Si avvicinano gli
scrutini intermedi e quindi riteniamo giusto chiarire cosa la normativa
vigente prevede e prescrive per l’attribuzione del voto di condotta. In
base all’art. 2 comma 1 legge 169/ 08 il voto di condotta “concorre
alla valutazione complessiva dell’alunno e, nello scrutinio
finale, se inferiore a sei decimi determina la non ammissione alla
classe successiva.”.
Il comma 2 dello stesso articolo, poi, stabilisce quali siano i criteri
per l’attribuzione della non sufficienza nel comportamento e cioè che
vi siano condizioni di “oggettiva e particolare gravità”.
E’ bene ricordare che “l’oggettiva gravità” di cui sopra si
riferisce ad atti lesivi delle norme scolastiche, del
decoro, della dignità di tutto il personale scolastico nonché,
ovviamente, che mettono a rischio direttamente l’incolumità di compagni
e personale.
Gli atti di semplice “disturbo” all’interno della classe e che
esprimono sempre un disagio sociale, familiare o relazionale rispetto
ai compagni e/o insegnanti, e di cui si dovrebbero in primo luogo
ricercarne le cause, non sembrano, genericamente, rientrare nella
categoria di cui sopra.
In ogni caso, tutte le sanzioni ( dalla semplice nota alla sospensione)
devono essere, sempre, debitamente documentate nei registri di classe,
nonché personali, verbali dei consigli di classe e quant’altro, in
autotutela dello stesso consiglio di classe e dell’amministrazione
scolastica.
E’ utile, inoltre, ribadire che giuridicamente, ma anche
come buona procedura didattica, l’attribuzione di una non
sufficienza nel voto di condotta non è, né può costituire, in se stessa
“sanzione” né può essere usata come una sorta di “monito”( il
voto è sempre per la sua natura giuridica , un atto
conclusivo); è piuttosto il risultato di precedenti provvedimenti
comminati per una condotta refrattaria ad ogni tentativo di correzione
di essa e messo in atto, in modo debitamente documentato, dal corpo
docente ( art. 7 comma 2, Regolamento sulla valutazione, D.P.R. 122/09).
Se non ricorrono queste condizioni, il voto insufficiente in
condotta è una delibera contra legem, ovvero illegittima ed impugnabile.
Si auspica , quindi, che i coordinatori di classe badino al sodo,
evitando di dar adito a logorroiche quanto improduttive discussioni sui
criteri stabiliti dalla succitata normativa; il consiglio di classe si
riunisce per deliberare non per dar sfogo a “comizi” sui propri
personali punti di vista su una normativa che, come abbiamo visto, è
molto chiara., discorsi che si possono fare al bar… ma che a scuola ,
in seno al consiglio di classe, sono semplicemente futili. Il consiglio
di classe deve discutere l’andamento didattico ed educativo degli
alunni e nel momento degli scrutini, attribuire la valutazione, si
riunisce per deliberare ed ogni delibera deve sempre e comunque
attenersi alle normative vigenti, per il buon coordinamento della
classe e per la tutela giuridica della scuola.
Tecla
Squillaci
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