Con la circolare
congiunta di agenzia delle Entrate e Consulta nazionale dei Caf,
arrivano istruzioni precise per la gestione nel modello 730 (rigo
E/8-E10 – codice 12) anche delle spese di istruzione non universitarie.
Da quest’anno, con riferimento al periodo d’imposta 2016, queste spese
saranno detraibili per chi le ha sostenute (contribuente o familiari a
carico) con l’aliquota del 19% per un importo non superiore ad euro 564
(nell’anno 2015 era di € 400,00) per ciascun alunno. Se l’onere
riguarda più di uno studente, occorre compilare più righi con
l’indicazione della relativa spesa sostenuta con riferimento a ciascun
scolaro. Le spese detraibili riguardano quelle sostenute per la
frequenza di scuole: dell’infanzia (scuole materne), primarie e
secondarie di primo grado (scuole elementari e medie), secondarie di
secondo grado (scuola superiore) sia statali che paritarie private e/o
degli enti locali.
Gli oneri detraibili
Tra le spese ammesse in detrazione, vi sono le tasse (ad esempio quelle
di iscrizione e di frequenza), i contributi obbligatori, quelli
volontari, nonché le erogazioni liberali appositamente deliberati dagli
istituti scolastici o dai loro organi e sostenute dal contribuente con
la specifica finalità legata alla frequenza scolastica. In detrazione
vanno anche le spese per la mensa scolastica (circolare 2 marzo 2016 n.
3/E risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi, quali
l’assistenza al pasto e il pre/post scuola (risoluzione 4 agosto 2016,
n. 68). Per queste ultime la detrazione viene accordata anche quando il
servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi
rispetto alla scuola. Il beneficio fiscale spetta altresì nell’ipotesi
in cui il servizio non è stato appositamente deliberato dagli organi di
istituto (circolare 6 maggio 2016 n. 18/E risposta 2.1). Sono ammesse
al beneficio della detrazione al 19% anche le spese per gite
scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo
finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di
lingua, teatro, ecc…) deliberato dagli organi d’istituto. Quando le
spese vengono pagate direttamente alla scuola, i soggetti che prestano
l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia
della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera
va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio
scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite dell’istituto,
ma sia pagata direttamente a soggetti terzi (ad es. all’agenzia di
viaggio). Si ricorda, tuttavia, che la detrazione non spetta per le
spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi
scolastici (circolare n. 3/E del 2016 risposta 1.15), nonché per il
servizio di trasporto scolastico, (risoluzione n. 68/E del 2016).
I documenti
Le spese sostenute per le tasse scolastiche, nonché i contributi
obbligatori possono essere documentati dalle ricevute o quietanze di
pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del
2016. Quelle per la mensa scolastica vanno comprovate mediante la
ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al
soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il Comune o
altro fornitore del servizio – e devono riportare nella causale
l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e
cognome dell’alunno. Se per l’erogazione del servizio è previsto il
pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o
l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa
potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto
che ha ricevuto il pagamento (es. Comune) o direttamente dalla scuola,
che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno con i dati
dello studente. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti
dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono
destinati. Per l’anno 2015, se la documentazione risultava incompleta,
i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola potevano essere
annotati dal contribuente sul documento di spesa (circolare 6 maggio
2016 n. 18/E risposta 2.1). Tale possibilità è, invece, esclusa con
riferimento alle spese sostenute nel 2016.
Mario Cerofolini
Il Sole 24 Ore