Tribunale Amministrativo
della Liguria con sentenza del 28/10/2010 ha ritenuto opportuno
accogliere l’istanza d’annullamento del giudizio di non superamento
dell’esame di Stato presentata dall’attore e per le
seguenti motivazioni.
Il verbale della terza prova scritta risulta essere stato
modificato e corretto senza che sia possibile accertare che tali
importanti modifiche siano state apportate dalla stessa
Commissione d’esame. In particolare, la prova d’esame è soggetta
a puntuale verbale che deve recare sempre le firme dei membri
nonché del presidente di commissione. L’atto è quindi da ritenersi
nullo, non valido per vizio di forma, ai sensi della legge 241/90 che
consente la trasparenza e la consultabilità degli atti concorsuali e
d’esami.
Tutte le eventuali aggiunte, correzioni o modifiche ulteriori devono
essere parimenti controfirmate. Il verbale d’esame, come anche dei
concorsi in genere, in quanto atto pubblico ai sensi dell’art. 2700
c.c., deve osservare tutte le norme e le specificità che lo
rendono verificabile, attendibile come frutto del giudizio
collegiale della commissione e laddove manchino tali requisiti si può
avanzare l’ipotesi di un arbitrio soggettivo tale da annullare l’intero
atto. Infatti tali correzioni o aggiunte arbitrarie compromettono in
toto l’intrinseca idoneità di atto e degli effetti che esso
produce; l’annullamento del giudizio di non ammissione, nella
fattispecie, ha infatti il significato di rimuovere
completamente sia il valore del documento, in quanto difforme dai
requisiti previsti per legge, sia degli effetti che esso produce, a
prescindere che tali modifiche siano false o meno. La sentenza del TAR
ha quindi lo scopo di rimuovere, fra l’altro, ogni possibile
dubbio di veridicità dell’atto, la cui verifica è improcedibile
per via di modifiche difformi dalla ritualità propria della
stesura dei verbali d’esami e tali da far perdere allo stesso ogni
validità probatoria. La sentenza ha quindi efficacia non solo tra
le parti in giudizio ma erga omnes con il relativo annullamento del
giudizio in questione.
E’ importante rilevare inoltre la tempestività del ricorso al
Tar: queste impugnazioni, come pretesa di diritti ed interessi
legittimi, devono infatti esser fatte valere in genere entro e non
oltre un anno e siccome si tratta di termini perentori, trascorsi
365 giorni + 1 è possibile solo impugnare il classico fico secco. (La
sentenza è pubblicata sul sito: Diritto Scolastico).
Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it