Un’affermazione simile lasciata nella sua genericità può
infatti dare adito ad interpretazioni errate ed arbitrarie che a volte
possono costituirsi anche in modi lesivi dei diritti soggettivi allo
studio ed al decoro della persona. Non
è esagerato pensare che adibire eventualmente uno studente sanzionato a
mansioni come le “pulizie” della scuola, o cose del genere, sia
illegittimo perché intacca la specificità giuridica del ruolo del
minore che all’interno della scuola è quello di essere studente e non
inserviente.
Tecla Squillaci
( IC Biscari- Martoglio, Catania)
Da qualche tempo sta prendendo piede in molte scuole l’abitudine di
convertire le eventuali sanzioni disciplinari attribuite agli alunni
con attività sociali utili per la scuola.
Nonostante tale riferimento, del tutto generico ed imprecisato, sia
presente nello Statuto degli studenti e delle studentesse, poniamo
molta attenzione quando, in sede di consiglio di classe, si opta in
solido per una decisione simile.
Sotto il profilo semantico-logico tale affermazione, infatti, equivale
ad un’asserzione generica, non circostanziata, che può voler dire
tutto o nulla, in pratica, una “scatola vuota”.Le parole sono
enti logici, come le cifre in matematica hanno un valore e devono
esserne corrispondenti ; così come nessuno si sognerebbe di scambiare
il numeratore per il denominatore, allo stesso modo, ogni parola ha una
propria funzione nonché deve avere un significato che sia
precisato e circoscritto.
Stabilire che uno studente possa essere sanzionato con attività
socialmente utili per la scuola è una proposizione che necessita di una
precisazione logica e lessicale, aderente al ruolo educativo e
formativo dell’istituzione scolastica.
Un’affermazione simile lasciata nella sua genericità può infatti dare
adito ad interpretazioni errate ed arbitrarie che a volte possono
costituirsi anche in modi lesivi dei diritti soggettivi allo studio ed
al decoro della persona. Non è esagerato pensare che adibire
eventualmente uno studente sanzionato a mansioni come le “pulizie”
della scuola, o cose del genere, sia illegittimo perché intacca la
specificità giuridica del ruolo del minore che all’interno della scuola
è quello di essere studente e non inserviente.
Probabilmente qualcuno non ci vedrà nulla di sbagliato in un’azione del
genere, forse da parte di chi è avvezzo ad usare metodi draconiani da
collegio gesuitico di vecchio stampo, ma è appena il caso di ribadire
che in sede di contenzioso non è affatto detto che un giudice la
interpreti in questo modo. Anzi, molto più probabile che tale azione
per così dire “educativa” sia vista come borderline ad abuso di metodi
correttivi.
Inoltre, al di là dei risvolti giuridici, tali attività, per mia
personale considerazione, sono anche peggiori di uno schiaffo: agli
occhi dei compagni il ragazzo punito in questo modo potrebbe essere
visto come “quello che pulisce i cessi” con grave pregiudizio
permanente della sua persona.
In ultima analisi, l’ideale sarebbe quello di impegnare i ragazzi
eventualmente sospesi in attività finalizzate al recupero didattico e
formativo, con rapporto uno ad uno con gli insegnanti ( il più
proficuo),per tutta la durata del provvedimento sospensivo. Tuttavia,
non so se qualcuno abbia riflettuto bene sul fatto che tutto ciò, allo
stato attuale, non sia più fattibile per il semplice motivo che sono
state tagliate le ore a disposizione dei docenti. Qualunque cosidetta
“attività sociale”pur lecita e consona alle attività didattiche,al
posto della classica sospensione, non è realizzabile allo stato
concreto. Infatti, a chi si dovrebbero affidare i ragazzi sospesi ed
obbligati tuttavia alla frequenza scolastica visto che non ci sono più
le ore di disponibilità dei docenti? Ai bidelli? Oppure si dovrebbero
organizzare in autogestione?
Rebus sic stantibus….è molto meglio attenersi dunque a quanto stabilito
nel Testo Unico (dgls 297/94) al capo VI, disciplina degli alunni,
art.328, che è comunque il riferimento normativo sempre valido
piuttosto che seguire aleatori statuti che offrono spunto a trovate
bizzarre e dai risvolti imprevedibili.
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it