L'art. 93 comma
2 del CCNL vigente del 29/11/2007 prevede che
"L'Amministrazione, salvo il caso di rimprovero verbale, non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente
senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro
20 gg da quando il soggetto competente per la contestazione, di cui al
successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo
sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato". In seguito al contratto è intervenuto
il D. L.vo n. 150 del 15/11/2009 che, all'art. 69, dopo l'art. 55 ha
inserito quello bis il quale, oltre a confermare la procedura
contrattuale richiamata sopra, ha previsto che "La violazione dei
termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione,
la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente,
dall'esercizio del diritto di difesa".
Dopo è intervenuta anche circolare ministeriale n. 88 dell'8/11/2010
con indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della
scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal
predetto D.L.vo, dove, in particolare, per le infrazioni di minore
gravità sono confermati sia il principio dell'instaurazione di
contraddittorio sia la decadenza dell'azione disciplinare qualora non
siano rispettate le procedure sopra richiamate.
Nel merito, presso l'I.C. di Montalto Uffugo Centro, il sindacato SAB,
tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, presente nella
scuola con proprie RSU, dopo vari tentativi posti in essere per
obbligare l'ex dirigente scolastico I.B. a presentare proposte
contrattuali così come previsto dal contratto nazionale e per stabilire
i criteri di ripartizione e attribuzione del fondo d'istituto, nonché
per una migliore organizzazione del lavoro scolastico, era stato
costretto a indire uno sciopero breve territoriale per tutto il
personale in servizio la prima ora.
L'azione di sciopero era diretta anche a bloccare le iniziative
autonome del predetto dirigente quali quelle di stabilire, da sola, le
chiusure prefestive, la retribuzione delle attività soggette a
contrattazione, la mancata liquidazione di ben due fondi
d'istituto,ecc.. .
Alla massiccia azione di sciopero aderiva anche la collaboratrice
scolastica A.M.F., rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.
Domenico Lo Polito e Rosangela L'Avena del foro di Castrovillari, alla
quale, nonostante atto di contingentamento, per avere già aderito, con
largo anticipo all'azione di sciopero, a seguito di un procedimento
inusuale di "precettazione" adottato dal dirigente, era stata mantenuta
in servizio anche se non c'erano servizi minimi da garantire ed in
mancanza di contratto d'istituto e/o accordo con la RSU di
regolamentazione dell'adesione allo sciopero.
L'azione di A.M.F. era sanzionata dal dirigente scolastico, nella
stessa giornata dello sciopero con richiamo scritto senza avere
proceduto a contestazione e senza convocazione a sua difesa.
Da qui il ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza
il quale, con sentenza n. 1782 del 20/10/2015, ha accolto in toto le
motivazioni del ricorso annullando la sanzione disciplinare in quanto,
l'Amministrazione convenuta - gravata del relativo onere - non ha
dimostrato l'adempimento da parte del dirigente scolastico della
preventiva contestazione scritta con concessione del termine a difesa,
nonostante venga in considerazione una sanzione conservativa più grave
del rimprovero verbale e cioè il rimprovero scritto applicato, con la
condanna al pagamento delle spese di lite in complessive 1.500,00 euro
compensandole per metà a carico della parte convenuta con distrazione.
F.to Prof. Francesco Sola
Segretario Generale SAB