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Diversamente abili: LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI IN STATO DI HANDICAP

Normativa Utile
Valutazione degli alunni in stato di handicap.

 da Educazione & Scuola del 30/10/2006

 

Nella valutazione degli alunni in stato di handicap da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmati ci di alcune discipline.

Di norma, la valutazione sulla base del piano educativo individualizzato verrà utilizzato per i disabili con handicap psichico o con handicap sensoriale tale da rendere particolarmente difficile l'apprendimento. Qualora si siano adottati piani educativi differenziati diversi dai programmi ministeriali, in caso di valutazione positiva, l'alunno verrà ammesso alla frequenza della classe successiva e non sarà promosso alla classe successiva. Se, però, con lo svolgimento dei piani educativi differenziati degli anni successivi si raggiungerà una conoscenza compatibile con i programmi ministeriali, potrà aversi formale promozione, senza, così, alcuna necessità di far sostenere all'alunno disabile, prove di idoneità per i precedenti anni terminati con una valutazione differenziata.

Nella valutazione degli alunni in stato di handicap da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Di norma, la valutazione sulla base del piano educativo individualizzato verrà utilizzato per i disabili con handicap psichico o con handicap sensoriale tale da rendere particolarmente difficile l'apprendimento. Qualora si siano adottati piani educativi differenziati diversi dai programmi ministeriali, in caso di valutazione positiva, l'alunno verrà ammesso alla frequenza della classe successiva e non sarà promosso alla classe successiva. Se, però, con lo svolgimento dei piani educativi differenziati degli anni successivi si raggiungerà una conoscenza compatibile con i programmi ministeriali, potrà aversi formale promozione, senza, così, alcuna necessità di far sostenere all'alunno disabile, prove di idoneità per i precedenti anni terminati con una valutazione differenziata.

 
La valutazione ordinaria dei consigli di classe

di Salvatore Nocera

            L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione «sulla base» permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che, come si è avuto modo di chiarire, è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.

         La norma precisa inoltre che la valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Ciò mostra come sia fallace la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dell'alunno che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari.

         La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati «particolari criteri didattici». Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc.

         La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una «relazione» o con la compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).

         Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.

         In forza dell'art. 16, comma 3 della legge-quadro nella scuola secondaria sono ammessi tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti. Il concetto di  «prove equipollenti» si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con  DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.

         Tali prove comunque sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di qualifica professionale, licenza di maestro d'arte, diploma conclusivo degli studi superiori. E' infine necessario far presente che gli alunni in situazione di handicap, in forza dell'art. 14, comma 1 lett. c della legge-quadro, possono ripetere la stessa classe per tre volte, oltre al primo anno di frequenza, purché vi sia una delibera favorevole del collegio dei docenti, su proposta del consiglio di classe o interclasse, sentiti gli esperti che seguono l'alunno, come i membri dell'unità multimidisciplinare dell'ASL.

Per un quadro generale degli aspetti trattati in questo capitolo, cfr. M.Pavone, Valutare gli alunni in situazione di handicap, Trento, Erickson, 1977.

 
LA VALUTAZIONE DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

A seguito della  sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <<differenziato>> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e da ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.

         In forza di questi orientamenti la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei paini educativi «differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui «tabelloni>> esposti nell'albo della scuola. Ciò è  logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato «sensibile» (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.

         Conseguentemente gli alunni che seguono un PEI «differenziato» possono essere, come tutti, promossi o ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono «ammessi alla frequenza della classe successiva», quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.

         Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata.

         In caso di diniego, l'alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap. Tale orientamento è stato determinato dalla necessità di evitare azioni legali dei genitori che al termine degli studi del figlio rivendicavano il rilascio di un titolo di studio corrispondente alle valutazioni positive riportate negli anni precedenti.

 
L'esame di stato per allievi in situazione di handicap
Le finalità dell’esame di Stato e i candidati in situazione di handicap
La documentazione che il Consiglio di classe deve preparare
Le prove equipollenti
I tempi più lunghi per la effettuazione delle prove
La presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione
Le prove per candidati con percorso didattico differenziato
I candidati esterni in situazione di handicap
 

Le finalità dell’esame di Stato e i candidati in situazione di handicap

L’esame di Stato ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (Art. 1 della legge 10.12.97 n. 425); esso pertanto, anche per i candidati in situazione di handicap, deve costituire l’occasione per un oggettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In questa prospettiva, l’obiettivo di non svalutare i titoli di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che sia un corretto coronamento del curricolo scolastico, dignitoso per l’allievo e per la Commissione. Si tratta di rifiutare, da parte della Commissione, sia l’atteggiamento paternalistico (non si chiedono regali) sia quello intransigente (nella valutazione degli alunni handicappati talora si è più severi che nella valutazione degli alunni normodotati). Questa scheda si limita a illustrare i seguenti punti:

 

1. Documentazione che il Consiglio di classe deve preparare per la Commissione d’esame

Per gli alunni in situazione di handicap il Consiglio di classe deve in primo luogo approntare la stessa documentazione necessaria per la generalità della classe. In particolare, tuttavia, il documento finalizzato alla formulazione della terza prova scritta, volto a esplicitare "i contenuti, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti" deve illustrare:

- le scelte fatte per l’alunno in situazione di handicap per il suo percorso individuale nonché per le attività di sostegno

- le modalità di integrazione nella classe

- i percorsi comuni alla classe

- le "ricadute" delle scelte operate sulla attività didattica complessiva.

- Inoltre, il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d’esame di operare correttamente secondo quanto previsto dall’Art. 6, comma 1 del Regolamento, deve predisporre:

- la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap

- per i candidati che ne abbiano bisogno, le richieste di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali

- per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, la richiesta di prove coerenti con tale percorso e finalizzate al rilascio dell’attestato (Art. 13, comma 2, Reg.)

- nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero della P.I. del testo delle prove in Braille

- in altri casi particolari la richiesta di "buste" supplementari o di prove suppletive ecc. (queste richieste vanno fatte per tempo dal Preside dell’istituto e non riguardano il lavoro dei consigli di classe).

La documentazione che il Consiglio di classe prepara per la Commissione d’esame ai sensi dell’Art. 6, comma 1 ha principalmente lo scopo di facilitare la predisposizione delle prove equipollenti previste dall’art.16 della legge quadro. Essa deve fornire pertanto, attraverso una apposita relazione, informazioni utili perché la Commissione possa mettere il candidato a suo agio e valutare al tempo stesso in modo appropriato le sue conoscenze, competenze e capacità. La relazione sviluppata a questo fine dal Consiglio di classe potrebbe avere la seguente struttura:

- descrizione del deficit e dell’handicap

- descrizione del percorso realizzato dall’alunno:

a) conoscenze, competenze e capacità raggiunte

b) difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate

c) discipline per le quali sono stati adottati particolare criteri didattici

d) percorsi equipollenti eventualmente svolti

e) attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune »discipline

f) risorse utilizzate (docente di sostegno, accompagnatore, ausili, tecnologie ecc.)

g) qualsiasi altra informazione che il Consiglio di classe ritiene utile far pervenire alla Commissione

- esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente:

a) con quali tecnologie

b) con quali strumenti

c) con quali modalità

d) con quali contenuti

e) con quale assistenza (docente di sostegno, assistente educativo, obiettore, accompagnatore, ecc.): questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente in modo da non suscitare fraintendimenti in chi legge.

- eventuale richiesta di prove equipollenti e di assistenza: sulla base della relazione, per le prove scritte, grafiche, pratiche, e/o orali si possono eventualmente richiedere prove equipollenti, indicando chiaramente:

a) quale tipo di prova si richiede

b) quale tipo di assistenza e con quali compiti

c) quale durata per le prove scritte

E’ molto importante concordare con l’alunno handicappato la modalità delle prove da sostenere nel corso dell’esame di Stato. La richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza conclude la relazione di presentazione dell’alunno con handicap. È consigliabile riportare anche in un foglio a parte tale richiesta. La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dal Consiglio di classe, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la Commissione decida in senso contrario al Consiglio di classe, deve motivare per iscritto la propria decisione.

 

2. Le prove equipollenti

Il parere del Consiglio di Stato n. 348/91 non entra nel merito di che cosa sono le prove equipollenti, ma afferma che lo "Stato assume il potere-dovere di accertare e certificare che un soggetto ha raggiunto in un determinato settore culturale o professionale un certo livello di conoscenze e professionalità [...]. Non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite". Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il titolo di studio non può essere conseguito da "chi rimane al di sotto di quella soglia di competenza che è necessaria per il conseguimento di quel titolo".

 Al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le capacità conseguite dall’alunno e non il percorso fatto per conseguirle. La legge 104/92 prevede prove equipollenti per alunni in situazione di handicap (art.16). L’Art. 6 comma 1 del Regolamento afferma che "la Commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe [...] può predisporre, ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti [...]. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame".

 In questo quadro, le prove equipollenti sono prove utili per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere, nell’interesse pubblico primario, la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Cioè le prove equipollenti devono poter consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma.

In questo senso ci si può giovare sia di strumentazione tecnica sia di contenuti culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati ma adeguati alla situazione di handicap e alle conoscenze, competenze e capacità che si devono accertare. Inoltre le prove equipollenti devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti all’alunno in situazione di handicap e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza (D.M. 26 agosto 1981).

Più precisamente con prove equipollenti si intende che:
- I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo
La prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta con "mezzi diversi": ad esempio, computer, macchina da scrivere, per mezzo della dettatura all’insegnante di sostegno, ecc.

In questo caso occorre accertare come l’allievo potrà svolgere le prove e se tale svolgimento può disturbare i compagni (alcuni alunni che non sono in grado di scrivere i loro testi sono, in genere, abituati a dettare ad alta voce, alcuni strumenti per la scrittura braille sono rumorosi). Nel caso sia necessaria una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli altri allievi, la Commissione deve predisporre la vigilanza necessaria
- la prova inviata dal Ministero della P.I. è svolta in "modalità diverse": ad esempio, la prova è "tradotta" in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie. In questo caso è bene valutare attentamente la situazione; ad esempio può essere inopportuno che il Consiglio di classe proponga alla Commissione una prova equipollente che consista nello svolgimento di una parte del tema ministeriale. Inoltre si può sconsigliare di fare attendere il candidato in situazione di handicap mentre la Commissione decide e/o prepara la prova e /o le modalità di svolgimento
- la prova è proposta dalla Commissione di esame e ha contenuti culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal Ministero della P.I. La prova proposta dalla Commissione deve essere comunque tale da poter verificare la preparazione culturale e professionale del candidato. Essa deve inoltre essere omogenea con il percorso svolto dal candidato e deve poter essere realizzata dal candidato con le stesse le modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica fatte durante l’anno scolastico. Il Consiglio di classe, qualora richieda questo tipo di prova, deve fornire nella relazione tutte le informazioni utili per la preparazione del testo e/o dei testi delle prove, fornendo a parte il testo delle prove realizzate durante l’anno dal candidato. La Commissione a sua volta (eventualmente avvalendosi di personale esperto) deve preventivamente preparare le prove d’esame diverse da quelle proposte dal Ministero della P.I., omogenee al programma svolto dal candidato seguendo le indicazioni fornite dal Consiglio di classe circa i contenuti, le modalità, l’assistenza e i tempi. È consigliabile che questa preparazione sia realizzata dopo aver letto la relazione del Consiglio di classe, esaminato il percorso formativo, consultati i commissari interni o l’insegnante curricolare o il docente di sostegno e esaminati testi di prove eseguite durante l’anno
- per quanto riguarda il colloquio, esso si può realizzare mediante prove scritte, test, o qualsiasi altra strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore che medi tra il candidato e l’esaminatore. Ad esempio, un docente o assistente o operatore mediatore o esperto traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale comprensibile dall’alunno audioleso e - viceversa - il linguaggio gestuale dell’alunno in linguaggio verbale comprensibile al docente.

 
3. I "tempi più lunghi" per le prove d’esame

Secondo l’Art. 16 della L. 104/74 ai candidati in situazione di handicap sono concessi tempi più lunghi per le prove d’esame. Nell’Art. 6, comma 3 del Regolamento si afferma che "i tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell’articolo 16 della citata legge N. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la Commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni". Occorre fare molta attenzione quando si chiedono tempi più lunghi per le prove scritte: gli esami di Stato hanno solitamente standard di durata molto superiori a quelli delle prove svolte durante l’anno scolastico. A volte è preferibile chiedere una prova equipollente che necessiti di minor tempo piuttosto che lo svolgimento della prova in due giorni.

 
4. La presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione

Si è già sottolineato nelle altre parti di questa scheda che le prove dell’esame di Stato devono essere svolte secondo modalità omogenee rispetto a quelle svolte durante l’anno scolastico, poiché il candidato deve essere messo nelle migliori condizioni psicofisiche. Questo vale anche per l’assistenza. Essa deve essere intesa come:
1. assistenza per l’autonomia, cioè alla persona o per l’aiuto personale; ad esempio, per andare nel bagno, mangiare un panino, bere un bicchiere d’acqua ecc.
2. assistenza per l’autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione di vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio" accessibile, ecc.)
3. assistenza per la comunicazione nel senso più generale

Durante l’anno scolastico l’assistenza relativa al punto a) è di solito prestata da un assistente appositamente nominato, un accompagnatore, un bidello, un familiare, e così via. Si tratta, appunto, di un "assistente", cioè di una persona che aiuta l’alunno in situazione di handicap negli spostamenti e nella cura della persona. Tale "figura", durante le prove scritte, è presente nell’istituto e può esserlo anche nell’aula dove il candidato svolge l’esame. L’assistenza relativa ai punti b) e c) la fa chi l’ha sempre fatta durante l’anno scolastico (docente di sostegno, docente di classe, obiettore di coscienza, ecc.) cioè la persona indicata dal Consiglio di classe. Quest’ultimo, nella relazione i cui aspetti sono stati chiariti nel paragrafo 2 di questa scheda, deve infatti:
- far presente con quali assistenze il candidato ha svolto le prove di verifica durante l’anno scolastico
- chiedere l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle prove scritte, grafiche e/o orali, indicando i compiti che tale assistenza deve svolgere

In conclusione, le persone che fanno assistenza durante l’esame sono le stesse che hanno fatto assistenza all’alunno durante l’anno scolastico. Le "figure" sono quelle presenti a scuola e che, durante l’anno, hanno "seguito l’alunno con handicap e fatto assistenza durante le prove di valutazione", e precisamente:
- docenti del Consiglio di classe e/o altro personale della scuola e precisamente docenti di sostegno, docenti curricolari, ecc.
- personale assegnato alla scuola, assistenti inviati dagli EE.LL, o segnalati "dagli stessi interessati e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o dalle loro famiglie"
- "obiettori di coscienza operanti presso gli Enti Locali"

Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all’esame possono essere più di una. Ad esempio, il docente di sostegno presente durante la prova di italiano può essere diverso da quello presente durante la seconda prova o la prova orale (si veda in proposito il D.M. 25 maggio 1995 n. 170).
 
5. Le prove per i candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato

Per i candidati in situazione di handicap che hanno svolto nel corso degli studi piani didattici individualizzati diversificati in vista di obiettivi educativi e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, la Commissione d’esame predispone, su indicazione del Consiglio di classe, prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo individualizzato prevede esperienze di orientamento, tirocinio, stage, inserimento lavorativo, un credito spendibile anche nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito degli accordi tra amministrazione scolastica e regioni.
- I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Il Consiglio di classe fornirà ogni elemento utile per la formulazione delle prove. Esse dovranno essere coerenti con quelle svolte durante il corso degli studi e con gli obiettivi educativi, di formazione professionale e di sviluppo della persona prefissati nel piano educativo individualizzato, nell’ambito dell’autonomia, della comunicazione, socializzazione, apprendimento ed acquisizione di competenze relazionali e/o professionali.
- Per il candidato in situazione di handicap che abbia seguito piani didattici individualizzati la partecipazione alle prove d’esame costituirà comunque occasione di stimolo e di corretta conclusione di un percorso formativo realizzato interagendo con l’intera classe.

 
6 - I candidati esterni in situazione di handicap

Per i candidati esterni in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 la Commissione d’esame dovrà tenere presenti tutte le indicazioni contenute nella scheda su I candidati in situazione di handicap . Per quanto riguarda la necessità della presenza di assistenti e/o mediatori alle prove scritte e/o al colloquio - necessità che dovrà essere accertata, mediante opportuni contatti, dalla scuola presso la quale è stata presentata la domanda del candidato in questione - la Commissione potrà eventualmente avvalersi di esperti anche esterni all’Amministrazione.

 
LA PRESENZA DI ASSISTENTI PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE

 Assistenza:
    •    
per l'autonomia, cioè per la persona o per l'aiuto personale (ad es. per andare in bagno mangiare un panino, bere un bicchiere d'acqua ecc.). Durante l'anno è prestata, di solito, da un assistente inviato da Enti Locali o segnalato dalla famiglia, da un accompagnatore, da un bidello, da un familiare e così via; può essere eccezionalmente presente nell'aula dove l'alunno svolge l'esame.
    •    
per l'autonomia intesa come aiuto per lo svolgimento delle prove (aiuto nella consultazione dei vocabolari, nella lettura e/o traduzione del testo in un "linguaggio accessibile" ecc.). È prestata da chi lo fa di solito durante l'anno scolastico (docente di Sostegno, di classe, personale assegnato dalle Associazioni di ciechi o sordomuti, obiettore di coscienza ecc.), cioè la persona indicata dal Consiglio di classe.
    •    
alla comunicazione nel senso più generale (docente di Sostegno, di classe, obiettore di coscienza operante presso Enti Locali)
    •    
si ricorda che le persone che portano assistenza possono essere più di una (D.M.25 maggio 1995, n.170 ) e alternarsi durante le prove d'esame.

Art. 15 (O.M.90/2001)

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe. Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art.312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’O.M. n.29/2001.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un'apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94

 

Art.16
Pubblicazione degli scrutini

1. A norma dell’art.2 dell’ordinanza ministeriale n.134/2000 relativa al calendario scolastico, gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti.

2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all’albo dell’Istituto l’indicazione dei voti è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva", "non qualificato", "non licenziato").

3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

 

 Alcune FAQ:

A seguito della sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale già l'O.M. n. 262/88, con palese riferimento agli alunni con ritardo mentale grave, consentiva una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico <<differenziato>> rispetto ai programmi ministeriali. Tale orientamento è stato ribadito e perfezionato negli atti normativi successivi e da ultimo nell'O.M. n. 128/99 all'art. 4, nonché nell'O.M. 126/2000. In tale norma si precisa che tale valutazione è finalizzata allo svolgimento del piano educativo individualizzato e all'esercizio del diritto allo studio costituzionalmente garantito, ma non consente il rilascio di un titolo di studio. In tal senso si è pronunciato espressamente il Consiglio di stato con il parere n. 348/91 , sviluppando i principi espressi in tema di valutazione dalla Corte Costituzionale.

In forza di questi orientamenti la normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.

Conseguentemente gli alunni che seguono un PEI <<differenziato>> possono essere, come tutti, promossi o ripetenti. In quest'ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono <<ammessi alla frequenza della classe successiva>>, quindi formalmente, non si ha una promozione. Nel caso in cui però in uno degli anni successivi l'alunno mostri di avere raggiunto apprendimenti globalmente riconducibili a quelli dei programmi ministeriali, potrà essere formalmente promosso senza la necessità di effettuare prove di idoneità per i precedenti anni in cui si era svolta la valutazione differenziata.
 Per il rispetto del principio di partecipazione della famiglia all'integrazione scolastica, l'art. 4, comma 5 dell'O.M. 128/99 stabilisce che, qualora un consiglio di classe decida di adottare la valutazione differenziata, deve informare la famiglia, fissando un termine per l'acquisizione del consenso. Trascorso il termine, se non interviene il dissenso espresso, la modalità di valutazione differenziata si intende accettata.

 

Programma differenziato per una materia

Se l'alunno fa un programma differenziato solo per una materia, vuol dire che egli svolge il programma normale o semplificato per tutte le altre discipline. Se così stanno le cose, la sua valutazione deve avvenire secondo la valutazione normale. pertanto in quella materia avrà una votazione negativa.
 A fine anno, si procederà, come per tutti gli alunni, con votazione a maggioranza del consiglio di classe. Se la maggioranza è favorevole alla promozione, anche il voto negativo di quella materia  passerà automaticamente a sei; se verrà bocciato, tutti glui altri voti scenderanno al di sotto di sei. Non è possibile cumulare contemporaneamente una valutazione normale per molte discipline e quella differenziata solo per altre. O si adotta l'una o si adotta l'altra ed i docenti in minoranza debbono accettare quel modo di valutazione, ovviamente mantenendo la libertà di dare i voti che, in coscienza si sentono di dare.

L'allieva è affetta da dislessia e disgrafia per cui ha notevoli difficoltà nella lettoscrittura. Come si può rendere equipollente un tema di italiano o un riassunto?

In che modo si può rendere equipollente una prova di francese o di inglese? Si può creare una prova su argomenti (sempre attinenti al programma svolto dalla classe) diversi da quelli somministrati ad altri candidati all'esame di qualifica?

Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali. Inoltre le prove equipollenti debbono essere scelte a maggioranza come tipologia, mentre i contenuti debbono essere indicati dai docenti delle singole discipline.

Il concetto di <<prove equipollenti>> si rinviene nella C.M. 163/83 e nell'art. 6, comma 1 del regolamento dei nuovi esami di Stato, approvato con DPR n. 323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Le prove equipollenti consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli di prove ufficiali.

La invito a leggere la Nota 1 marzo 2005, Prot. n.1787 avente per oggetto: Esami di Stato 2004-2005 - Alunni affetti da dislessia. A fondo pagina troverà il link dell'allegato (due lettere) che spiega in maniera chiara le iniziative per la dislessia alla prova di esame

Sono insegnante di sostegno in un istituto d'istruzione superiore. La mia domanda è la seguente: la pagella degli alunni con handicap grave o gravissimo (non acquisito il meccanismo di letto-scrittura, difficoltà di linguaggio e comunicazione), che hanno una programmazione differenziata, deve o può essere modificata? Le discipline studiate dalla classe devono o possono essere eliminate e sostituite con altre tipo: lettura, scrittura, partecipazione ad attività laboratoriali, autonomia, e simili'?

L'art. 16, comma 1 della legge quadro dispone che la valutazione degli alunni in situazione di handicap debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. L'espressione <<sulla base>> permette di chiarire che l'oggetto di valutazione non è il Piano Educativo Individualizzato che è la sintesi prospettica dei tre progetti coordinati - didattico, riabilitativo e di socializzazione. Il PEI è però la base della valutazione del progetto didattico personalizzato, cioè il progetto didattico è supportato dagli altri due e a essi correlato.

La norma inoltre precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati <<particolari criteri didattici>>. Ad esempio per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati con la descrizione di un circuito, oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di montare e smontare un apparato, ecc.

La norma dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che un alunno con minorazione motoria o visiva abbia potuto sostituire il disegno con lo studio teorico, o che un alunno audioleso abbia ottenuto di poter sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per un alunno con ritardo mentale lieve potrebbe essere stata sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una <<relazione>> o con la compilazione di un questionario da completare, ad esempio con le desinenze (se si tratta di una lingua) o con delle cifre o dei valori (nel caso di matematica).
 Se dopo queste considerazioni il consiglio di classe, in qualunque grado di scuola ci si trovi, ritenga che l'apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva con riguardo ai programmi ministeriali, promuove l'alunno alla classe successiva, come avviene per tutti gli alunni. Questo criterio è stato espressamente formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell'O.M. n.128/99 all'art. 4 commi 1 e 3, rispettivamente per gli alunni con minorazione fisica e o sensoriale e per quelli con minorazione intellettiva. Anzi per questi ultimi il comma il comma 2 sottolinea l'importanza della valutazione formativa. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. n. 126/2000.

E' legale sostituire la pagella ministeriale con una pagella creata ad hoc dalla scuola per alcuni alunni?
 Oppure: è possibile eliminare dalla pagella alcune discipline (quelle ritenute inaccessibili all'alunno) e lasciare solo quelle in cui è possibile porre obiettivi ritenuti perseguibili ?

La normativa secondaria contiene le seguenti disposizioni: gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi <<differenziati>> vanno valutati con i voti, come per i compagni; i voti però sono riferiti al contenuto del PEI e non dei programmi ministeriali. Di ciò deve essere dato atto con una breve nota in calce alla pagella. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui <<tabelloni>> esposti nell'albo della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della 675/96 sulle tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato <<sensibile>> (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati.

E' possibile che una ragazza disabile (psico-fisico) che ha seguito programmazioni differenziate nei precedenti anni,nell'ultimo anno segua il programma ministeriale,anche se nei contenuti minimi in alcune discipline e conseguire il diploma di maturità?

Certamente. La legge-quadro si riferisce alla valutazione anche finale nella scuola superiore nell'art. 16, commi 3 e 4. La L. n. 425/97 all'art.3, comma 7 rinvia la disciplina degli esami di Stato degli alunni in situazione di handicap al regolamento applicativo. Il regolamento, approvato con DPR n. 323/98 disciplina tali esami all'art. 6. Il primo comma riprende sostanzialmente la normativa delle precedenze ordinanze ministeriali sulla valutazione e gli esami degli alunni in situazione di handicap.Si ribadisce quindi che il consiglio di classe deve fornire alla commissione tutti gli elementi necessari all'eventuale predisposizione delle prove equipollenti, ai criteri di valutazione adottati e allo svolgimento dell'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, che può essere svolta anche dalla stessa persona che l'ha svolta durante l'anno. Per l'uso di mezzi tecnologici la commissione può avvalersi anche di esperti esterni.
 Non è da dimenticare che la C.M. n. 163/83 per gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali consente anche la presenza di interpreti gestuali per i candidati audiolesi che ne facciano richiesta e che gli assistenti possono anche essere richiesti ad associazioni di disabili.
 Il comma 2 ribadisce l'obbligo del ministero di inviare alle commissioni, per i candidati con forte disabilità visiva che ne facciano richiesta per tempo, il testo delle prove scritte trascritto in caratteri puntiformi in braille. Il comma 3 ribadisce che solo eccezionalmente i <<tempi più lunghi>> per lo svolgimento delle prove possono superare una giornata. Queste norme sono ribadite dai primi tre commi dell'art. 17 dell'O.M. n. 38 dell'11/02/1999, recante <<istruzioni e modalità organizzative ed operative>> per i nuovi esami di Stato e confermate dall'O.M. n. 31/2000.
 Al termine degli esami i candidati in situazione di handicap, come tutti, possono essere promossi o non promossi. Spetta comunque loro il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/98, riguardante l'esito delle prove e la certificazione dei crediti formativi realizzati.
 Vedi pure l'O.M., n. 90/01, art. 15

Sono un insegnante di un istituto d'istruzione superiore della provincia di Brescia e per la prima volta mi trovo ad operare in una classe in cui é iscritto un allievo disabile.
 La domanda: avendo ritenuto opportuna una programmazione differenziata, il consiglio di classe può operare nel senso di escludere dal percorso alcune materie, motivando in maniera ragionevole tale decisione?

L'art 16 comma 1 in tema di valutazione stabilisce che sia legittima la sostituzione parziale dei contenuti di talune discipline e la loro sostituzione con altre. E' conveniente, comunque, sollevare un quesito al Ministero o all'Ufficio scolastico regionale.

 

I POSSIBILI PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI CON CERTIFICAZIONE NELLE SCUOLE SUPERIORI

Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l'alunno certificato :si possono utilizzare due percorsi scolastici:
    1    
Una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali
    2    
Una programmazione differenziata.

1) Programmazione riconducibile agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti.

La C.M. n. 268/88 afferma che gli apprendimenti devono essere " globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di quel determinato indirizzo di studi. E' possibile prevedere programmi semplificati con una riduzione parziale dei contenuti delle discipline curriculari.
 Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Qualifica e di Stato.
 Possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e idoneo per il rilascio del diploma di Qualifica.

2. Programmazione differenziata ( obiettivi didattici non riconducibili ai programmi ministeriali).

E' necessario il consenso della famiglia ( art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/05/01).
 Il Consiglio di Classe deve dare comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.
 In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.
 La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del Consiglio Classe per ogni singola materia.
 Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I..
 Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
 Possono partecipare agli esami di Qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali









Postato il Martedì, 31 ottobre 2006 ore 00:05:00 CET di Silvana La Porta
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