Il servizio
prestato da un insegnante supplente, non vale ai fini della
determinazione del punteggio delle graduatorie, in particolare quando
questo punteggio è frutto di un errore materiale. Come nel caso
riguardante un’insegnante modenese che aveva fatto ricorso al giudice
del lavoro per chiedere l’annullamento del licenziamento conseguente
l’errata definizione della graduatoria. Il giudice ha sentenziato che
il contratto di supplenza è da ritenersi nullo, salvando tuttavia a
favore dell’insegnante retribuzione e contributi previdenziali.
Lo ha stabilito il giudice del lavoro Carla Ponterio, in
relazione ad un ricorso presentato da una docente precaria che aveva
prestato servizio in una scuola da dove era stata licenziata perché il
dirigente scolastico aveva verificato di averle attribuito un punteggio
superiore a quello che realmente le spettava. Questa decisione tuttavia
non aveva intaccato la retribuzione conferita all’insegnante stessa e
nemmeno la contribuzione previdenziale. L’insegnante aveva fatto
ricorso, ma il giudice Ponteriore le ha dato torto rifacendosi tra
l’altro ad un caso analogo capitato al Tar della Sardena che aveva
stabilito come il contratto di supplenza viziato da un errore
attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria, è da ritenersi
nulla e quindi non può produrre effetti giuridici.
Gazzetta di Modena