Avverso le predette graduatorie è ammessa la presentazione di eventuale reclamo nei termini e con le modalità di cui all'art.7 del D.M. n.
103/2001 ed all'art. 5, comma 13 del Regolamento (D.M. n. 201/2000).
Ne proponiamo un estratto. In grassetto abbiamo sottolineato le parti salienti.
DM n.103/2001 art.7
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi
1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di prima, seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, del Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 4. Avverso le graduatorie di prima fascia è ammesso reclamo solo per errori materiali.
2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la
decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e
avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R.
o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60
giorni o 120 giorni.
4. Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata
proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente
scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.