I pubblici dipendenti assunti prima del 31/12/2000, al momento della cessazione dal servizio, hanno diritto all’indennità di buonuscita, detta anche trattamento di fine servizio (TFS).
L'indennità di buonuscita (TFS) è data da :
anzianità di servizio utile (arrotondata ad anni interi) x
ultima retribuzione percepita (ESCLUSE VOCI ACCESSORIE) :
(80% voci retributive fisse + 48% dell’indennità integrativa speciale)
I pubblici dipendenti assunti dopo il 31/12/200 hanno diritto, come i lavoratori dipendenti privati, al trattamento di fine rapporto (TFR).
TFR = 6,91% della retribuzione utile annua più (1,5% fisso + 75% indice ISTAT) degli accantonamenti e rivalutazioni precedenti meno IRPEF.
Quindi, l’indennità di buonuscita (TFS) si calcola sulla base dell’ultimo stipendio, al contrario il TFR si accumula e si rivaluta di anno in anno durante il servizio prestato.
L’opzione per la trasformazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) in TFR è stata prevista dall’art. 59, comma 56 della legge n. 449/97 al fine di favorire il processo di attuazione per i dipendenti pubblici delle disposizioni in materia di previdenza complementare. L’accordo tra Aran e sindacati del 29.07.99, ed il Dpcm del 20.12.99, e successive modifiche, hanno dettato regole per disciplinare il passaggio al TFR che si possono così sintetizzare:
I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.00 e in regime di TFS, possono aderire ad un fondo se optano per la trasformazione in TFR del precedente trattamento di fine servizio. L’opzione è esercitata mediante la sottoscrizione del modulo di adesione .
Non è possibile aderire al fondo se non si esercita l’opzione per il TFR .
In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è definita dalla contrattazione in misura non superiore al 2%. Per i dipendenti pubblici iscritti all’INPDAP, è prevista una ulteriore quota pari all’1,5% della base contributiva ai fini del TFS.
Ricordo che il termine per l’esercizio della opzione è stato differito al 31.12.05 salvo successive proroghe che potranno essere disposte dalla contrattazione collettiva.
Scopo esclusivo di ESPERO è realizzare a favore dei lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
Il lavoratore iscritto al Fondo da almeno 8 anni, può conseguire un’anticipazione delle prestazioni, a valere sulla quota della posizione individuale accumulata presso il Fondo nei seguenti casi:
- per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciute dalle competenti strutture pubbliche ;
- per l’acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati, come previsto dalla normativa prevista dall’art. 1 – comma 3 - della legge 27 dicembre 1997, n 449;
dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati, come previsto dalla normativa prevista dall’art. 1 – comma 3 - della legge 27 dicembre 1997, n 449;- per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.
Nelle ipotesi di anticipazione di cui sopra l’iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione.
Il TFR :
-Dipendenti assunti dopo il 31.12.00 (o con contratti a tempo determinato in corso o successivi al 30.05.00).
Contribuzione a carico del datore di lavoro
La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.
Contribuzione aggiuntiva una tantum a carico del datore di lavoro
Nell’ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell’1% per i dipendenti pubblici che saranno associati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, primo anno di operatività del Fondo. Per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%.
In entrambi i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi.
Contribuzione a carico del lavoratore
La contribuzione a carico del lavoratore è pari al 1% degli stessi elementi retributivi sopraindicati
Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione (doppio della quota di TFR affluita al fondo).
La modifica dell’aliquota va effettuata con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dall’1 gennaio successivo.
La misura della quota di TFR destinata al Fondo è il 100% dell’accantonamento TFR maturato anno per anno (6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo).
Le quote di TFR destinate a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l’INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.
-Dipendenti assunti prima del 1.01.2001 (optanti per il TFR)
Contribuzione a carico del datore di lavoro
La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.
Contribuzione aggiuntiva una tantum a carico del datore di lavoro
Nell’ambito delle risorse messe a disposizione dalla normativa vigente, è previsto un contributo aggiuntivo, una tantum dell’1% per i dipendenti pubblici che saranno associati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, primo anno di operatività del Fondo. Per i dipendenti pubblici che saranno associati nel corso del secondo anno di operatività, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006, il contributo aggiuntivo è dello 0,50%.
In entrambi i casi il contributo aggiuntivo è versato per una durata di soli 12 mesi.
Contribuzione a carico del lavoratore
La contribuzione a carico del lavoratore è pari al 1% degli stessi elementi retributivi sopraindicati
Il lavoratore ha facoltà di scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo le quote riportate nel modulo di adesione e nei limiti del massimo di deducibilità fiscale consentito dalla sua situazione (doppio della quota di TFR affluita al fondo).
La modifica dell’aliquota va effettuata con apposita richiesta scritta. Annualmente il lavoratore potrà variare la percentuale di contribuzione a suo carico con richiesta scritta da far pervenire al fondo entro il 15 ottobre con decorrenza dall’1 gennaio successivo.
TFR e 1,5% aggiuntivo
In fase di prima attuazione, la quota di TFR che questi lavoratori destinano a previdenza complementare è pari al 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR. Per questi lavoratori è stato previsto un ulteriore quota accantonamento pari all’ 1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS. Questa quota è considerata neutra rispetto a quanto dovuto dal lavoratore e dal datore di lavoro. In altre parole non grava nè sugli uni nè sugli altri ma è accantonata dall’INPDAP secondo le modalità di seguito precisate.
Sia le quote di TFR sia la quota aggiuntiva dell’1,5% su base TFS destinate a previdenza complementare non sono versate al fondo ma sono accantonate figurativamente presso l’INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle secondo un tasso di rendimento che, in via transitoria, è determinato in base alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi pensione appositamente individuati.
Il trasferimento di queste somme al fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre chè sia venuta meno la continuità iscrittiva all’INPDAP: quando si verifica questa circostanza, l’INPDAP provvede al conferimento del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.
REGIME FISCALE
I contributi annui complessivamente versati al Fondo, sia dai lavoratori assunti dopo il 31.12.00, che da quelli che in servizio al 31.12.00 aderendo ad ESPERO hanno optato per il TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo del lavoratore e, comunque, non oltre euro 5.164,57.
Salvatore Ravidà