Sono 118 i
dirigenti scolastici della Sicilia gettati nel panico, senza nessuna
loro colpa, a causa del default burocratico dell’USR Sicilia. L’USR
Sicilia tace per la vergogna e i magistrati danno una sonora
bacchettata e una lezione di procedura amministrativa alla scassata
macchina Palermitana.
Con 118 decreti, adottati tutti in date 30 e 31 agosto 2012 e pervenuti
al competente Ufficio di controllo per il visto di legittimità
nelle date del 16-19-27 dicembre 2013 e del 7 gennaio 2014, il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia ha
conferito una serie di incarichi dirigenziali presso le varie
istituzioni scolastiche, a decorrere dal 1° settembre 2012 e fino al 31
agosto 2014 o, a seconda dei casi, fino al 2015.
L'Ufficio di controllo della Corte dei Conti, dubitando della
legittimità del suddetti decreti, li ha restituiti all'Amministrazione,
privi di vista, con separati rilievi adottati nei giorni 9-10- 16-17-28
gennaio 2014, di identico contenuto, trattandosi di questioni comuni a
tutti i provvedimenti in esame. L'ufficio di controllo ha individuato
tre profili di dubbia legittimità:
1) II prima profilo ha riguardato l'esecuzione anticipata dei
provvedimenti in pendenza della procedura di controllo preventivo di
legittimità.
L'Ufficio della Corte dei Conti ha osservato che, in linea generale,
non é ammissibile che gli atti soggetti a vista abbiano un principio di
esecuzione antecedentemente alla conclusione positiva del procedimento,
se non nelle ipotesi previste dalla legge o in casi eccezionali e
suffragati da circostanze motivate.
Nel caso di specie, non ricorreva alcuna previsione normativa in tal
senso, ne gli atti recavano alcuna esplicita motivazione in merito alla
necessità di eseguire provvedimento in pendenza della procedura di
controllo preventivo.
L'Ufficio di controllo° ha sottolineato, inoltre, che la circolare
n.4488 del 13 giugno 2012 del MIUR ha espressamente richiamato gli
Uffici scolastici regionali ad adottare i provvedimenti di competenza
entro il 15 luglio, ci6 che avrebbe consentito rispetto delle norme in
terra di controllo preventivo.
Di contra, la trasmissione dei decreti in esame al competente Ufficio
di controllo é avvenuta con un ritardo abnorme pari ad un anno,
due mesi e diciotto giorni, fin quasi a vanificare in re ipsa la natura
e la funzione del controllo preventivo di legittimità.
2) Un secondo profilo, ritenuto dall'Ufficio di controllo ancor più
rilevante, ha riguardato l'adozione dei provvedimenti in difetto della
contestuale o tempestiva definizione degli obiettivi specifici,
connessi al conferimento degli incarichi dirigenziali.
L'Ufficio di controllo ha sottolineato che ii comma 2° dell'art. 19 del
D. Lgs. n. 165/2001, come modificato della legge n. 145/2002, nello
stabilire una serie di principi in materia di dirigenza pubblica, ha
previsto che "l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire"
debbano essere individuati "con il provvedimento di conferimento
dell'incarico" e, soprattutto, "con riferimento alle priorità, ai piani
e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di
indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel
corso del rapporto".
II principio della contestualità tra i provvedimento di conferimento
dell'incarico e la determinazione degli obiettivi trova conferma, con
specifico riferimento al settore scolastico, nel contratto collettivo
nazionale dell'11 aprile 2006, nella parte ancora vigente.
Nei corso degli anni, la problematica é stata oggetto di numerose
"avvertenze” da parte del competente Ufficio di controllo.
In particolare, é stato posto in evidenza come il persistere dei
ritardi potesse incidere inevitabilmente sulla legittimità dei
provvedimenti e sulla stessa possibilità di procedere alla
corresponsione dell'indennità di risultato.
Le avvertenze sono rimaste però sistematicamente disattese. Di contro,
si é registrato un certo incremento nella consistenza dei ritardi nella
definizione degli obiettivi specifici.
L'Ufficio di controllo ha osservato che, nei casi in esame, i
provvedimenti di conferimento degli incarichi sono stati adottati il 30
o il 31 agosto 2012, mentre gli obiettivi specifici, esplicitamente
richiamati all'art. 3 dei rispettivi decreti, sono stati concretamente
indicati dal dirigenti diversi mesi dopo e spesso quasi al termine del
prima anno scolastico ( tra la fine del mese di maggio e metà giugno
2013); successivamente, sono stati ritenuti congrui e approvati
dall'Amministrazione nei mesi di ottobre o novembre 2013, pervenendo al
controllo del competente Ufficio della Corte solo nel mese di dicembre.
L'Ufficio di controllo ha, pertanto, dubitato della stessa legittimità
del provvedimento di conferimento dell'incarico, privato della
componente essenziale (indicazione degli obiettivi specifici)
necessaria tanto per la validità dello stesso contratto accessivo al
provvedimento di incarico che per poter procedere elle valutazione
annuale del dirigente, al fine dell'eventuale corresponsione della
retribuzione di risultato per l'anno scolastico 2012-2013, interamente
decorso.
3) Uri ultimo profilo di illegittimità ha riguardato l'assenza
dell'informative preventive alle organizzazioni sindacali, al sensi
dell'art. 5 del CCNL, non risultando traccia della stessa né nel
provvedimenti né negli atti allegati.
L'ufficio di controllo ha osservato che il sistema delle relazioni
sindacali si articola in diversi modelli relazionali, tra i quali
quello della partecipazione (art. 3 del CCNL), che a sua volta si
sostanzia negli istituti dell'informazione e della concertazione,
disciplinati dal successivo art.5: L'esigenza di garantire la
partecipazione dei sindacati e l'informativa preventive ex art. 5 del
CCNL del 2006, come integrato dall'art. 3 del CCNL del 2010 risultava,
peraltro, ribadita nella note del Ministero n. AOODGPER.5688 del
7.6.2013.
In data 27 febbraio 2014 é pervenuta al competente ufficio di controllo
la risposta dell'Amministrazione ai sopracitati fogli di osservazioni.
L'Amministrazione ha controdedotto:
1) in ordine alla contestazione relativa
all'esecuzione anticipate, l'Amministrazione ha sottolineato
l'eccezionalità della situazione creatasi nell’Ufficio a causa della
gestione di due concorsi, con relativi ricorsi, da portare a termine in
tempi ristrettissimi.
L'Amministrazione, preso atto del ritardo, ha giá data atto - con
riferimento agli incarichi per l'A.S. 2013-2014, di aver accelerato la
procedure e di aver già definito gli obiettivi specifici per il
suddetto anno;
2) con riferimento al profilo concernente la mancata
definizione degli obiettivi specifici per I'A.S. 2012-2013 prima del
completamento dello stessa, l'Amministrazione ha riferito che, per
problematiche legate al fondo regionale per la retribuzione di parte
variabile, la retribuzione di risultato non risulta ancora né liquidate
né erogata, con riferimento all'annualità 2012-2013.
In particolare l'Amministrazione ha sottolineato che l’art. 20, comma
10, del CCNL privilegia, per i primi due anni, l'aspetto
"autovalutativo", ritenendo che l'atto di redazione degli obiettivi
specifici vada inquadrato in tale prospettiva "costituendo elemento
fondante di un processo autovalutativo nel quale l'atto di approvazione
degli stessi da parte della Direzione generale costituisce un elemento
di natura prettamente forma le";
3) infine, con riferimento al mancato richiamo, nei decreti,
dell'informativa preventive alle O.S., l'Amministrazione ha attestato
che i sindacati interessati erano presenti in sede di convocazione del
vincitori di concorso.
II magistrato istruttore del competente Ufficio di controllo, ritenendo
che la risposta dell'Amministrazione non fosse idonea a ritenere
superati i dubbi di legittimità, con propria relazione in data 28
febbraio 2014 ha proposto di deferire la pronuncia sugli anzidetti
decreti all'esame della Sezione di controllo.
II competente consigliere delegato, condividendo la proposta del
magistrato istruttore, con propria nota in data 28 febbraio 2014, ha
chiesto al Presidente della Sezione di controllo di deferire l'esame
della questione all'adunanza collegiale, convocata per il 4 marzo 2014.
Una memoria contenente osservazioni analoghe a quelle contenute nella
risposta ai fogli di osservazioni dell'Ufficio di controllo è stata
depositata dall'Amministrazione in data 3 marzo 2014.
All' adunanza del 4 marzo 2014, il Vice-Direttore generale
dell'Amministrazione dott. Marco Anello, ha ripercorso tutte le
problematiche relative all'attribuzione degli incarichi dirigenziali
nell'ambito delle istituzioni scolastiche, soffermandosi in particolar
modo, su due aspetti:
1-il primo, relativo ai ristrettissimi tempi entro i quali
l'Amministrazione é chiamata ad operare, concentrati tra i mesi di
giugno e agosto periodo entro il quale devono essere espletati tutti
gli adempimenti relativi ai mutamenti d'incarico, al conferimenti del
nuovi incarichi ed alla decisione sui ricorsi amministrativi, in modo
da consentire, comunque, il regolare inizio delle attività scolastiche
il 1° settembre di ogni anno.
2-II secondo aspetto sottolineato dal dott. Anello ha riguardato
l'assenza di un sistema di valutazione unitario del dirigenti, adottato
a livello ministeriale, che ha indotto l'Amministrazione ad un
conseguenziale "appiattimento" della fase propedeutica alla suddetta
valutazione, ovvero quella della previa definizione degli obiettivi,
affidati, per la stessa individuazione, ai dirigenti neonominati nelle
varie sedi scolastiche. Ciò ha comportato, secondo quanto riferito dal
predetto Dirigente, lo slittamento dei tempi di elaborazione degli
obiettivi e successive presa d'atto e/o approvazione
dell'Amministrazione ad un momento successivo a quello della
sottoscrizione del contratto, al fine di consentire ai dirigenti una
ponderazione delle esigenze reali dell'istituzione scolastica affidata.
Infine, it dott. Anello, richiamando le argomentazioni spiegate
dall'Amministrazione nel corso dell'adunanza della Sezione di controllo
svoltasi in data 12 febbraio 2014 per una questione analoga , ha
ribadito che non è stata erogata alcuna tranche di indennità di
risultato né per l’anno scolastico 2012-2013 né per il successivo.
La Sezione della Core dei Conti chiamata a pronunciarsi sulla
legittimità dei decreti di conferimento d'incarico dirigenziale,
indicati in epigrafe, adottati dal Dirigente generale dell'Ufficio
Scolastico regionale per la Sicilia ritiene di poter superare i dubbi
di legittimità prospettati dal competente Ufficio di controllo in
ordine al punto sub 1), relativo all'esecuzione anticipate dei
provvedimenti d'incarico dirigenziale in pendenza della procedure di
controllo di legittimità, nonché in ordine al punto sub 3), relativo
all’assenza di informativa sindacale, reputando sufficienti le
argomentazioni fornite dall'amministrazione nella memoria scritta,
ulteriormente specificate oralmente all'odierna adunanza.
La Sezione, invece, ritiene di dover condividere i rilievi dell'Ufficio
di controllo in ordine ai dubbi sollevati con riferimento al punto sub
2), relativi all'adozione dei decreti d'incarico dirigenziale in
difetto della contestuale o tempestiva definizione degli obiettivi
specifici.
Ad avviso del Collegio, infatti, il comma 2° dell'art. 19 del D.lgs. n.
165/2001, come modificato dalla legge n.145/2002, nello stabilire una
serie di principi in materia di dirigenza pubblica, prevede che "
l’oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire" debbano essere
individuati "con i provvedimento di conferimento dell'incarico" e "con
riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo
di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche
degli stessi che intervengano nel corso del rapporto".
II principio della tendenziale contestualità tra il provvedimento di
conferimento dell'incarico e la determinazione degli obiettivi trova,
altresi, conferma, con specifico riferimento al settore scolastico, nel
contralto collettivo nazionale dell'11 aprile 2006, nella parte ancore
vigente.
In particolare, il comma 3° dell'art. 11 del CCNL ribadisce che "il
procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve
precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive
emanate dall'organo di vertice, la nature, l'oggetto, i programmi da
realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con il POF della
specifica Istituzione scolastica, sentito anche il dirigente
scolastico, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e
strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento
economico complessivo".
Ne consegue che gli obiettivi devono essere definiti
contestualmente al conferimento dell'incarico, o al più in data
immediatamente successiva.
II principio della tendenziale contestualità, o quantomeno della
necessaria tempestività nella definizione degli obiettivi, é in stretta
correlazione con il sistema di valutazione del dirigente scolastico,
che avviene non solo alla scadenza dell'incarico ma anche
periodicamente ed attraverso delle precise scansioni temporali,
costituite dall'anno scolastico di riferimento.
Ai sensi dell'art. 20 comma 10° del CCNL, l'attività di valutazione ha
infatti "carattere pluriennale" ed é "legate alla durata dell'incarico
conferito"; per altro verso, si articola però anche "in fasi annuali",
"in funzione della retribuzione di risultato".
Nei casi sottoposti all'esame dell’adunanza del 4 marzo, i
provvedimenti di conferimento degli incarichi sono stati adottati il 30
o il 31 agosto 2012, mentre gli obiettivi specifici, esplicitamente
richiamati all'art. 3 dei suddetti decreti, sono stati concretamente
indicati dai Dirigenti diversi mesi dopo e, nella maggior parte dei
casi, al termine del primo anno scolastico; successivamente, sono stati
ritenuti congrui e approvati dall'Amministrazione nei mesi di ottobre o
novembre 2013, pervenendo al controllo del competente Ufficio solo nel
mese di dicembre.
Il Collegio ritiene di poter condividere ii rilievo mosso dall'Ufficio
di controllo affermando che ritardi cosi sistematici e tanto
consistenti impediscono oggettivamente di procedere ad una effettiva
valutazione del dirigenti, sia ai fini dell'ulteriore esercizio delle
funzioni dirigenziali, sia nella prospettiva della liquidazione della
retribuzione di risultato per il primo anno.
E' infatti incongruo che gli obiettivi vengano individuati al termine
dell'anno scolastico, quando dovrebbero essere stati già raggiunti.
La valutazione, in un'ipotesi del genere, non avrebbe più ad oggetto le
capacità del dirigente scolastico nel raggiungimento di obiettivi
prescelti con il necessario anticipo e utilizzati come parametro di
riferimento, ma la mera constatazione di quanto già conseguito de
facto, ovverosia la mera presa d'atto di "risultati" impropriamente
qualificati come "obiettivi", con un'inammissibile sovrapposizione tra
concetti del tutto difformi sotto il profilo logico - giuridico.
II Collegio, inoltre, si sofferma sulla circostanza che, nei decreti
sottoposti all'odierno esame, l'Amministrazione ha operato una
impropria distinzione tra "obiettivi generali" ed "obiettivi
specifici": infatti, l'elencazione del c.d. "obiettivi general!",
formulata in maniera identica in tutti i decreti di conferimento di
incarico dirigenziale, attiene, invero, alle funzioni ed ai compiti
demandati al dirigente scolastico e delinea il perimetro dell'oggetto
dell'incarico anziché gli obiettivi da perseguire (assicura il
funzionamento generale della predetta istituzione scolastica entro ii
sistema di istruzione e formazione...; promuove e sviluppa l’autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca...; garantisce pieno esercizio
costituzionalmente tutelati...; assicura la piena funzionalità
dell'istituzione curando il pieno raccordo e l'interazione tra le
componenti scolastiche...; assicura un corretto rapporto con le
parti sociali...; assicura la regolare e d efficace gestione delle "
risorse finanziarie assegnate... etc.); la definizione, invece, degli
"obiettivi" operativi, finalizzata all'applicazione del comma 3°
dell'art. 11 del vigente C.C.N.L. area V, viene affidata a successivi
provvedimenti integrativi, emanati dopo aver sentito Il dirigente
interessato, secondo quanto previsto all'art. 3 del decreti di
conferimento d'incarico.
II Collegio rileva nella procedura seguita dall'Amministrazione
scolastica un profilo di illegittimità in quanto, sostanzialmente, i
decreti di conferimento d'incarico risultano privi dell'indicazione
degli "obiettivi", secondo una accezione sostanziale e non meramente
terminologica e, conseguentemente, i contratti di diritto privato,
accessivi al provvedimenti d'incarico dirigenziale, risultano
sottoscritti in assenza della definizione degli obiettivi operativi al
cui maggiore o minore conseguimento é legata la retribuzione di
risultato che, costituendo parte della complessiva remunerazione
dell'incarico, non é rinunciabile e costituisce elemento essenziale del
contratto stesso.
Ne conseguono non soltanto l'illegittimità del provvedimento di
conferimento dell'incarico, ma anche l'impossibilità di procedere alla
valutazione annuale parametrata agli "obiettivi" tardivamente
individuati dagli stessi dirigenti e la connessa illegittimità
dell'eventuale corresponsione della retribuzione di risultato connessa
al primo periodo di attività - A.S. 2012-2013 - a fronte di una
"autovalutazione" dei dirigenti.
II Collegio sottolinea, inoltre, che la sequenza procedimentale
finalizzata alla definizione degli obiettivi specifici, adottata
dall'Amministrazione scolastica, non risulta conforme alle disposizioni
normative di cui comma 2° dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, come
modificato della legge n. 145/2002 e del comma 3° dell'art. 11 del CCNL
sopra richiamati: come già sottolineato, infatti, procedimento di
definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare,
contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate
dall’organo di vertice, la natura, l'oggetto, programmi da realizzare e
gli obiettivi da conseguire in coerenza con il Piano dell'Offerta
Formativa della specifica Istituzione scolastica, sentito anche il
dirigente scolastico, i tempi di loco attuazione, le risorse umane,
finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il
trattamento economico complessivo".
In altri termini, la definizione degli obiettivi operativi, in coerenza
con il POF della specifica istituzione scolastica, costituisce compito
specifico dell’Amministrazione; la sola in grado di valutare ex ante le
esigenze e le priorità della singola istituzione scolastica, della
quale é in grado di conoscere la storia amministrativa, le
problematiche specifiche, anche sulla scorta dei risultati raggiunti
dai cessati dirigenti scolastici: l'individuazione del
dirigente idoneo a ricoprire l'incarico in una determinate istituzione
scolastica, infatti, si colloca in un momento successivo della
procedure, nel quale devono coniugarsi gli obiettivi e le finalità
previamente individuate dall'Amministrazione, in coerenza con i
programmi general' dell'azione amministrativa del comparto regionale,
con le eventuali indicazioni fornite dai vari dirigenti neonominati,
cui la legge riconosce solamente diritto di "essere sentiti" prima
della sottoscrizione del contratto.
L'Amministrazione scolastica della Sicilia, invero, stravolgendo l’iter
logico-giuridico testé delineato, ha adottato un procedimento inverse,
che ha trasferito sul neonominato dirigente l'onere di individuazione
degli obiettivi dell'istituzione scolastica, da indicare in un modulo
prestampato consegnato all'atto della firma del contratto, sottoposto
alla successiva "approvazione" dell'Amministrazione. Di talché, da una
parte, gli obiettivi vengono individuati dagli stessi soggetti che
dovranno conseguirli e che per i primi due anni misureranno con
riferimento agli stessi la propria performance mediante
"autovalutazione" e, dall'altra, sono calibrati in relazione alle
capacità del dirigente già nominato e non in relazione elle oggettive
esigenze dell'istituzione scolastica.
Nessun pregio possono rivestire le argomentazioni dell'Amministrazione
volte a sostenere la piena legittimità di tale procedura per
l'impossibilita di definire per le ottocento istituzioni scolastiche
della Sicilia obiettivi adattati alle necessità di ciascuna, in quanta
le difficoltà operative non consentirebbero una individuazione di
obiettivi operativi effettuata in modo equanime, propedeutica ad una
altrettanto equa valutazione dei risultati conseguiti.
Ad avviso del Collegio, infatti, 1'Amministrazione può adoperarsi per
tempo elaborando una mappatura degli obiettivi delle varie istituzioni
scolastiche, analizzate e classificate per fasce di complessità secondo
le esigenze di ciascuna, sulla scorta di indicatori' e variabili numero
degli alunni, territori a rischio, ubicazione disagiata, popolazione
scolastica multietnica etc..) in grado di individuare un sistema di
"pesatura" degli incarichi equanime, quantomeno a livello regionale:
dimodoché, all'atto del conferimento dell'incarico, quest'ultimo
risulti assistito da una contestuale definizione di obiettivi concreti,
che in ogni caso potranno essere meglio specificati e/o variati nel
corso del triennio d'incarico dirigenziale, in relazione alle esigenze
emergenti' dal Piano dell'Offerta formativa di ciascuna istituzione.
II Collegio ritiene, infatti, che la funzione di guida dei processi di
miglioramento dell'efficienza e dei contenuti dell'offerta formativa
delle istituzioni scolastiche non possa prescindere della visione
unitaria e propulsiva che, istituzionalmente, compete
all'Amministrazione stessa, che non può abdicare a tale compito per
affidarlo "agli stessi soggetti di cui dovrà essere misurata e valutata
la capacità di apportare alle istituzioni scolastiche efficienza,
innovazione, crescita culturale.
In altri termini, come peraltro sostenuto dalla stessa amministrazione
nelle memorie difensive, aver affidato la definizione degli obiettivi
operativi al dirigenti ed aver approvato de plano le proposte dagli
stessi avanzate, ha svuotato di significato Il procedimento di
valutazione dei risultati cui è connessa l'erogazione della parte
variabile di retribuzione, che in tal modo verrebbe corrisposta sulla
scorta di adempimenti a carattere puramente formale, ed ha privato gli
stessi provvedimenti di conferimento d'incarico dirigenziale di quelle
finalità, volute dal legislatore, volte a coniugare il miglioramento
del complessivo sistema gestionale con la struttura della retribuzione.
Per le ragioni suesposte, il Collegio ritiene che i decreti del
Dirigente generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia,
all'odierno esame, siano inficiati da illegittimità, nella misura in
cui la procedura di definizione degli obiettivi specifici',
espressamente richiamata dall'art. 3 dei decreti di conferimento
d'incarico, non risulta completata contestualmente e/o in data
immediatamente prossima alla sottoscrizione del contratto, secondo
quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali sopra
richiamate
La Sezione delibera di ricusare it visto e la conseguente registrazione
dei decreti
Salvatore
Indelicato