Il principio
della responsabilità individuale trova applicazione anche nel mondo
scolastico: non è possibile ammettere che la mancata individuazione
dell’autore (o degli autori) di un illecito, all’interno o all’esterno
della sede scolastica, consenta la punizione – quali coautori del fatto
- di tutti coloro che sono risultati presenti. Lo ha deciso il
Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6211 del 4/12/2012, con la quale
ha dato ragione ad uno studente che – divenuto nel frattempo
maggiorenne – aveva criticato la ratio decidendi della sentenza di
primo grado, deducendo che gli atti impugnati hanno punito
indiscriminatamente tutti gli alunni, anche coloro che, come
l’appellante, non aveva commesso alcun fatto illecito, come si evince
anche dalla identificazione delle stanze dell’albergo oggetto dei
danneggiamenti (alcune stanze in cui erano stati alloggiati gli alunni
durante un viaggio di istruzione sono state oggetto di danneggiamenti
vari, conseguenti a condotte riconducibili agli alunni stessi). In
sintesi, secondo il giovane, "nulla poteva legittimare un provvedimento
diretto a punire l’appellante in virtù di una inesistente
responsabilità collettiva". Per il Consiglio di Stato, non risultando
in alcun modo coinvolto l’appellante nei fatti che hanno condotto ai
danneggiamenti commessi nell’albergo, risulta pertanto illegittima la
determinazione effettuata dal consiglio di classe per ‘eccesso di
zelo’, di attribuirgli il voto del sette in condotta.
Altra questione - conclude la sentenza - è la questione se ‘chi sa’
debba collaborare con l’istituzione scolastica per individuare chi
abbia effettivamente commesso l’illecito; ma tale questione esula dal
giudizio, perché il consiglio scolastico non ha inteso punire la
mancata collaborazione per l’accertamento dei fatti, ma la condotta
illecita attiva, che presuntivamente ha attribuito a tutti gli alunni
partecipanti al viaggio di studi, non soltanto a coloro dimoranti nelle
stanze danneggianti e a coloro che in qualche modo si fossero lì
ritrovati.
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