Per il servizio pre-ruolo deve essere considerato solo il servizio prestato dopo il 30 maggio 2000, data di introduzione del TFR per i precari.
In pratica con l’art. 12 comma 10 della . L. n. 122/2010, tutti i dipendenti pubblici erano stati ricondotti a regine TFR dal 01/01/2011.
A seguito di numerosi ricorsi che riguardavano l’indebita trattenuta del 2,50%, è intervenuta la sentenza della C.C. n. 223/2012, che ha ha ritenuto illegittimo tale prelievo.
Il governo, pur di non restituire tutte le somme illecitamente trattenute, ha deciso di ripristinare, per tutti i dipendenti pubblici, assunti entro il 31/12/2000, la normativa previgente, che prevedeva il regime TFS.
Ma per tutto il personale assunto successivamente a detta data, e per il personale a tempo determinato, la ritenuta non è stata abrogata, determinando una palese ingiustizia ed una applicazione parziale e distorta della sentenza della Suprema Corte.
Ovviamente la diffida allo stato viene fatta ai soli fini dell’interruzione del termine decennale di prescrizione in attesa dell’orientamento del governo o della magistratura.
A nostro parere il problema dovrà essere sanato per tutti (erga omnes) non certo con ricorsi individuali ed estemporanei al giudice del lavoro.
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