Finalmente è uscita una nota del Ministero che chiarisce, su richiesta dell'USP di Bari e di MOdena, che cosa comporta la messa a disposizione con lettera informale ai Dirigenti scolastici di altra provincia diversa da quella delle graduatorie ad esaurimento e/o di terza fascia. E' stata fatta chiarezza su una questione importante per i Docenti precari in quanto il DDG del 16 Marzo 2007 e il regolamento sulle supplenze avevano generato una grande confusione all'interno degli USP, tanto che a molti colleghi precari erano arrivate anche lettere di esclusione dalla graduatorie con la motivazione che avevano prodotto domande in più provincie.
DDG del 16 marzo 2007 l’art. 4 comma 4:
"l’inserimento può essere chiesto, ai fini dell’assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per tutte le graduatorie ad esaurimento, per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, in una sola provincia.”
e il Regolamento delle supplenze art. 5 comma 8:
“ Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime.
Restava comunque preclusa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province ”.
Assodato quindi che non era possibile la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province, e che l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento poteva essere richiesto solo per una provincia, ( nella stessa o in una diversa per le GI), restava comunque da chiarire se il servizio svolto con una domanda prodotta fuori dalla graduatoria e utilizzata dai dirigenti scolastici in caso di graduatorie esaurite, era valutabile.
Il Ministero, rispondendo a due quesiti , uno dell'USP di Bari e uno quello di Modena circa la valutabilità del servizio svolto con messa a disposizione, chiarisce con questa nota quali sono i diritti e i limiti di valutabilità
Ecco i passaggi principali della nota
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Il Regolamento delle supplenze vieta, e sanziona con l’esclusione, la presentazione della domanda in più di una provincia da parte dell’aspirante a supplenze.
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nel caso di esaurimento delle proprie graduatorie, è previsto che la scuola attinga, secondo un criterio di viciniorità, alle
graduatorie delle altre scuole di tutta la provincia. -
non vi sono disposizioni normative nel caso in cui, esperiti questi tentativi, non si riesca comunque a trovare un supplente
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in tale situazione può ammettersi la presa in considerazione, ove ricevute dalla scuola, di istanze informali di messa a disposizione da parte di candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento richiesto (semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente)
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qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, l’interessato non potrà conseguire incarichi nella
provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, i servizi prestati in 2 diverse province non potranno, per lo stesso a.s., essere cumulativamente valutati.
Il Ministero pone l'accento sul fatto che la domanda di messa a disposizione non è esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, ma nel caso opportuno può rappresentare la soluzione al problema.
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n.AOODGPER 1027 Roma, 28 GEN. 2009
D.G. per il pers.Scol.uff.III
Al Direttore dell’Ufficio Scol.Reg.per la Puglia
Via Castromediano 123
70126 BARI
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo. Quesito.-
Con riferimento al quesito di cui alla nota prot.6918/8 Area I –U.O. III del 22.12.2008 dell’USP di Bari, che si allega, si comunica che, come è noto, la procedura di costituzione delle graduatorie in oggetto vieta, e sanziona con l’esclusione, la presentazione della domanda in più di una provincia da parte dell’aspirante a supplenze. Nel concreto utilizzo delle graduatorie da parte di ciascuna scuola la procedura prevede, nei casi in cui le proprie graduatorie non consentano di reperire il supplente, che la scuola attinga, secondo un criterio di viciniorità, alle graduatorie delle altre scuole di tutta la provincia. Nulla dicono le disposizioni in materia per i casi, estremi ed eccezionali, in cui la scuola, pur percorsi i passaggi procedurali sopraindicati, non sia riuscita a reperire il necessario supplente; in tali situazioni non si può che ricorrere, secondo le valutazioni della dirigenza scolastica, a soluzioni extra-procedurali, tra le quali può ammettersi la presa in considerazione, ove ricevute dalla scuola, di istanze informali di messa a disposizione da parte di candidati in possesso dei requisiti allo specifico insegnamento richiesto. In sostanza, la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente. Ciò premesso, tuttavia, qualora venga assunto personale iscritto nelle graduatorie di altra provincia, si ritiene, nel rispetto sostanziale della norma che impone la presentazione della domanda di iscrizione nelle graduatorie di una sola provincia, e per assicurare parità di trattamento a tutti gli iscritti in graduatoria, che per il medesimo anno scolastico l’interessato non possa conseguire incarichi nella provincia in cui è iscritto e, ove ciò sia avvenuto, che i servizi prestati in 2 diverse province non possano per lo stesso a.s. essere cumulativamente valutati.
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA