
Nel merito, un alunno di una scuola cosentina, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di Castrovillari, impugnava la mancata ammissione alla classe successiva lamentando che, nell’ultimo verbale del consiglio di classe, per la valutazione finale, era assente una docente non sostituita, anche se, dopo, la docente assente andava a firmare la tabella dello scrutinio.
Il TAR ritiene che la sottoscrizione della tabella di scrutinio da parte della docente assente - documento distinto dal verbale del consiglio di classe - non vale a superare la prova piena che, fino al vittorioso espletamento di un’eventuale querela di falso, è fornita dal detto verbale in ordine ai docenti presenti alla riunione dell’organo collegiale.
Ritenuto che spetti all’amministrazione resistente il compito, riunito nuovamente e regolarmente il consiglio di classe, per valutare il profitto scolastico dell’alunno e per accertare se egli debba conseguire l’ammissione alla classe successiva, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla le determinazioni assunte dal predetto consiglio, limitatamente alla non ammissione dell’alunno ricorrente.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB