È iniquo e ingiusto azzerare anni di servizio per un principio ideologico e politico. Una mobilità straordinaria richiede regole nuove, non un mix di vecchio e nuovo che crea ingiustizie. Che senso ha fare un concorso meritocratico e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza statale/non statale? È uno squallido metodo tecnocratico. Nulla ha insegnato la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014? Riteniamo che non si possa più aspettare per vedere riconosciuto UN SERVIZIO SVOLTO NELLA SCUOLA E NON ALTROVE! La nostra richiesta deriva dal fatto che l’art. 385 del T.U. del 1994, che si occupa di questa materia, non include le odierne Scuole Paritarie fra le scuole non statali, il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera, perché è stato pubblicato ben prima della data in cui in Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la legge (L. 62 del 10 marzo 2000) che ha riformato l’intera materia delle scuole non statali, abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Dal 2000 le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) sono state sostituite con l’unica categoria di Scuola Paritaria, riconosciuta dal MIUR. Ricordiamo in proposito la Sentenza del Consiglio di Stato (n. 1102/2002) che così si esprime “ nel sancire l’equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell’anno 2000, si è agganciata logicamente l’equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell’offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa”.
Evidenziamo che si tratta di comportamenti omissivi da parte, rispettivamente, del legislatore che non ha riformato l’articolo 485 del testo unico in sede di emanazione della legge 62/2000, istitutiva della parità scolastica e del tavolo negoziale, poiché in tale sede si sarebbe potuto ovviare a questo problema fin dal 2000, almeno per ciò che concerne la valutazione del punteggio ai fini della mobilità. Pertanto, in questa fase di concertazione per definire il testo dell'ordinanza ministeriale di prossima emanazione, relativa all’ipotesi di Contratto sulla Mobilità a.s. 2016/17 che è al vaglio dell'Ufficio Centrale Bilancio per poi passare alla Funzione Pubblica,
CHIEDIAMO
CHE VENGA VALUTATO IL PUNTEGGIO DERIVANTE DAL SERVIZIO PRE-RUOLO SVOLTO DAI DOCENTI NELLE SCUOLE PARITARIE PER LA MOBILITÁ STRAORDINARIA 2016-2017.
CHE VENGA VALUTATO IL PUNTEGGIO DERIVANTE DAL SERVIZIO PRE-RUOLO SVOLTO DAI DOCENTI NELLE SCUOLE PARITARIE PER LA MOBILITÁ STRAORDINARIA 2016-2017.
Docenti per il riconoscimento del servizio pre-ruolo nelle Scuole Paritarie
preruoloparitaria@gmail.com