, tale provvedimento è adottato dal Direttore dell’USR, per cui la “correlata responsabilità” ricade in capo ai Direttori degli Uffici Scolastici di tutte le regioni italiane. Il ogni caso, non si può di certo dire che il vicario della scuola in reggenza non va nominato, come sembra di far capire il riferimento all’art. 52 del D.Lgs 165/2001, perché la nomina e la corresponsione delle indennità è prevista dall’ordinamento e, come detto, non è soggetta ad atti discrezionali.Per un approfondimento di quest’ultimo aspetto, rimandiamo all’articolo
“LA NOMINA DEL DOCENTE VICARIO. LA QUESTIONE DELL’ART. 52 DEL D.LGS 165/2001”, che pubblichiamo in contemporanea;il richiamo all’art. 52 del D.Lgs 165/2001 fa infatti fare alla questione un salto di qualità, perché non si sta più parlando dell’opportunità di nominare il docente vicario, ma della stessa possibilità giuridica della nomina. Abbiamo già affrontato in precedenza la questione, ma adesso va ripresa, perché è la prima volta che se ne parla in una Nota ufficiale del MIUR.