L’INPS, in merito alle agevolazioni a favore dei genitori parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave, per quanto attiene alla certificazione provvisoria, con circolare n. 32 del 3.3.2006, in risposta ad alcuni quesiti ha fornito le seguenti precisazioni:
∑ che i permessi o congedi per l’assistenza a persone in condizione di handicap non spettano durante i periodi di ricovero;
∑ il “medico dell’Ospedale” a cui è riconoscibile la potestà certificatoria non è soltanto quello degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, vale a dire:
1. aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78);
2. strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè:
∑ policlinici universitari (art. 39 legge 833/78)
∑ istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati (art. 42 legge 833/78);
∑ ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 41 legge 833/78);
∑ istituti sanitari privati qualificati presidi USL (art. 43, 2 comma, legge 833/78 e DPCM 20.10.1988);
∑ enti di ricerca (art. 40 legge 833/78).
∑ lo specialista - agendo in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex del d.l. 27 agosto 1993, n. 324 come recepito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 – non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale idonea ad attestare che “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – art. 3. Soggetti aventi diritto, comma 1 versi nelle circostanze descritte al comma 3 del medesimo articolo di legge: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomipersonale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”;
∑ non rileva la patologia in sé per sé considerata, bensì le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato con relativa assunzione di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza;
∑ le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 - quando si pronunciano in tema di accertamento dell’handicap in situazione di gravità - vengono integrate ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dall’operatore sociale e dall’esperto;
∑ il giudizio, che collegialmente si esprime in tale sede, può a ben diritto considerarsi in certa misura di “rango superiore” a quello formulato dello specialista ASL;
∑ la Commissione emette un giudizio che la legge stessa le demanda e, ancorché il procedimento non sia ancora concluso, in realtà solo gli effetti - da tale giudizio prodotti - sono sospesi, in attesa del perfezionamento dell’iter;
∑ qualora la Commissione medica di verifica non dovesse ritenere di condividere il riconoscimento della gravità dell’handicap, si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate, poiché divenute indebite.
E’ pertanto necessario che il lavoratore rilasci dichiarazione in cui si dichiara consapevole che, in caso di provvedimento definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto fruito dopo la scadenza dei primi sei mesi, periodo, questo da considerare come massimo fruibile, in attesa della conclusione del procedimento, attraverso la certificazione provvisoria degli specialisti come sopra individuati e quella della Commissione ASL.
∑ che i permessi o congedi per l’assistenza a persone in condizione di handicap non spettano durante i periodi di ricovero;
∑ il “medico dell’Ospedale” a cui è riconoscibile la potestà certificatoria non è soltanto quello degli ospedali gestiti direttamente dalle AASSLL, ma anche il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica, vale a dire:
1. aziende ospedaliere (ospedali costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.L. 502/92), nonché istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (art. 42 legge 833/78);
2. strutture ospedaliere private equiparate alle pubbliche e cioè:
∑ policlinici universitari (art. 39 legge 833/78)
∑ istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati (art. 42 legge 833/78);
∑ ospedali classificati o assimilati ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 132/68 (art. 41 legge 833/78);
∑ istituti sanitari privati qualificati presidi USL (art. 43, 2 comma, legge 833/78 e DPCM 20.10.1988);
∑ enti di ricerca (art. 40 legge 833/78).
∑ lo specialista - agendo in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex del d.l. 27 agosto 1993, n. 324 come recepito dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 – non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale idonea ad attestare che “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – art. 3. Soggetti aventi diritto, comma 1 versi nelle circostanze descritte al comma 3 del medesimo articolo di legge: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomipersonale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”;
∑ non rileva la patologia in sé per sé considerata, bensì le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la stessa determina e che vanno esplicitate nel certificato con relativa assunzione di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza;
∑ le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 - quando si pronunciano in tema di accertamento dell’handicap in situazione di gravità - vengono integrate ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dall’operatore sociale e dall’esperto;
∑ il giudizio, che collegialmente si esprime in tale sede, può a ben diritto considerarsi in certa misura di “rango superiore” a quello formulato dello specialista ASL;
∑ la Commissione emette un giudizio che la legge stessa le demanda e, ancorché il procedimento non sia ancora concluso, in realtà solo gli effetti - da tale giudizio prodotti - sono sospesi, in attesa del perfezionamento dell’iter;
∑ qualora la Commissione medica di verifica non dovesse ritenere di condividere il riconoscimento della gravità dell’handicap, si dovrà procedere al recupero delle prestazioni erogate, poiché divenute indebite.
E’ pertanto necessario che il lavoratore rilasci dichiarazione in cui si dichiara consapevole che, in caso di provvedimento definitivo negativo, è tenuto alla restituzione di quanto fruito dopo la scadenza dei primi sei mesi, periodo, questo da considerare come massimo fruibile, in attesa della conclusione del procedimento, attraverso la certificazione provvisoria degli specialisti come sopra individuati e quella della Commissione ASL.