Buone notizie per il
personale che ha stipulato un contratto a tempo indeterminato, valido
giuridicamente dall'1/09/2013 ed economicamente dall’1/09/2014, mentre
aveva in corso un contratto a tempo determinato fino al 30/06/2014.
Tale personale nei mesi di luglio e agosto non percepisce stipendio e
finora c'era anche il dubbio se avesse avuto diritto o meno
all'indennità di disoccupazione (Aspi i Mini-Aspi).
Bene, finalmente l'Inps ha chiarito la posizione di questi docenti.
Con messaggio n. 6050 del 15/07/2014 l'Istituto si è proprio occupato
di fornire istruzioni alle proprie Sedi circa le modalità secondo le
quali considerare il predetto periodo intercorrente tra la decorrenza
giuridica e quella economica.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di questi lavoratori è
costituito a decorrere dalla nomina agli effetti giuridici; la
scissione tra l’epoca degli effetti giuridici e quella successiva degli
effetti economici induce tuttavia a ritenere che la retrodatazione
degli effetti giuridici non faccia venir meno, nel periodo non
lavorato, lo stato di disoccupazione. Non si può peraltro imputare alla
volontà del lavoratore l’inattività e il sostanziale stato di
disoccupazione.
Per tale ragione, l'Inps ritiene di consentire l’indennizzabilità delle
giornate di nomina giuridica non lavorate e prive di retribuzione.
Il messaggio si occupa anche di un'altra questione importante per gli
insegnanti, cioè il mancato aggiornamento dei dati UNIEMENS.
A tale riguardo, onde evitare ingiustificati ritardi nella tutela dei
soggetti, l'Inps dispone che – in mancanza di dati retributivi
aggiornati da parte dell’Amministrazione di competenza – le strutture
territoriali facciano ricorso alle buste paga fornite dagli interessati
sia per quanto attiene alla verifica della sussistenza del requisito
contributivo, sia per quanto attiene al calcolo della retribuzione
media in base alla quale definire l’importo della prestazione o la sua
durata qualora si sia in presenza di domanda di indennità mini ASpI o
in presenza di domanda di indennità ASpI da corrispondersi a
soggetto ultracinquantacinquenne.
In caso di indisponibilità delle buste paga più recenti, qualora essa
sia ininfluente ai fini della verifica dei requisiti soggettivi
necessari all’accoglimento della domanda di prestazione, quest’ultima
potrà essere accolta in forma provvisoria salvo ricalcolo alla luce
della documentazione completa; qualora l’indisponibilità risulti invece
decisiva, la domanda andrà posta in evidenza e definita solo al momento
in cui sarà fornita la documentazione necessaria.
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