Si pubblicano di
seguito le prime risposte alle domande più frequenti pervenute in
relazione all'attuazione delle disposizioni dell'art.15 della legge 12
novembre 2011, n. 183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445. Per altri quesiti pervenuti sono in corso approfondimenti con le
amministrazioni coinvolte in modo da assicurare una interpretazione
univoca alle richieste di chiarimenti sollevati.
1) Acquisizione d'ufficio e controlli sulle dichiarazioni sostitutive
2) Certificazioni da produrre all'estero ad enti pubblici o privati
stranieri
3) Diplomi conseguiti al termine di un corso di studi
4) Applicazione delle disposizioni ai gestori di pubblici servizi
5) Procedure connesse alle leggi sull'immigrazione (permessi di
soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.)
6) Il procedimento relativo alla cittadinanza
7) Il "certificato" di idoneità abitativa
8) Certificati da presentare all'autorità giudiziaria
9) Il certificato di destinazione urbanistica
10) La procedura per l'attribuzione dell'Assegno per il nucleo familiare
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1) Acquisizione d'ufficio e controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Il certificato rilasciato da un'amministrazione pubblica ad un altro
soggetto pubblico o ad un gestore di pubblici servizi, ai fini
dell'acquisizione d'ufficio di cui all'art. 43 ovvero
dell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 71 del d.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, va rilasciato privo della dicitura: «Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» ?
Ai sensi dell'art. 43 comma 5 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, in
tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti
presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il
rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo
idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (ad
esempio, posta elettronica, PEC, fax ecc.). Nel caso in cui comunque
venga rilasciato, sul certificato va apposta solo la seguente dicitura
" Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio".
2) Certificazioni da produrre all'estero ad enti pubblici o privati
stranieri
Quale è la dicitura che le Pubbliche amministrazioni devono apporre
alle certificazioni da produrre all' estero ad enti pubblici o privati
stranieri?
Nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da
consegnare ad altro privato residente all'estero o ad
un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista
dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta.
In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto
prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo
- deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo
per l'estero».
(Si veda la circolare circolare n. 5 del 23 maggio 2012 del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione)
3) Diplomi conseguiti al termine di un corso di studi
Ai diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o ai titoli di
abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione deve
essere apposta la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445?
No. I diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o i titoli di
abilitazione conseguiti al termine di un corso di formazione, ai sensi
dell'art. 42, d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, non sono certificati.
Pertanto, gli stessi devono essere rilasciati in originale privi della
dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, la
quale va invece apposta sulla relativa certificazione.
4) Applicazione delle disposizioni ai gestori di pubblici servizi
I gestori di pubblici servizi in qualità di stazioni appaltanti
sono tenuti ad applicare le nuove disposizioni di cui all' all'art. 15
della legge 12 novembre 2011, n. 183 che modificano il dPR. 28 dicembre
2000, n. 445 ?
Le nuove disposizioni dettate dall'art. 15 della legge 12 novembre
2011, n. 183, che modificano il dPR. 28 dicembre 2000, n. 445, non
mutano in alcun modo l'ambito di applicazione delle disposizioni in
materia di documentazione amministrativa che, ai sensi dell'art.2,
disciplina la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra
loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono.
Di conseguenza, i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad applicare
le disposizioni di cui all'art. 40 del cit. dPR n. 445 del 2000 solo
nei rapporti con l'utenza e nei rapporti tra loro.Al di fuori di questi
casi, quindi, i gestori di pubblici servizi possono accettare i
certificati con la dicitura di cui all'art. 40 in quanto operano a
tutti gli effetti quali soggetti privati. Si rammenta, infatti, che i
soggetti privati possono consentire alla presentazione delle
dichiarazioni sostitutive, ma non sono tenuti ad accettarle.
In particolare tali soggetti, in qualità di stazioni appaltanti,
possono accertare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle
procedure disciplinate dal Codice degli appalti sulla base della
certificazione recante la dicitura «Il presente certificato non può
essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi» prodotta dal diretto interessato.
5) Procedure connesse alle leggi sull'immigrazione (permessi di
soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc.)
La nuova disciplina di cui all'art.15 della legge 12 novembre 2011, n.
183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica ai
certificati richiesti per le procedure connesse alle leggi
sull'immigrazione (permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari,
ecc.)?
La Legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228 - art. 1,
comma 388 e Tabella 2, n. 21) fissa al 30 giugno 2013 il termine
dell'efficacia delle disposizioni di cui al d.l. 9 febbraio 2012 n.5
(come modificato dalla legge di conversione) nella parte in cui ha
soppresso nell'art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 le parole «fatte
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero»
Fino al 30 giugno 2013, le Amministrazioni possono richiedere ai
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia la produzione
di tutti i certificati necessari ai fini dei procedimenti disciplinati
dal Testo Unico sull'immigrazione (ad esempio procedimenti per il
rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno). I certificati da produrre
per questi procedimenti dovranno essere rilasciati con la dicitura:
"Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme
sull'immigrazione".
Dal 1° luglio 2013, si applicheranno le disposizioni dettate dall'art.
15, della legge n.183/2011 in materia di certificazioni. Le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445 del
2000 potranno, comunque, essere utilizzate limitatamente agli stati,
fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti
pubblici in Italia.
6) Il procedimento relativo alla cittadinanza
La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n.
183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica al
procedimento relativo alla cittadinanza?
Come evidenziato dalla circolare n. 3 del 17 aprile 2012 del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro
dell'Interno, al procedimento relativo alla cittadinanza si applica la
nuova disciplina. Di conseguenza l'amministrazione non può richiedere
nell'ambito di tale procedimento certificazioni relative a stati, fatti
e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici in
Italia.
Se il dato richiesto è relativo ad atti formati all'estero e non
registrati in Italia o presso un Consolato italiano, si deve acquisire
la certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta
all'estero nei termini di legge poiché possono essere utilizzate le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445 del
2000 solo in relazione a stati, fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da soggetti pubblici in Italia.
7) Il "certificato" di idoneità abitativa
La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n.
183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica al
certificato di idoneità abitativa?
Il certificato di idoneità abitativa (più correttamente definito
attestato di idoneità abitativa) non ha natura di certificato in quanto
consiste in un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici
tecnici comunali, pertanto non può essere sostituito da
un'autocertificazione.
Sugli attestati di idoneità abitativa, quindi, non deve essere apposta
la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000.
8) Certificati da presentare all'autorità giudiziaria
La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n.
183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica ai
certificati da presentare all'autorità giudiziaria?
La novella introdotta dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 -
secondo cui le amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati,
a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati
gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti con le
Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (nei rapporti
tra loro e in quelli con l'utenza) tra i quali non sono certamente
annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività
giurisdizionale.
Pertanto, le amministrazioni dovranno rilasciare, su domanda degli
interessati, i certificati da produrre nei procedimenti giurisdizionali
apponendo la dicitura prescritta.
(Si veda la circolare circolare n. 5 del 23 maggio 2012 del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione)
9) Il certificato di destinazione urbanistica
La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n.
183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica ai
certificati di destinazione urbanistica?
Il certificato di destinazione urbanistica rientra nella categoria
degli atti di certificazione, redatti da un pubblico ufficiale, aventi
carattere dichiarativo o certificativo del contenuto di atti pubblici
preesistenti (come già affermato da: Cons. St., Sez. V, Sent.
25-09-1998, n. 1328; TAR Lombardia (MI) Sez. IV n. 6863 del 6 ottobre
2010; T.A.R. Toscana, I, 28 gennaio 2008, n. 55; TAR Napoli - 15
dicembre 2010 n. 27352; T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent.,
06-03-2012, n. 2241).
Infatti, la situazione giuridica attestata nel certificato di
destinazione urbanistica è determinata da provvedimenti precedenti.
Di conseguenza, il certificato di destinazione urbanistica rientra nel
campo d'applicazione dell'art. 15 della legge n. 183/2011 e pertanto
può essere oggetto di autocertificazione e va rilasciato con la
prescritta dicitura ("Il presente certificato non può essere prodotto
agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi").
10) La procedura per l'attribuzione dell'Assegno per il nucleo familiare
La nuova disciplina di cui all' art.15 della legge 12 novembre 2011, n.
183 che modifica il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 si applica alle
certificazioni relative allo stato di famiglia presentate dal
lavoratore al datore di lavoro privato, ai fini dell'erogazione
dell'Assegno per il nucleo familiare?
Ai datori di lavoro che, per conto dell'Istituto, sono tenuti ad
anticipare agli aventi diritto prestazioni economiche, tra cui
l'Assegno per il nucleo familiare, ponendo successivamente tali importi
in detrazione dai versamenti contributivi, possono essere presentate,
quale documentazione valida, le dichiarazioni sostitutive di
certificazione o atto notorio. Resta ferma per l'Inps la facoltà di
effettuare controlli volti ad accertare la veridicità delle circostanze
oggetto delle suddette dichiarazioni.
www.funzionepubblica.gov.it