In tale
evenienza la dirigenza può assumere
un provvedimento unilaterale in mancanza di contrattazione sulle
materie oggetto del mancato accordo, in via provvisoria e fino alla
successiva sottoscrizione dell’accordo;
Ricordiamo che il giudice di secondo grado di Napoli aveva già a sua
volta ribadito l’interpretazione di parte pubblica con motivazioni
chiare e autoesplicative che è bene rileggere:
“…Né può al riguardo ignorarsi
l’argomento che tende a valorizzare la ratio legis degli ultimi
interventi normativi tesi a rafforzare notevolmente le prerogative
dirigenziali, ratio che si porrebbe in insanabile contrasto con la
attribuzione alla contrattazione collettiva nazionale e/o integrativa
proprio dell’attività di determinazione dei criteri per
l’individuazione e l’assegnazione agli uffici ed alle attività di cui
alle lettere h), i) ed m) in cui maggiormente si realizza il ruolo
organizzativo e gestionale del Dirigente.” Ed ancora più avanti: “Né
può condividersi la tesi dell’appellante secondo cui le lettere h) ed
m) si limiterebbero alla fissazione di criteri ossia di parametri
oggettivi di indirizzo su cui, successivamente, il Dirigente dovrà
basare le proprie scelte organizzative. Appare infatti maggiormente
convincente la tesi sostenuta dalla difesa erariale secondo cui il
legislatore nella scelta dell’espressione <misure inerenti la
gestione delle risorse umane> contenuta nell’art. 5, co. 2, del
D.lgs 165/2001 ha volutamente utilizzato una dizione generica che
ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del
potere organizzativo/gestionale, sia attraverso la determinazione di
criteri, sia tramite l’emanazione di provvedimenti, sia attraverso la
definizione di procedure….. Da tutto quanto esposto, consegue che
l’attività posta in essere dal Dirigente Scolastico non può dirsi
antisindacale avendo egli legittimamente ritenuto di dover escludere
dall’ambito della contrattazione collettiva integrativa le materie in
esame in virtù dell’attribuzione delle stesse alle sue dirette
prerogative”.
La legge art. 2, comma 2, del D.lgs 165/2001 si presenta con carattere
“imperativo” e “inderogabile”; e al dirigente scolastico, quale garante
degli interessi di parte pubblica e custode del principio di
legittimità, non è più concesso di abdicare sul piano contrattuale alle
prerogative datoriali esercitabili in maniera diretta.