Sì della
Commissione Affari Costituzionali: traguardo vicinissimo - Quota 96,
un’altra montagna è stata scalata. In serata, è arrivata l’attesissima
approvazione dell’emendamento alla riforma della Pubblica
amministrazione, che manderà in pensione docenti e Ata dal primo
settembre.
Una vittoria sudatissima, arrivata dopo interminabili giorni di attesa,
comunque non definitiva. Ad annunciare l’arrivo in Commissione
Affari Costituzionali del provvedimento, l’esponente Pd e presidente
dell’organo competente sul Bilancio, Francesco Boccia.
Come da previsioni, l’emendamento, che contiene le disposizioni
per riparare l’errore della legge Fornero, quando non venne definito
come i lavoratori della scuola in scadenza al 31 agosto potessero
usufruire della pensione consentita a chi avesse i requisiti al
precedente 31 dicembre.
L‘inizio di un incubo per migliaia di lavoratori over 60, da oltre 30
in aula, molti dei quali sfiniti e senza motivazioni per rimanere in
cattedra. Ulteriori due anni sono stati necessari per avere ragione di
questa clamorosa dimenticanza, ma ora il traguardo sembra davvero a un
passo.
L’emendamento presentato da Manuela Ghizzoni (Pd) in qualità di prima
firmataria, e poi sottoscritto da tutte le forze politiche con almeno
un esponente delle Commissioni coinvolte (Affari Costituzionali,
Bilancio, Istruzione), prevede l’attivazione di 4mila assegni
previdenziali a partire dal prossimo primo settembre, così come
richiesto a gran voce da tutti i Quota 96, ormai dievntati Quota 103 e
104.
Non è ancora detta la parola fine: prima che l’emendamento possa essere
approvato dal Parlamento, infatti, serve ancora l’ok della Commissione
Bilancio, presieduta proprio dallo stesso Boccia, che dovrebbe iniziare
l’esame proprio lunedì. Una quasi-garanzia di successo, che avvicina
sempre più il momento agognato della pensione
Testo dell’emendamento
Art. 1-bis. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto
scuola). – 1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi»
sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia
maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi
dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni,».
2. In considerazione della procedura di ricognizione delle
dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale
della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico
2011/2012, attivata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1
è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel
limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’autorizzazione di
spesa di cui al comma 4. L’INPS prende in esame le domande di
pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla
normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori
di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS provvede al
monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico
delle stesse basato, ai fini di cui all’ultimo periodo del presente
comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo
risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità
contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre
2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo
periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti
dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.
3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il
trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al
momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla
corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all’articolo
24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione
vigente.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35
milioni di euro per l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno
2015, di 101 milioni di euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per
l’anno 2017 e di 81 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere
si provvede ai sensi del comma 5.
5. Gli importi di cui all’articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428,
primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati
dall’articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle
medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per
l’anno 2014, di 105 milioni di euro per l’anno 2015, di 101 milioni di
euro per l’anno 2016, di 94 milioni di euro per l’anno 2017 e di 81
milioni di euro per l’anno 2018. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
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