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Assunzioni: ASSUNZIONI A RISCHIO PER GLI INVALIDI, POTREBBE NON SCATTARE LA RISERVA

Comunicati
I ministeri competenti non hanno fissato i requisiti.
 E ogni ufficio scolastico si regola da solo.

Assunzioni a rischio per gli invalidi.

Potrebbe non scattare la riserva dei posti prevista dalla legge

da Italia Oggi del 17/4/2007

 

Riserve a rischio per gli invalidi civili titolari di incarichi di supplenza. Si tratta dei soggetti che aspirano alla cosiddetta riserva ´N'. Vale a dire alla precedenza nelle assunzioni che viene attribuita agli invalidi civili che vantano un grado di invalidità di almeno il 46%. Precedenza che scatta fino al riempimento di una quota di posti che non può superare il 7% dell'organico. A otto anni di distanza dall'entrata in vigore della legge 68/99, infatti, i ministeri del lavoro e della pubblica istruzione non sono ancora riusciti a mettersi d'accordo per sciogliere il nodo del requisito della disoccupazione. Requisito chiave per l'accesso alla cosiddetta quota di riserva. E quindi anche quest'anno gli uffici del lavoro e quelli scolastici dovranno navigare a vista, facendo affidamento solo sulle capacità interpretative dei singoli dirigenti e funzionari. Una situazione ad alto rischio di contenzioso, soprattutto quest'anno che sono state autorizzate 50 mila immissioni in ruolo per il prossimo settembre.
 
La quota di riserva

Il beneficio è espressamente previsto dalla legge 68/99 e consiste nell'accantonamento di una quota del 7% dei posti nell'organico (la quota di riserva), che viene destinata alle assunzioni dei lavoratori che siano in grado di vantare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 46%.
 
La disoccupazione

La fruizione del diritto all'assunzione, però, è attualmente vincolata all'inclusione nelle liste del collocamento. E tale atto deve verificarsi entro e non oltre la data di presentazione delle domande di inclusione e aggiornamento delle graduatorie permanenti (ovvero il 19 aprile prossimo).
 
I centri per l'impiego

A seconda delle regioni e (non di rado) delle province, infatti, i centri per l'impiego hanno assunto posizioni non univoche e, talvolta, di segno opposto. Vi sono uffici di collocamento che accettano le iscrizioni anche se provengono da supplenti. E ve ne sono altri che applicano la normativa alla lettera, rifiutando di iscrivere chi non è totalmente disoccupato. Senza tenere conto nemmeno di quanto prevede il decreto legislativo n. 181/2000 (comma 1, lett. a). E cioè che lo stato di disoccupazione non si perde se non si supera la soglia di reddito minimo fiscalmente esente (7.500 euro). Una situazione certamente paradossale, che ha determinato l'insorgenza di un acceso contenzioso a tutti i livelli.
 
Il consiglio di stato

Sulla questione, peraltro, si è espresso anche il Consiglio di stato, che, in sede consultiva, ha fornito un lungo e argomentato parere (II sezione: 11616/2004). In sintesi, secondo i giudici amministrativi, lo stato di disoccupazione si perde solo se l'interessato è titolare di un incarico di supplenza annuale, altrimenti no. ´L'indirizzo prevalente è quello che ricollega il discrimine al termine annuale', si legge nel parere. ´Infatti si è pressoché costantemente ritenuto, con riferimento alla disciplina anteriore alla legge n. 68 del 1999, che lo stato di disoccupazione necessario per usufruire in un pubblico concorso della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, non viene meno per effetto del conferimento di una o più supplenze temporanee di insegnamento nell'arco dell'anno scolastico, mentre è idonea a far venir meno la detta condizione soltanto la supplenza annuale, caratterizzata da tendenziale stabilità, o quanto meno da relativa continuità.
 
L'ultima parola

Ma si è trattato di una pronuncia interlocutoria. Il Consiglio, infatti, ha rilanciato la palla al ministero dell'istruzione, invitando l'amministrazione a prendere la decisione finale. ´L'amministrazione dovrà quindi valutare caso per caso', si legge nel provvedimento, ´con riferimento alle singole fattispecie eventualmente accorpate per ipotesi omogenee o analoghe, se il rapporto di lavoro del supplente, in relazione alle sue varie tipologie e articolazioni, che solo l'amministrazione stessa può cogliere con pienezza e consapevolezza di presupposti ed effetti, possa considerarsi dotato di quella tendenziale stabilità di cui ha fatto uso la tuttora apparentemente valida giurisprudenza'.
 
Il limite di reddito

I magistrati amministrativi, però, non hanno fatto nessun accenno, invece, al limite di reddito, superato il quale si dovrebbe perdere lo stato di disoccupazione. Vale a dire al disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 181/2000, che prevede la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Un reddito minimo che la legge ha fissato nell'ordine della cifra di 7.500 euro.
 
I 7.500 euro

Su questa questione, peraltro, esiste anche una circolare della provincia di Milano, del 27 aprile 2005 (prot. 80/es), che riafferma l'esistenza del discrimine del superamento dei 7.500 euro quale termine per la perdita dello stato di disoccupazione.
 
Le graduatorie

Dalla lettura coordinata dei due provvedimenti, dunque, sembrerebbe evincersi che i titolari di incarico di supplenza temporanea avrebbero diritto a iscriversi all'ufficio di collocamento. Per poi far valere il diritto di accesso alla quota di riserva in sede di formazione delle graduatorie permanenti. Ciò a prescindere dalla durata degli incarichi, che non coprono in ogni caso l'intero anno scolastico. E che questo diritto potrebbe venir meno solo se, entro la data di scadenza del contratto, gli interessati dovessero superare il limite di reddito. I titolari di incarico di supplenza annuale, invece, non ne avrebbero diritto in ogni caso.









Postato il Mercoledì, 18 aprile 2007 ore 14:33:42 CEST di Silvana La Porta
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